Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15108 del 08/07/2011

Cassazione civile sez. I, 08/07/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 08/07/2011), n.15108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A. elettivamente domiciliato in Roma, Via dei

Gracchi, n. 187, nello studio dell’Avv. Magnano Giovanni di San Lio,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso, unitamente all’Avv. Mauceri Salvatore.

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Sallustio,

n. 6, nello studio dell’Avv. Bartolo Spallina; rappresentata e

difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso,

dall’Avv. De Geronimo Federico.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 20,

depositato., in data 7 gennaio 2006;

sentita la relazione all’udienza del 16 marzo 2011 del consigliere

Dott. Pietro Campanile;

Sentito l’Avv. Magnano di San Lio, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. ZENO Immacolata, la quale ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso, e in subordine,, il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con atto di citazione in data 1 giugno 1999 la Sig.ra L. M. conveniva in giudizio l’Avv. G.A., coniuge separato della figlia M.M.A., chiedendone la condanna alla restituzione della somma di L. 71.000.000, in più riprese versata allo stesso a titolo di mutuo per effettuare sia degli investimenti che dei lavori di ristrutturazione di un bene immobile.

1.1 – Il convenuto, costituitosi, non escludeva di aver ricevuto dette somme, eccezion fatta per l’importo di L. 25.000.00 che l’attrice aveva versato a sua figlia direttamente, ma precisava che si trattava di contributi al mantenimento della propria moglie.

1.2 – Il Tribunale di Catania accoglieva la domanda.

1.3 – La Corte di appello di Catania, con la decisione indicata in epigrafe, rigettava il gravame proposto dal G., osservando, da un lato, che tanto la dazione delle somme, quanto la causale indicate dalla L. erano state confermate dalle deposizioni testimoniali acquisite, ritenute attendibili, mentre la tesi sostenuta dall’appellante era intrinsecamente priva di credibilità, in quanto la M. godeva di indipendenza economica e non necessitava, per le proprie esigenze, di alcuna forma di aiuto economico, precisandola, che, in tal caso, il danaro sarebbe stato versato a lei direttamente e non alla suocera.

1.4 – Per la cassazione di tale decisione ricorre il G., deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; artt. 2697, 2727, 2729, 2730 e 2734 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5.

Si sostiene: a) che l’apprezzamento del complesso delle circostanze confessate dal G. avrebbe dovuto essere condotto in termini di verosimiglianza, e che la causale dallo stesso indicata era stata ritenuta contraddetta dalle deposizioni testimoniali all’esito di un giudizio di attendibilità non approfondito; b) non sarebbero stati valutati vari elementi presuntivi, quali l’incompetenza del G. in materia di investimenti e la coincidenza della domanda di restituzione con l’esito della crisi del rapporto matrimoniale fra lo stesso e la figlia dell’intimata; c) erroneamente sarebbe stata attribuita alla pretesa confessione del G. la valenza di ricognizione di debito.

2.1 – Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto accogliere il gravame, con il favore delle spese.

2.2 – Deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso. Premesso che il secondo motivo è meramente caudatario dell’eventualità che l’atto di appello fosse meritevole di accoglimento, e quindi,, non contiene alcune effettiva censura all’operato della corte territoriale, va osservato che le doglianze contenute nel primo motivo da un lato non colgono l’aspetto principale della motivazione della decisione impugnata, consistente nel fatto che la prova della causale delle dazioni era desumibile principalmente dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze acquisite (ragion per cui la tesi riproposta con il gravame viene affrontata in tale ottica), dall’altro, senza indicare – con ulteriore, specifico profilo, in parte qua(h di inammissibilità – le ragioni in base alle quali le norme indicate risulterebbero violate, nonchè gli aspetti in cui la motivazione della sentenza sarebbe carente o contraddittoria, indugiano sulla verosimiglianza o meno dell’una o dell’altra versione.

Il ricorso appare unicamente finalizzato a prospettare una diversa lettura delle risultanze processuali, proponendo un sindacato inammissibile in questa sede.

Deve pertanto richiamarsi il principio secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di Cassazione (Cass., 2 novembre 2010, n. 22298; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394).

2.2 – Deve quindi procedersi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controparte, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011

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