Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15108 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 15108 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 784/10 proposto da:

Vincenzo Maria FUSCO MOFFA ( c.f. FSC VCN 43E14 H898E)
rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Regardi, giusta procura a margine del ricorso,
congiuntamente all’avv. Alessandro Fusco Moffa, in forza di procura speciale per atto
notar Caruso di Benevento , rilasciata il 17 febbraio 2014; con elezione di domicilio
presso l’avv. Alessia Fusco in Roma, via Platone n.21.
-Ricorrente Contro

Assunta PARADISO ( c.f.: PRI) SNT 21M55 H898Y);
Lucetta IORIO ( c.f.: RIO

urr 55D46 H898N);

Antonio Generoso IORIO (c.f. RIO NGG 53M11 H898Z)
eredi di Ugo IORIO
parti tutte rappresentate e difese dall’avv. Antonio Portoghese, con il quale sono
elettivamente domiciliate presso l’avv. Egidio Lizza in Roma Valadier n. 43, il tutto in
forza di procura a margine del controricorso.

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Data pubblicazione: 02/07/2014

- Controricorrenti —
contro la sentenza n.922/2009 della Corte di Appello di Napoli; pubblicata il
12/3/09; non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16 maggio 2014 dal

Udito l’avv. Alessandro Fusco Moffa per il ricorrente, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Lucio Capasso, che ha concluso per: il rigetto del 1° motivo; per l’accoglimento del 2°
e del 3°, assorbiti i restanti motivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1

Ugo brio, con atto di citazione notificato il 2 marzo 2002, evocò innanzi al

Tribunale di Benevento Vincenzo Fusco Moffa, esponendo: che aveva acquistato dal
predetto, per il corrispettivo di lire 150 milioni — di cui 80 milioni versati prima dell’atto
e 70 milioni alla sua sottoscrizione- un complesso immobiliare in San Giorgio La
Molara; che nella predetta scrittura era stato previsto il diritto del venditore di
“riscattare” l’immobile entro sei mesi dalla vendita versando il prezzo, maggiorato degli
interessi in ragione del 13% annuo; che scaduto tale termine, si sarebbe dovuto
procedere alla stipula del rogito ; che in caso di inadempimento, era stata prevista una
penale di 30 milioni di lire , salvo il diritto di agire per la esecuzione specifica del
contratto; che il Moffa non aveva inteso procedere alla stipula, così che esso esponente
lo aveva citato innanzi allo stesso Tribunale, con atto notificato il 16 ottobre 1996, per
sentir accertare e dichiarare l’intervenuto trasferimento di proprietà in proprio favore e
per l’adozione del provvedimenti consequenziali; che la causa, in un primo momento
non iscritta a ruolo, era stata poi riassunta con comparsa del 6 ottobre 1997; che la
domanda era stata respinta con sentenza n. 1847/2001 , pubblicata il 13 dicembre 2001
“…ci-a-az –4,g-

_

2

Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

, per mancanza, al momento della decisione, del fascicolo di parte, contenente la
scrittura privata di vendita, non prodotta neppure dal convenuto.

2— Tutto ciò premesso lo Iorio chiese la condanna del Fusco Moffa alla restituzione del
prezzo pagato — oltre gli interessi al 13% annuo- ed al versamento della somma stabilita

di riscatto” entro sei mesi dalla scrittura di vendita; il convenuto si costituì ed eccepì la
prescrizione del diritto nonché — come già nel precedente giudizio- la nullità della
scrittura dell’aprile 1989 in quanto costituente un patto commissorio vietato dalla legge,
in cui l’appartamento venduto avrebbe rappresentato la garanzia per la restituzione di
un mutuo, pari al preteso prezzo; in detto procedimento , in sede di libero
interrogatorio, lo Iorio ammise che la somma versata non avrebbe rappresentato il
prezzo di vendita, bensì un prestito di cui chiedeva la restituzione.

3 — Il Tribunale di Benevento, pronunziando sentenza n. 1294/2006, respinse la
domanda innanzi tutto per la intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle
somme esborsate, collocando il dies a quo della sua insorgenza alla data del loro effettivo
versamento, reputando altresì che il decorso di esso non potesse dirsi interrotto dalla
notifica della citazione, introduttiva del precedente giudizio, atteso che la dazione della
somma, in quella causa, era stata considerata quale corrispettivo; ritenne altresì fondata
l’eccezione di violazione dei divieto di cui all’art. 2744 cod. civ. in cui sarebbero incorse
le parti stipulando una vendita con facoltà di riscatto, avente precipuo scopo di
costituire la garanzia della restituzione di un prestito.

4 — Lo Iorio impugnò detta decisione facendo valere sia la ritenuta contraddittorietà tra
le due rationes decidendi sia l’erronea individuazione del dies a quo di inizio di decorrenza
della prescrizione — del diritto alla restituzione di somme ricevute in forza di contratto
poi dichiarato nullo e quindi da considerarsi come indebito oggettivo-

5 — La Corte di Appello di Napoli, pronunziando sentenza n. 922/2009, accolse
l’appello e condannò lo Iorio a versare euro 77.468,53 oltre interessi legali dalla

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a titolo di penale, in base all’assunto che il convenuto non avrebbe esercitato il “diritto

domanda: il giudice dell’impugnazione pose a base della sua decisione le seguenti
proposizioni: a — il Tribunale, sia pure per implicito, era partito dal presupposto che la
scrittura privata intercorsa tra le parti dovesse essere considerata nulla perché articolata
per raggiungere lo scopo di un patto commissorio vietato; b — pertanto l’azione di

oggettivo; c — il dies a quo della prescrizione di siffatto diritto non sarebbe decorso dal
passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della invalidità negoziale, sibbene dal
momento dell’effettiva dazione delle somme, stante la retroattività della pronunzia di
accertamento della nullità;

d — doveva riconoscersi un effetto interruttivo

all’instaurazione della precedente causa (che la Corte ritenne avere ad oggetto
l’adempimento del contratto di vendita) in quanto il diritto alla restituzione , in quel
contesto, doveva dirsi collegato causalmente al rapporto dedotto in giudizio.

6 — Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Fusco Moffa, facendo
valere cinque motivi di annullamento, illustrati da successiva memoria; si sono costituiti
gli eredi dello brio — la moglie Assunta Paradiso ed i figli Lucetta e Generoso brionotificando a loro volta un controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Con il primo motivo il ricorrente lamenta un’ omessa pronunzia su uno dei
profili messi in rilievo con l’appello a favore della tesi della inefficacia interruttiva -da
riconoscersi alla notifica introduttiva del primo giudizio- sul decorso della prescrizione
del diritto alla restituzione, non avendo, il giudice del gravame, preso in esame la
prospettazione secondo la quale quel giudizio — diretto all’adempimento di un contratto
solo successivamente dichiarato nullo- avrebbe rappresentato un mero “ostacolo di
fatto” all’esercizio del diritto alla restituzione; osserva altresì che la medesima Corte
territoriale, pur affamando che il decorso del termine prescrizionale avrebbe dovuto
collocarsi al 1989 — al momento dunque della dazione della somma- tuttavia avrebbe
riconosciuto efficacia interruttiva ad una domanda — diretta ad ottenere la declaratoria

ripetizione di quanto versato trovava fondamento nella disciplina dell’indebito

di avvenuto trasferimento dell’immobile- che nulla avrebbe avuto a che fare con il
preteso diritto.

I.a — In disparte l’erronea riconduzione della censura ai vizi contemplati dall’art.
360, I comma nn. 3 e 4 ( in luogo del solo n.4) , il motivo è inammissibile perché , in

un’argomentazione — relativa alla interruzione della prescrizione- per poi introdurre la
diversa questione della collocazione del dies a quo di decorrenza, che comunque fu
esaminato e trovò risposta nella sentenza di appello ( né risulta che avesse formato
oggetto di specifico motivo di appello o, quanto è a dire, non viene riportato il motivo
di appello a sostegno di specifica critica sul punto, in deroga al principio di specificità,
nel profilo relativo al canone dell’autosufficienza del ricorso)

I.a.1 — Ne consegue altresì l’aspecificità (rispetto al più articolato thema disputandum)
del quesito di diritto – di necessaria formulazione, stante il disposto dell’art. 366 cpc
all’epoca vigente- che è stato strutturato nelle seguenti proposizioni : ” Dica l’Ecama
Corte di Cassazione, nell’ipotesi in cui il giudice a quo pronuni in maniera del tutto generica su
un’eccezione proposta da una delle patii, non tenendo conto delle specifiche ragioni in cui essa si
sostanzia, se tale omissione costituisca error in procedendo con conseguente violazione dell’art. 112 oc
per omessa pronunzia”
11— Con il secondo motivo vengono denunziate la violazione dell’art. 2935 cod. civ.
e la falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ.

II.a — Ribadisce il ricorrente — sotto diverso profilo- quanto già affermato con il
precedente mezzo, in merito all’impedimento di fatto che la proposizione del
precedente giudizio avrebbe comportato per l’esercizio del diritto alla restituzione ed
all’inefficacia della proposizione del giudizio di adempimento della vendita con patto di
retrovendita — o “riscatto” – a fini interrutfivi
III — Con il terzo motivo, strettamente connesso a quello che precede, parte
ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. sotto un’ottica
/14.0,4.e.L.Je

5

deroga al principio di chiarezza, dapprima lamenta una omessa pronunzia su

parzialmente diversa — che si ricollega peraltro ad un’argomentazione contenuta
nell’ultima parte del primo mezzo- negando cioè che potesse affermarsi la sussistenza
di una connessione causale tra il diritto agito nel primo procedimento e la restituzione
chiesta nell’attuale giudizio: al proposito osserva il Fusco Mossa che d’ostacolo

discenderebbe il diritto alla restituzione- sarebbe la differenza del titolo fatto valere nei
due procedimenti.

III.a — Il motivo, da ultimo esposto, è fondato ed il precedente ne risulta assorbito
III.a.1 — La Corte napoletana, al fine di pervenire alla conclusione che la citazione
per il secondo giudizio avrebbe assunto effetti interruttivi del diritto alla restituzione,
assume che quest’ultimo sarebbe una conseguenza necessaria del diritto originariamente
fatto valere ( considerato “stipite” dei successivi, secondo la terminologia utilizzata dalle
sezioni lavoro di questa Corte) ma non si avvede che il presupposto comune e
costantemente enunciato in sede di legittimità è costituito dalla stretta consequenzialità
causale tra il diritto fatto valere in modo espresso e quello che ad esso risulterebbe
collegato: nella fattispecie, la Corte territoriale è caduta in una palese violazione dei
confini applicativi delle due norme di riferimento, laddove ha riscontrato un nesso
causale tra l’azione diretta a render definitivi gli effetti di una vendita -e quindi
incontestabile il titolo in base al quale lo Iorio avrebbe versato la somma della quale poi
richiese la restituzione- e quella, dal medesimo giudice di appello interpretata come
diretta a conseguire in restituzione quanto versato a titolo di mutuo ( con valutazione,
non soggetta a gravame, che tuttavia non aveva tenuto conto della causa petendi posta a
base della domanda nel giudizio da ultimo instaurato che , come riportato nella parte
della narrativa di fatto, presupponeva sempre un nesso con il mancato tempestivo
esercizio del diritto di riscatto)

III.b — Ne consegue che, non potendosi negare l’effetto retroattivo
dell’accertamento della nullità negoziale e del conseguente insorgere del diritto alla

all’applicabilità alla fattispecie della tesi del c.d. diritto stipite — da cui, naturakter,

restituzione — costituente indebito oggettivo- sin dal momento della dazione delle
somm ( v. sul punto Cass.Sez. III n. 15669/2011), doveva dirsi spirato il termine
decennale per l’esercizio dell’azione di ripetizione.

IV — Rimangono assorbiti il quarto ed il quinto motivo che pongono la medesima

motivo- o insufficiente — quinto motivo)

V — Dal momento che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, in
applicazione dell’art. 384, II comma, cpc può decidersi nel merito, dichiarando la
estinzione per prescrizione del diritto alla restituzione delle somme versate dallo Iorio;
la partecipazione consapevole di entrambe le parti al negozio nullo e la considerazione
della ondivaga condotta processuale delle medesime, come emergente dai due giudizi,
fa ritenere sussistenti gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese del presente
giudizio.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il primo motivo; accoglie il terzo e dichiara assorbiti gli altri; cassa in ordine al
motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara estinto per prescrizione il diritto alle
restituzioni; compensa le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma il 16 maggio 2014, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.

materia controversa nell’ottica del difetto di motivazione ( ritenuta inesistente — quarto

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