Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15107 del 17/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15107 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 21579-2013 proposto da:
GIORGINI MARCO GRGMRC66T23A341U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso Io studio
dell’avvocato FRANCESCO CAPOZZI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MICHELA PERONACE giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
ABBOTT SRL, in persona del componente del CdA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 57, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI MANISCALCO, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del controricorso;
– con troricorrente

Data pubblicazione: 17/07/2015

avverso la sentenza n. 1356/2013 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 6/02/2013, depositata il 21/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato Luigi Maniscalco difensore della controricorrente che

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 19
maggio 2015, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con sentenza del 21 maggio 2013 la Corte di Appello di Roma
confermava la decisione del Tribunale di Latina di rigetto della
domanda proposta da Giorgini Marco nei confronti della Abbott s.r.l.
ed intesa alla declaratoria di illegittimità del licenziamento – intimatogli
con lettera del 2.3.2009 per giustificato motivo oggettivo — con le
conseguenze di cui all’art. 18 della legge n. 300 del 1970.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Giorgini affidato
a tre motivi.
Resiste la Abbott s.r.l. con controricorso.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo.
Emerge dagli atti: che la Abbott s.r.l. chiese all’ufficiale giudiziario la
notifica della sentenza qui impugnata in data 13 giugno 2013 nel
domicilio eletto presso i procuratori costituiti del Giorgini; che, non
essendo stato possibile eseguire la consegna per irreperibilità, l’ufficiale
giudiziario ebbe a procedere ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; che dalla copia
autentica della sentenza gravata e dalle tre relate di notifica risulta
l’attestazione che l’ufficiale giudiziario eseguì il deposito presso la casa
comunale e l’affissione dell’avviso di deposito in busta sigillata alla
porta dell’abitazione del destinatario dandone notizia con
Ric. 2013 n. 21579 sez. ML – ud. 19-05-2015
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si riporta agli scritti.

raccomandata con avviso di ricevimento; che le raccomandate inviate
dall’ufficiale giudiziario furono ricevute dal destinatario e ritirate il
giorno successivo, 19 giugno 2013, come da avvisi di ricevimento.
Pertanto, essendosi perfezionato il procedimento notificatorio per il
destinatario in data 19 giugno 2013 il ricorso notificato in data 20

sessanta giorni previsto dall’art. 325, comma 2°, c.p.c..
E’ appena il caso di ricordare che la sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale prevista dall’art. 3 della legge n. 742 del
7 ottobre 1969 non è applicabile alle controversie in materia di lavoro
e previdenza.
Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di
inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod.
proc. civ., n. 5.”.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
La Abbott s.r.l. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..
Il Collegio condivide pienamente il contenuto della relazione e, quindi,
dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da
dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Tale
disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data
successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al
Ric. 2013 n. 21579 sez. ML – ud. 19-05-2015
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settembre 2013 risulta essere stato proposto ben oltre il termine di

momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la
ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774
del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo
del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30

dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al
fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa
per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle
spese del presente giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi, curo
3.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfetario
nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015
Il

sidente

maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, legge 24

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