Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15108 del 17/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15108 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 5653-2014 proposto da:
PALUMBO VINCENZO, ricorrente che non ha depositato il ricorso
entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente contro
REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro tempore della
Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso FAVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis,

– controrkorrente contro
ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA REGIONE SICILIA;
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE
SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI;

POLITICHE

Data pubblicazione: 17/07/2015

- intimati avverso la sentenza n. 1417/2012 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 19
maggio 2015, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Si rileva dal controricorso della Regione Siciliana che Palumbo
Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Catania del 4 gennaio 2013. Tuttavia ne ha omesso
il deposito in cancelleria ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ. come da
certificazione negativa di quest’ultima alla data del 13 marzo 2014.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte e, nella specie, non
sussistono validi motivi per discostarsene, che, attesa la perentorietà
del termine previsto dall’art. 369 cod. proc. civ., il deposito del ricorso
per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del
gravame comporta l’improcedibilità del ricorso stesso; detta
improcedibilità é rilevabile anche d’ufficio e non é esclusa dalla
costituzione del controricorrente, posto che il principio – sancito
dall’art. 156 cod. proc. civ. – di non rilevabilità della nullità di un atto
per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente
all’inosservanza di “forme” in senso stretto e non di termini perentori,
per i quali vigono apposite e separate norme.
In conseguenza, anche l’omesso deposito del ricorso, ipotesi più
grave del deposito tardivo, deve essere sanzionato dalla declaratoria di
improcedibilità, giusto il disposto dell’art. 369 cod. proc. civ.. (cfr. in

Ric. 2014 n. 05653 sez. ML – ud. 19-05-2015
-2-

19/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

tal senso ex multis Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; id. 17 settembre
2012, n. 15544).
Per quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di
improcedibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod.
proc. civ., n. 5.”.

relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
Il Collegio condivide pienamente il contenuto della relazione e, quindi,
dichiara improcedibile il ricorso.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate in favore della
Presidenza della Regione Siciliana come da dispositivo; non si
provvede in ordine alle spese del presente giudizio nei confronti delle
altre parti rimaste intimate.

P.Q.M.
La Corte, dichiara improcedibile il ricorso, condanna il ricorrente alle
spese del presente giudizio in favore della Regione Siciliana liquidate in
curo 100,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali
oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015
residente

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta

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