Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15107 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/07/2016, (ud. 12/11/2015, dep. 22/07/2016), n.15107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28243-2012 proposto da:

C.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

M. PRESTINARI N. 15, presso lo studio dell’avvocato OBERDAN TOMMASO

SCOZZAFAVA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO DA RIVA GRECHI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MULTIMEDICA HOLDING SPA, in persona del suo legale rappresentante

dott. S.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO POMPA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO SALA giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.D., B.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2584/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/07/2012, R.G.N. 1844/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/11/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato PATRIZIA MARINO per delega;

udito l’Avvocato VINCENZO POMPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

La s.p.a. Multimedica, il dott. S. e la dottoressa B. impugnarono, nel maggio del 2008, la sentenza con la quale il Tribunale di Milano ne aveva accolto solo in parte la domanda di inadempimento e di risarcimento proposta nei confronti del dott. C., professionista al quale era stata affidato il compito di gestire un’operazione di ristrutturazione societaria del gruppo Multimedica, a seguito della quale essi erano stati costretti a versare oltre un milione di Euro di imposte, nonostante l’assicurazione espressa dal C. (rivelatasi poi del tutto erronea, nonostante i ripetuti avvisi ricevuti da altri professionisti) che tale operazione non avrebbe comportato esborsi fiscali, poiche’ i conferimenti sarebbero rientrati nel regime di sospensione d’imposta.

Nel costituirsi in giudizio, il convenuto contesto’ ogni addebito, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo della prestazione professionale svolta.

All’esito della istruttoria, il primo giudice, ritenuto che l’inadempimento del C. fosse soltanto parziale, e non cosi’ grave da giustificare la risoluzione del contratto di mandato professionale (mancando, a suo dire, in atti la prova che l’operazione non sarebbe stata portata a termine se ne fossero state conosciute le conseguenze fiscali), dichiaro’, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dovuto al professionista un compenso pari alla meta’ di quello convenuto tra le parti, condannandolo nel contempo alla restituzione dell’acconto ricevuto.

La corte di appello di Milano, investita dell’impugnazione proposta dagli attori, la accolse, e, per l’effetto:

accerto’ e dichiaro’, in limine, la estraneita’ degli appellanti S. e B. al rapporto professionale in contestazione;

accerto’ e dichiaro’ il grave e totale inadempimento del C. all’assunta obbligazione di progettare una ristrutturazione del gruppo Multimedica che fosse fiscalmente neutra;

ritenne che l’inadempimento di tale obbligazione imponesse all’appellato, oltre alla restituzione dell’acconto ricevuto all’atto del conferimento del mandato, altresi’ di risarcire del danno cagionato alla societa’, in misura pari a quanto versato per oneri fiscali.

Per la cassazione della sentenza della Corte meneghina C.M. ha proposto ricorso sulla base di 4 motivi di censura. Resiste con controricorso la Multimedica Holding.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ manifestamente infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2229 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

Con il secondo motivo, si denuncia contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione – e con i quali parte ricorrente lamenta la mancanza di prova in ordine alla realizzabilita’ di una ristrutturazione del gruppo societario senza oneri fiscali, onde la conseguente mancanza di prova del nesso causale tra l’inadempimento e il danno -, pur volendo prescindere dai non marginali profili di inammissibilita’ per novita’ della questione proposta dinanzi al questa Corte, non sono, comunque, fondati nel merito.

Essi si infrangono, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che il rapporto contrattuale fra committente e professionista venne regolato sulla base della precisa individuazione di alcuni obbiettivi da raggiungere (onde l’inconferenza dell’argomentazione secondo la quale l’incarico di ristrutturazione sarebbe stato conferito anche nel caso di irragiungibilita’ dell’obbiettivo della neutralita’ fiscale), e, in particolare, quello della sospensione d’imposta, assicurata (erroneamente) dal C.: cio’ rendeva la sua obbligazione strumentale al conseguimento di quel preciso risultato, nella specie non raggiunto per causa imputabile al debitore, inadempiente in toto all’obbligo assunto ex contractu, i.e. la riorganizzazione del gruppo societario in esenzione d’imposta.

Non dunque, una riorganizzazione “qual che fosse” della struttura societaria, bensi’ una specifica riorganizzazione che consentisse al committente di andare esente da quella tassazione poi invece imposta alla societa’ per fatto e colpa del debitore (onde l’assoluta inconferenza della considerazione, svolta al folio 11 del ricorso, secondo la quale l’attivita’ del professionista, pur in assenza di alcuna imperizia od omissione, non avrebbe comunque consentito l’esito positivo sperato), volta che la causa concreta del contratto d’opera professionale era costituito dalla scopo di evitare la tassazione, l’oggetto essendone, a sua volta, la progettazione di una ristrutturazione societaria esente da imposta.

Le ampie e articolate argomentazioni svolte, in proposito, dalla Corte di merito (che occupano le pagine da 7 ad 11 della sentenza oggi impugnata) devono, pertanto, in questa sede essere confermate ed interamente condivise dal collegio.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2697 c.c.. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2229 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3.

I motivi – con i quali si lamenta la mancata dimostrazione, da parte della committente, che la ristrutturazione societaria, se eseguita secondo modalita’ alternative, avrebbe consentito di evitare il pagamento delle imposte previste dalla legge, evocandosi all’uopo la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato – non hanno giuridico fondamento.

Nessun onere dimostrativo incombeva, difatti, sull’odierna controcorrente, una volta prodotto il contratto ed allegato l’inadempimento della controparte (Cass. ss.uu. 13533/2001), volta che, come si e’ avuto modo di evidenziare nel corso dell’esame delle censure che precedono, l’inadempimento del C. alla propria obbligazione contrattuale, individuatone correttamente la causa l’oggetto – era emerso per tabulas dall’incarto processuale. Il ricorso e’ pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 17500, di cui 200 per spese.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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