Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15109 del 17/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15109 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 5668-2014 proposto da:
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAZZATINTI in
persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrenti contro
FORTINI LUCA, MARZOLINI LUCA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE DELLA GRANDE MURAGLIA,289 B3, presso lo
studio dell’avvocato LUCA LO BOSCO, rappresentati e difesi

Sec6

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Data pubblicazione: 17/07/2015

dall’avvocato FABRIZIO GIOVAGNONI giusta delega in calce al
controricorso;

– controricorrenti nonché contro

– intimata avverso la sentenza n. 8767/2013 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 29/01/2013, depositata il 10/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 19
maggio 2015, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
nonché l’Istituto di Istruzione superiore “Mazzatinti” ha proposto
ricorso per revocazione avverso la sentenza di questa Corte n.
8767/13 del 10 aprile 2013 che, decidendo sul ricorso proposto da essi
attuali ricorrenti contro la sentenza della Corte di Appello di Perugia
del 24.10.2008, lo aveva rigettato.
Resistono con controricorso il Marzolini ed il Fortuni.
In punto di fatto vale chiarire che la sentenza di primo grado
confermata in appello aveva accolto le domande del Marzolini e del
Fortuni proposte nei confronti dell’allora Ministero della Pubblica
Istruzione nonché dell’Ufficio Scolastico per l’Umbria e dell’Istituto
Statale d’Arte di Gubbio, aventi ad oggetto la declaratoria del loro
diritto a conservare l’inserimento nella graduatoria interna presso il
citato Istituto per la classe A18 – dalla quale erano stati cancellati per
Ric. 2014 n. 05668 sez. ML – ud. 19-05-2015
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SCALICI PAOLA MARIA FLORA;

mancanza di titolo di studio idoneo — nonché la condanna delle
controparti al risarcimento del danno che però veniva riconosciuto
solo in favore del Marzolini.
Per quello che ancora rileva, questa Corte aveva rigettato il ricorso
avendo ritenuto che i motivi erano inammissibili a norma dell’art. 369

7, non risultando, infatti, specificata in quale sede processuale erano
stati prodotti i DD.MM . e le attestazioni del Preside e del Rettore della
facoltà su cui si fondava il ricorso.
In sentenza, veniva anche rilevato, come ulteriore motivo di
inammissibilità dei motivi, la circostanza che le amministrazioni
ricorrenti si erano limitate a dedurre, come si evinceva anche dai
quesiti, la mera violazione dei richiamati DD.MM . ciò in contrasto
con il principio di diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte
secondo cui la parte la quale avesse denunziato in cassazione l’erronea
interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo (quali
erano i citati DD.MM .) era tenuta, a pena di inammissibilità del
ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici fossero stati
violati, e, in mancanza, l’individuazione della volontà dell’ente pubblico
era censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della
decisione fossero diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si
erano rivelate insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o
giuridica.
Ciò detto, a sostegno della revocazione si assume che, contrariamente
a quanto asserito da questa Corte nella riportata decisione, nel ricorso
era stata indicata la sede processuale in cui i DD.MM . erano stati
prodotti e dove erano rintracciabili negli atti Viene anche precisato
che il richiamo alle attestazioni del Preside e del Rettore della facoltà di
Architettura non era comprensibile essendo state prodotte solo due
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c.p.c., n. 4, così come modificato dal d.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art.

attestazione del titolare del corso di “applicazioni di geometria
descrittiva”.
Si sottolinea che detto errore è motivo di revocazione della sentenza
integrando un errore di fatto.
Il motivo è inammissibile se vengono condivise le argomentazioni

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità l’errore di fatto
previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocazione
delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, deve
consistere in un errore di percezione risultante dagli atti o dai
documenti della causa direttamente esaminabili dalla Corte, vale a dire
quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui
verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta
l’inesistenza di un fatto la cui verità e positivamente stabilita, sempre
che il fatto del quale è supposta l’esistenza o l’inesistenza non abbia
costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a
pronunziare. E quindi, deve: 1) consistere in una errata percezione del
fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed
immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre
la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo
incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in
modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non
vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un
punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i
caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per
essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di
indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del
fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto
medesimo. Sicchè detto errore non soltanto deve apparire di assoluta
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che seguono.

immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua
constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini
ermeneutiche,

ma non può tradursi, in un preteso, inesatto

apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di nonne
giuridiche e principi giurisprudenziali: vertendosi, in tal caso, nella

delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass. sez. un. 7217/2009,
nonché 22171/2010; 23856/2008; 10637/2007; 7469/2007;
3652/2006; 13915/2005; 8295/2005).
Ciò detto, vale precisare che la decisione qui impugnata ha rigettato il
ricorso sulla scorta di una duplice “ratio decidendi” come è dato
evincere dalla motivazione sopra riportata, sia pur sinteticamente.
Il ricorso per revocazione all’esame potrebbe, se fondato, essere
idoneo a inficiare la prima delle due “rationes decidendi” e, dunque,
l’errore di fatto denunciato risulta essere privo del requisito della
decisività.
Per tutto quanto esposto, si propone la declaratoria di
inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 391 bis cod.
proc. civ..”.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
Il Fortuni ed il Marzolini hanno depositato memoria ex art. 380 bis
c.p.c..
Il Collegio condivide pienamente il contenuto della relazione e, quindi,
dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese del presente giucli7io, per il principio della soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente ministero e vengono liquidate come
da dispositivo in favore del Fortuni e del Marzolini; non si provvede in
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ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità

ordine alle spese nei confronti di Scalici Paola Maria Flora rimasta
intimata.
Non va disposto, a carico della parte ricorrente, l’obbligo di versare
— ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre

a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13,
trattandosi di Amministrazione dello Stato, istituzionalmente
esonerata, per valutazione normativa della qualità soggettiva, dal
materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo
della prenotazione a debito (cfr. Cass. 14.3.2014 n. 5955).

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, condanna i ricorrenti alle
spese del presente giudizio nei confronti di Luca Marzolini e Luca
Fortuni, liquidate in euro 100,00 per esborsi, curo 4.000,00 per
compensi professionali oltre rimborso spese forfetario nella misura del
15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei
ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015
Depositata in Cancelleria

sidente

2012, n. 228 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari

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