Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15107 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5610/2019 proposto da:

C.B.G., rappresentano e difeso dall’avvocato

ALBERTO PATTARO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

medesimo in Pescantina, via Angelo Vezza n. 1, pec: avvalberto

pattaro.ordineavvocativrpec.it;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1912/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.B.G., con atto di citazione del 6/10/2015, propose opposizione davanti al Tribunale di Verona ad un decreto ingiuntivo intimato dalla compagnia Allianz Assicurazioni, dalla stessa ottenuto per recuperare dall’assicurato l’importo della garanzia fideiussoria erogata al Comune di Sommacampagna a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1342 del 2017, dichiarò inammissibile l’opposizione per tardività e, nel merito, la rigettò ravvisando un atto di riconoscimento del debito da parte dell’assicurato.

La Corte d’Appello di Venezia, adita dal B., ha rigettato l’appello ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, che la notifica del decreto ingiuntivo fosse stata regolare e perfezionata ai sensi dell’art. 143 c.p.c., in quanto il destinatario era “sconosciuto in loco”. L’ufficiale giudiziario, dopo aver preso atto dell’impossiblità di effettuare la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., aveva provveduto, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., a depositare l’atto in busta chiusa e sigillata presso la casa comunale del Comune di Sommacampagna e a darne comunicazione presso il domicilio dell’intimato di guisa che l’opposizione era da ritenersi certamente tardiva.

Avverso la sentenza il C.B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi. Nessuno ha resistito al ricorso.

La causa è stata fissata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso – violazione dell’art. 140 c.p.c., art. 644 c.p.c., art. 143 c.p.c., con conseguente inesistenza delle notificazioni 7/8/2014, 10/9/2014 e 7/10/2014 ed inefficacia ex art. 644 c.p.c., del Decreto Ingiuntivo 28 luglio 2015 – il ricorrente insiste nella eccezione di inesistenza della notificazione del Decreto Ingiuntivo per il mancato deposito del medesimo presso la casa comunale e mancato avviso presso l’abitazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 143 c.p.c., comma 3, il quale prevede che la notificazione si abbia per eseguita il 20^ giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte; violazione dell’art. 644 c.p.c., essendosi la notificazione ex art. 143 c.p.c., perfezionata il giorno 27/10/2014, il 20 giorno successivo al deposito del Decreto Ingiuntivo presso la casa comunale – il ricorrente afferma che in ogni caso la notifica del Decreto Ingiuntivo avrebbe dovuto considerarsi tardiva.

3. Con il terzo motivo – nullità della sentenza per apparenza della motivazione, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, punto 4, violazione dell’art. 143 c.p.c., comma 1, in ordine alla ritenuta validità della notifica ex art. 143 c.p.c., in danno dell’originario opponente in quanto “sconosciuto in loco” all’ufficiale giudiziario ma non assente e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 1341 c.p.c. – il ricorrente censura la sentenza per motivazione apparente sulla provvisoria assenza del destinatario della notifica nel luogo di residenza e sulle mancate ricerche da parte dell’Ufficiale Giudiziario.

3 bis. In subordine rispetto ai motivi 1-2 e 3 il ricorrente chiede di accertare l’inesistenza della motivazione in ordine all’implicita reiezione della richiesta di valutare l’opposizione quale tardiva per irregolarità delle notificazioni. Il ricorrente sembrerebbe assumere l’erronea applicazione dell’art. 143 c.p.c., non essendo sufficiente che il destinatario fosse “sconosciuto in loco”.

1-3 bis I motivi possono essere trattati congiuntamente perchè tutti afferenti alla pretesa inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e sono tutti inammissibili o infondati: il primo per difetto di autosufficienza in violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, in quanto non riporta il tenore letterale della relata dalla quale poter desumere le ragioni del mancato perfezionamento dei primi due tentativi di notifica, nè il tipo di notifica, se a mezzo posta o ex art. 140 c.p.c.; in ogni caso” mancato o erroneo perfezionamento della notifica non darebbe mai luogo ad inesistenza ma a nullità, come tale sanabile per effetto del raggiungimento dello scopo (Cass., S.U., n. 14916 del 20/7/2016; Cass., 3, n. 5663 del 9/3/2018); il secondo motivo è inammissibile o comunque infondato in quanto, ai fini della notificazione, vale il principio generale di scissione degli effetti della notifica perii notificante di guisa che per lui è sufficiente aver avviato la relativa attività nei termini sebbene il procedimento si sia perfezionato dopo la scadenza dei medesimi (Cass., 2, n. 20515 del 29/9/2020, Cass., 6-3, n. 16015 del 28/772020; Cass., 6-1, n. 4712 del 21/2/2020); il terzo motivo è privo di decisività in quanto in ogni caso la violazione delle disposizioni in tema di notifica avrebbe determinato la nullità ma non mai l’inesistenza della notifica; il 3bis è pure irrilevante in quanto, in base alla consolidata giurisprudenza, ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, prevista dall’art. 650 c.p.c., non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione; sicchè la mera circostanza della nullità della notifica del Decreto Ingiuntivo non è sufficiente a fondare l’ammissibilità dell’opposizione tardiva, ove non si alleghino tempestivamente e non si provino circostanze specifiche che, in relazione alla concrete modalità di espletamento del servizio, abbiano reso impossibile la reperibilità del destinatario (Cass., 6-3, n. 6518 del 4/4/2016; Cass., 3, n. 4529 del 15/2/2018).

4. Con il quarto moti/ o violazione dell’art. 1362 c.c., in riferimento alla condizione generale di contratto art. 5, art. 1370 c.c., art. 11367 c.c., art. 1372 c.c., violazione dell’art. 6 Condizioni Generali di contratto, violazione e falsa applicazione della clausola n. 5 – il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente applicato i canoni di ermeneutica contrattuale giungendo alla erronea ravvisabilità di un riconoscimento del debito.

5a) Con il quinto motivo sub a) – violazione dell’art. 112 c.p.c., corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell’art. 277 c.p.c., comma 1, per mancata pronuncia su alcune domande – insiste nel censurare la motivazione dell’impugnata sentenza sotto il profilo del riconoscimento di debito.

5b) Con il quinto motivo sub b) denuncia la violazione degli artt. 1988,2697 c.c., art. 115 c.p.c., sempre con riguardo alla tesi del riconoscimento del debito.

6. Con il sesto motivo – nullità della sentenza per apparenza della motivazione e violazione dell’art. 2952 c.c., nonchè falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. – il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia pronunciato sulla eccepita prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione.

7-8 Con il settimo, l’ottavo e il nono motivo il ricorrente si duole che la corte territoriale non abbia rilevato un difetto di presupposti nelle Delibera comunale relativa agli onere di urbanizzazione e sulla quantificazione del dovuto.

4-9 I motivi dal quarto al nono riguardano il merito della causa ed il loro esame è precluso dalla accertata tardività della proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, e dalla connessa inammissibilità dei motivi afferenti ai pretesi vizi di notificazione del medesimo.

In base alla giurisprudenza di questa Corte la statuizione di inammissibilità del ricorso preclude al giudice la potestas iudicandi sul merito delle questioni ed esclude la sussistenza dell’interesse al ricorso in ordine all’impugnazione delle questioni di merito. E’ infatti inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione della sentenza nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito che deve ritenersi svolta solamente ad abundantiam (Cass., SU n. 3840 del 20/2/2007; Cass., 2, n. 20515 del 29/9/2020; Cass., 6-3n. 16015 del 28/7/2020, Cass., 6-1 n. 4712 del 21/2/2020).

9. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere sulle spese per mancata attività difensiva da parte resistente. Si dà, invece, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorse. Nulla spese. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso Principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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