Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15107 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 22/06/2010), n.15107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI ALESSIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LANTERO EUGENIO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 67/2006 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO –

Sezione Distaccata di GALLARATE del 14.2.06, depositata il

24/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il tribunale di Busto Arsizio con sentenza del 24 febbraio 2006 rigettava l’opposizione proposta da P.A. avverso il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. 7610 del 2004, relativa a interventi abusivi di disboscamento. Rilevava che all’epoca dell’accertamento il P. era ancora proprietario dell’area interessata dal disboscamento, atteso che aveva concluso un preliminare di vendita avente soltanto effetti obbligatori, che non gli avevano fatto perdere la proprietà del bene. Era quindi onerato dei doveri di vigilanza e custodia della res. P.A. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 10 aprile 2007, affidandosi a tre motivi.

Il Consorzio è rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo lamenta difetti di motivazione in relazione alla mancata ammissione di prove testimoniali dalle quali doveva risultare che il ricorrente non aveva autorizzato i lavori, eseguiti da altri a sua insaputa.

La doglianza è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione. In tema di impugnazione per giudizio di legittimità, la parte che, in sede di ricorso per cassazione, addebiti a vizio della sentenza impugnata la mancata ammissione di prove testimoniali richieste nel giudizio di merito, ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di trascrivere testualmente nell’atto di impugnazione i relativi capitoli contenenti le circostanze di fatto che formavano oggetto della disattesa istanza istruttoria (o comunque di riportarne fedelmente ed esaustivamente il contenuto), in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della pronuncia impugnata, (Cass 6440/07; 5043/09; 13566/06). Nel caso di specie il ricorso, pur riferendo alcuni elementi delle prove richieste in primo grado,non riporta adeguatamente i capi di prova, non risultando possibile valutarne la decisività, soprattutto in relazione al fondamentale rilievo, contenuto dalla sentenza impugnata, circa la sussistenza di un onere di custodia e vigilanza da parte del proprietario di un’area indebitamente disboscata.

Le considerazioni di cui sopra rendono vano anche il secondo motivo, che lamenta violazione della L. n. 689 del 1981, art. 6 degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonchè vizi di motivazione. Con questa censura il ricorrente sostiene che il tribunale non avrebbe adeguatamente considerato che il preliminare di vendita aveva comportato il trasferimento del possesso al promissario acquirente e che le prove testimoniali dovevano servire a dimostrare che il taglio degli alberi era avvenuto contro la sua volontà e senza autorizzazione. Ancora una volta emerge però la carenza di autosufficienza della censura con riguardo alle prove orali di cui si invoca l’ammissione; risulta infatti vieppiù evidente, alla luce delle dei fatti allegati (trasferimento del possesso sulla base del solo contratto preliminare), che sul ricorrente incombeva un rafforzato dovere di vigilanza in relazione alla condizione di proprietario del bene, obbligato solidale, L. n. 689 del 1981, ex art. 6, per eventuali sanzioni derivanti da violazioni commesse dall’utilizzatore cui aveva prematuramente consegnato il bene. Su questo profilo invano il ricorrente invoca i principi della buona fede contrattuale, che possono avere rilevanza nei rapporti con il promissario acquirente, ma che non alleviano la condizione dell’obbligato solidale nei confronti dell’amministrazione.

L’utilizzo contro la propria volontà, rilevante nella normativa citata, doveva essere adeguatamente dimostrato. In mancanza di puntuale trascrizione dei capi di prova, la decisività di essi non è però valutabile – ed anzi risulta ancor più oscura – se si considerano anche i rimandi a una scrittura che sarebbe stata rilasciata dal compratore, e in cui questi si sarebbe impegnato a garantire il venditore da conseguenze pregiudizievoli delle infrazioni. Ciò lascia credere non solo che sia mancata quell’attività di custodia e vigilanza che incombe sul proprietario, ma che questi sia stato pienamente consapevole delle proprie responsabilità, tanto da cautelarsi chiedendo al promissario acquirente la dichiarazione di manleva di cui il ricorso discorre a pag 4. Risultano pertanto insussistenti i vizi logici della motivazione e riconfermate le carenze delle censure, inadeguatamente svolte.

Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione del regolamento Lombardia 23.2.1993, relativo alla tutela del patrimonio forestale. Parte ricorrente deduce che la L.R. 28 ottobre 2004, n. 27, avrebbe abrogato l’intero regolamento e fatto venir meno la possibilità di irrogare le sanzioni, questione su cui sarebbe stata omessa ogni motivazione.

Il motivo è inammissibile e infondato. Inammissibile perchè, come rilevato dal procuratore generale, verte su questione nuova, che non risulta essere stata sottoposta in sede di opposizione (Cass 7981/07). Invano in memoria si afferma che trattasi di argomento ricompreso nella richiesta di accertamento della illegittimità della pretesa sanzionatoria. Va in proposito ricordato che in materia di sanzioni amministrative, i principi generali di legalità ed irretroattività trovano applicazione anche rispetto a disposizioni abrogative di sanzioni e comportano l’assoggettamento della condotta alla legge in vigore al tempo del suo verificarsì, restando perciò irrilevante il carattere più favorevole della disposizione sopravvenuta (Cass. 5210/09; 14959/09). Di qui l’infondatezza della censura.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, al quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile tenuta, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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