Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15108 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/07/2016, (ud. 12/11/2015, dep. 22/07/2016), n.15108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2205/2013 proposto da:

F.W., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO DELITALA giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C., C.U., C.S.,

CA.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMENUELE

II 154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO,

rappresentati e difesi dagli avvocati MASSIMO TRISOLINI, PIERO DE

ROSI, ELEONORA MAUCERI, GIUSEPPE MAUCERI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

UNICREDIT PRIVATE BANKING SPA, P.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2806/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/08/2012, R.G.N. 3495/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/11/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Il Tribunale di Milano – dinanzi al quale i fratelli C. e la loro madre Ca.Ma. avevano convenuto P.E., F.W. e la Unicredit Xelion s.p.a. per sentirli condannare alla restituzione della somma di 24 mila Euro, illecitamente sottratta dal loro conto on line dalla P. (segretaria del promotore finanziario del F.), che ne aveva abusivamente utilizzato password e userid – accolse parzialmente la domanda, condannando la sola P. (che aveva consegnato inizialmente agli attori un assegno di pari importo poi risultato smarrito e con firma falsa) al pagamento delle predetta somma.

La corte di appello di Milano, investita dell’impugnazione proposta dagli attori, la accolse, condannando tutti i convenuti in solido al pagamento di quanto richiesto, riconoscendo loro l’ulteriore somma di 5000 Euro a titolo di danno morale, e condannando ancora la P. al pagamento della somma di 2409 Euro a titolo di penale prevista dalla legge assegni.

Venne altresì accolto l’appello incidentale condizionato proposto dall’istituto di credito, e per l’effetto dichiarati la P. e il F. obbligati in solido a tenerlo indenne da quanto eventualmente corrisposto agli appellanti.

Per la cassazione della sentenza della Corte meneghina F.W. ha proposto ricorso sulla base di 4 motivi di censura. Resistono con controricorso Ca.Ma. e i germani C..

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 1227 c.c., nel duplice aspetto del non aver escluso ogni risarcimento di quel danno che la creditrice avrebbe evitato con l’uso dell’ordinaria diligenza (come vuole il comma 2) e in subordine nel non averne diminuito la misura in considerazione della gravità della colpa della creditrice in relazione alle conseguenze del fatto (come vuole il comma 1).

Con il secondo motivo, si denuncia omessa o almeno insufficiente motivazione sopra un fatto controverso, decisivo per il giudizio, tal fatto essendo la comunicazione dell’attrice Ga. alla telefonista P. delle chiavi di accesso elettronico al suo conto corrente.

I motivi – che possono essere congiuntamente esaminati, attesane l’intrinseca connessione, anche al di là della imprecisione del richiamo normativo dell’art. 1227 c.c., commi 1 e 2, quanto all’evento di danno lamentato ed alle conseguenze dannose risarcibili – sono privi di pregio.

Tutte le censure esposte, che ripropongono pedissequamente quanto già lamentato in sede di appello, si infrangono, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dalla Corte territoriale che, con ampie e articolate argomentazioni (f. 18 ss. della sentenza oggi impugnata), scevre da qualsivoglia errore logico-giuridico, e che questo collegio interamente condivide a fa proprie, ha convincentemente dato conto dell’irrilevanza (alla luce della specificità del caso concreto) della “violazione” della condotta contrattualmente richiesta al cliente con la comunicazione dei codici riservati alla collaboratrice del promotore, nella quale riponeva, ipso facto, la più totale fiducia.

Con il terzo motivo, si denuncia art. 360, nn. 3 e 5: falsa applicazione dell’art. 2049 c.c., in relazione all’art. 2043 c.c. – negligenza della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di occasionalità necessaria ad ascrivere al preponente responsabilità per il fatto illecito del preposto. Motivazione omessa e parzialmente contraddittoria sopra questo requisito della occasionalità necessaria, punto decisivo per il giudizio prospettato dalle parti.

Il motivo, pur volendo prescindere dai non marginali profili di inammissibilità che lo caratterizzano, essendo nel contempo denunciati una violazione di legge e un difetto di motivazione – non ha giuridico fondamento.

Con accertamento di fatto scevro da vizi logico-giuridici, la Corte di merito ha inequivocabilmente accertato la indiscussa predicabilità, in capo alla P., del ruolo (non già di semplice telefonista, come sostenuto da parte ricorrente, ma) di segretaria incaricata di intrattenere rapporti con la clientela, nell’ambito di un rapporto di collaborazione remunerato dal F. che presentava l’indubbio carattere di occasionalità necessaria, anche alla luce della rilevante durata, quoad tempus, del rapporto stesso (come correttamente rilevato da parte controricorrente al folio 19 del proprio atto di resistenza, ove vengono riportate le dichiarazioni rese dalla P. dinanzi al giudice di primo grado, dalle quali emerge un rapporto di collaborazione durato 8 anni e 4 mesi).

Le censure mosse all’impugnata sentenza con il motivo in esame, pertanto, pur formalmente abbigliate in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e u di decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione. Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Con il quarto motivo, si denuncia falsa applicazione degli artt. 1224, 1227, 2043, 2049 e 2059 c.c.; artt. 195 e 187 c.p.c., in ciò che la Corte di merito ha ritenuto l’obbligazione di cui è causa di valore, mentre, se c’è, è di valuta, e non doveva essere rivalutata; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

La doglianza non può essere accolta, atteso che l’obbligazione in parola risulta indiscutibile frutto di una condotta illecita integrante glie stremi del reato – la cui configurabilità, nella specie, è stata correttamente e condivisibilmente argomentata dalla Corte territoriale – onde la sua natura di debito di valore e non di valuta.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 4200, di cui Euro 200 per spese.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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