Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15108 del 19/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.19/06/2017),  n. 15108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1984-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO

rappresentato e difeso dagli avvocati RICCI MAURO, CLEMENTINA PULLI,

EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI

DEGLI STROZZI, 22 presso lo studio dell’avvocato MARIA FRANCESCA

FERA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DEI L’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5974/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’8/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/5/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MARoTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del locale Tribunale, riconosceva il diritto di A.C. all’indennità di accompagnamento con decorrenza da febbraio 2011, oltre interessi legali da settembre 2004 su ciascun rateo fino all’effettivo soddisfo;

– avverso tale sentenza l’I.N.P.S. ricorre per cassazione affidandosi ad un motivo con cui si duole della disposta decorrenza degli interessi;

– A.C. resiste con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– si evince dalla sentenza impugnata che la prestazione è stata riconosciuta con decorrenza dal settembre 2011;

– gli interessi, causalmente imputabili allo stesso titolo della prestazione principale, quale parte integrante della medesima, sono stati, però, scollegati dalla decorrenza della prestazione avendo la Corte territoriale previsto per detti accessori la decorrenza da settembre 2004 su ciascun rateo;

– in tale erronea determinazione del momento di insorgenza dell’obbligo dell’I.N.P.S. di corrispondere gli interessi è individuabile il denunciato vizio in iudicando;

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5 per la definizione camerale del processo;

– in conclusione, non condivisa la proposta, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata in parte alla; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con la condanna dell’I.N.P.S. al pagamento degli interessi legali su ciascun rateo di prestazione da febbraio 2011 fino all’effettivo soddisfo;

– le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione del fatto che l’odierna controricorrente ha sostanzialmente riconosciuto l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale, errore cui la stessa non ha in alcun modo dato causa; va confermata la statuizione sulle spese del giudizio di appello come effettuata dalla Corte territoriale.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’I.N.P.S. al pagamento in favore dell’appellante degli interessi legali su ciascun rateo di prestazione da febbraio 2011 fino all’effettivo soddisfo; compensa le spese del presente giudizio; conferma la statuizione sulle spese del giudizio di appello come effettuata dalla Corte territoriale.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA