Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15106 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 964/2019 proposto da:

R.G., difeso dall’Avv. RAFFAELE DE VITO;

– ricorrenti –

contro

D.A., difeso dall’avv. CANIO SALESE, LAURA CASTELLANO;

– controricorrente –

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE N.

169, presso lo studio dell’avvocato RENATA SULLI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI DI BARTOLOMEO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1878/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/10/2018.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 1992, S.E. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Sulmona, i suoi tre figli, R.G., L. e E., lamentando la lesione della quota di legittima dell’eredità del defunto coniuge Ro.Gi.. Si costituivano R.G. e L., contrastando la domanda, mentre E. non si opponeva a quanto richiesto dalla madre. Nelle more del giudizio l’attrice decedeva, lasciando i suoi beni al figlio E.;

G. e L. agivano per la riduzione delle nuove disposizioni testamentarie. Nelle more del giudizio R.E. veniva dichiarato fallito ed il giudizio proseguiva con la curatela;

il Tribunale di Sulmona dichiarava l’inefficacia di entrambì testamenti e procedeva alla divisione dei beni con i relativi conguagli;

avverso tale sentenza proponeva appello R.G., a mezzo dell’avvocato Pera, cui subentrava l’avvocato D., censurando la consulenza che non avrebbe tenuto conto delle peculiari caratteristiche dei beni che formavano la massa ereditaria. La Curatela chiedeva il rigetto dell’impugnazione e, con appello incidentale, una diversa suddivisione dei beni. R.L. chiedeva la conferma della sentenza;

la Corte d’Appello di L’Aquila rigettava l’appello principale e quello incidentale;

con atto di citazione R.G. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Pescara, gli avvocati D.A. e C.M., il primo quale difensore e il secondo quale domiciliatario, deducendo di non aver avuto notizia, da tali professionisti, della notifica della sentenza di secondo grado, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione. Pertanto, la decisione era passata in giudicato a sua insaputa. Aggiungeva di avere precedentemente conferito mandato per proporre ricorso per cassazione ad altro legale e che, sebbene già predisposto, il ricorso non era stato depositato a causa del passaggio in giudicato della sentenza. Aggiungeva che la Corte di legittimità avrebbe certamente accolto le doglianze proposte avverso la sentenza di secondo grado, in particolare riguardo all’errata detrazione, con riferimento a uno dei beni da dividere (albergo), delle spese di ristrutturazione sostenute fino al (OMISSIS) e non già sino al (OMISSIS), data di apertura della successione; la mancata assegnazione giudiziale alla R. di uno degli appartamenti, come da volontà testamentaria, in virtù dell’incompatibilità del valore dell’immobile rispetto a quello delle quote, in un contesto nel quale il consulente d’ufficio avrebbe commesso degli evidenti errori di stima;

si costituivano con separati atti i due professionisti, rilevando che non vi erano margini per impugnare efficacemente la sentenza d’appello. Inoltre, il difensore avrebbe dato notizia alla R. della pubblicazione della sentenza e la stessa, in un colloquio successivo svolto nello studio del professionista, avrebbe manifestato l’intenzione di fare acquiescenza, pur in mancanza di informazioni circa la avvenuta notifica della decisione;

con sentenza n. 142 del 2017 Tribunale di Pescara rilevava che dalle risultanze processuali era emerso che la R., dopo avere discusso con i suoi avvocati e con un terzo professionista cassazionista, aveva deciso di non impugnare la sentenza e ciò sulla base del tenore delle prove testimoniali. Tale circostanza escludeva il nesso causale tra la condotta omissiva dei professionisti e la mancata impugnazione della sentenza. Inoltre, il giuramento decisorio deferito non era ammissibile, perchè non risolveva, quantomeno in parte, la controversia. Ancora, secondo il Tribunale, non vi era la prova della probabilità di accoglimento della impugnazione, ove tempestivamente proposta;

avverso tale decisione proponeva appello la R., censurando la ritenuta attendibilità di alcuni testi, a fronte delle dichiarazioni rese, in senso opposto, dal marito. Lamentava la mancata ammissione del giuramento decisorio, ritenuto, al contrario, decisivo su uno dei capi della domanda; e chiedeva l’ammissione dello stesso giuramento con le integrazioni ritenute opportune dalla Corte territoriale. Censurava la semplicistica esclusione del nesso causale e lamentava che il Tribunale avrebbe valutato il profilo della censurabilità della sentenza d’appello andando oltre i propri poteri. In ogni caso, non era stata presa in esame la perdita di occasioni favorevoli, comunque collegate alla esistenza della lite. Resistevano le controparti chiedendo il rigetto della impugnazione;

la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 9 ottobre 2018 rigettava l’impugnazione con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione R.G. affidandosi a nove motivi. Resistono, con separati controricorsi, gli avvocati D.A. e C.M.. Tutte le parti depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa pronunzia sul primo motivo di appello, ai sensi degli artt. 112 e 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Con tale motivo la ricorrente aveva evidenziato gli aspetti contraddittori delle deposizioni testimoniali addotte dalle controparti, ritenute, invece, attendibili dal Tribunale, contrariamente a quanto coerentemente riferito dal teste M., marito della appellante, senza prendere in esame compiutamente le censure oggetto dell’impugnazione;

con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 329 c.p.c., dell’art. 231 e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal fatto che non era stata espressa alcuna dichiarazione di acquiescenza dall’attrice alla sentenza emessa dal Tribunale. In occasione dell’incontro del marzo 2011, la odierna ricorrente avrebbe al più ritenuto che “non era opportuno impugnare la sentenza” e questo non equivaleva ad una chiara volontà di non appellare, atteso che il concetto di acquiescenza richiede una inequivoca dichiarazione di accettare la decisione di senso contrario. Invece, le risultanze della prova militerebbero per una mera valutazione di non opportunità dell’impugnazione;

con il terzo motivo si deduce la violazione di artt. 233 e 236 c.p.c. e dell’art. 2736 c.c., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., oltre che degli artt. 81 e 84 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, poichè il Tribunale e la Corte non avrebbero ammesso il giuramento decisorio deferito e neppure quello suppletorio. Il Tribunale aveva respinto tale mezzo di prova perchè privo di decisività. Al contrario, come rilevato in sede di impugnazione, l’art. 2736 c.c., autorizza il deferimento quando il giuramento consente di provocare la decisione totale o anche parziale della causa. Tale seconda ipotesi ricorreva nel caso in esame. La Corte territoriale, poi, avrebbe errato ritenendo non ammissibile il giuramento suppletorio in assenza di elementi significativi di prova in favore della responsabilità professionale dei due avvocati.

Al contrario tale profilo emergerebbe quantomeno dalla deposizione del teste M.B.;

i tre motivi vanno trattati congiuntamente perchè strettamente connessi e sono inammissibili, poichè non si confrontano con la ratio decidendi della Corte territoriale: la quale, decidendo sulla base della ragione più liquida, ha ritenuto assorbente la questione dell’insussistenza della prova del nesso causale tra la condotta asseritamente omissiva e il pregiudizio lamentato dall’appellante;

secondo la Corte territoriale, indipendentemente dall’inadempimento al mandato professionale, consistito nel fatto che i professionisti non avrebbero posto la parte nelle condizioni di proporre il ricorso per cassazione, tale condotta non avrebbe comunque determinato l’accoglimento della domanda, atteso che, in ragione del probabile insuccesso del ricorso, sarebbe rimasto privo di dimostrazione l’elemento del pregiudizio conseguente all’inadempimento. La decisione impugnata ha, poi, argomentato sulle ragioni secondo le quali il giudizio espresso dal Tribunale doveva condividersi riguardo alla infondatezza parziale o l’inammissibilità del ricorso per cassazione: e ciò avrebbe interrotto il nesso di causalità tra il preteso inadempimento e il danno;

quanto, poi, alla questione relativa al giuramento decisorio e suppletorio, oggetto del terzo motivo, non può trovare accoglimento la tesi della ricorrente in ordine all’ammissibilità del giuramento decisorio nell’ipotesi in cui lo stesso risulti idoneo a decidere su uno solo degli elementi costitutivi della domanda, dovendosi dare continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il giuramento decisorio deve, comunque, essere in grado di esaurire ogni indagine (Cass. 29 ottobre 2018, n. 27410). Sotto tale profilo il giuramento decisorio relativo al fatto che la ricorrente non si sarebbe recata presso lo studio dell’avvocato Di Girolamo, dopo la pubblicazione della sentenza e che non avrebbe riferito, in quella sede, di non voler ricorrere in cassazione, non avrebbe avuto funzione decisoria riguardo all’errore professionale dell’avvocato D.. Infatti, dagli elementi dedotti non emerge che quell’incontro aveva rappresentato l’unica occasione e l’unico strumento per acquisire la conoscenza della notificazione della sentenza e della volontà di rinunziare all’impugnazione;

ed in ogni caso, tale circostanza resterebbe irrilevante dinanzi alla ricostruzione in fatto dell’insussistenza di un nesso causale tra l’operato professionale censurato (mancata proposizione del ricorso per cassazione) ed il lamentato danno, dinanzi alla decisiva valutazione dell’alta probabilità di insuccesso del ricorso medesimo;

la censura relativa al giuramento suppletorio, oltre che riferita a circostanze, per quanto appena detto, irrilevanti ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria, presuppone un’inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio con specifico riferimento alla minore o maggiore attendibilità di alcuni testi. Si tratta di questioni di esclusiva pertinenza del giudice di merito; non sindacabili in sede di legittimità ove ragionevolmente motivate, come nel caso in esame;

con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 194,196,115 e 116 c.p.c. e artt. 1218 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il ricorso per cassazione aveva buone possibilità di essere accolto, perchè le censure erano caratterizzate da un intenso grado di specificità e, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, la questione relativa all’erronea valutazione delle spese effettuate dal coerede era stata posta già davanti al giudice di appello;

con il quinto motivo si lamenta la violazione delle medesime disposizioni oggetto della precedente censura, anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, sotto il profilo dell’anomalia motivazionale. La Corte territoriale, con una motivazione apparente, avrebbe escluso il nesso causale senza applicare il criterio del “più probabile che non”. Pertanto, non era necessaria la prova della piena infondatezza delle domande del cliente, ma una valutazione in termini di probabilità. Sotto tale profilo la motivazione sarebbe gravemente deficitaria, andando al di sotto del “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione;

con il sesto motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 360 c.p.c., n. 4, per la errata valutazione delle domande di risarcimento dei danni, ritenute – dalla Corte d’appello – del tutto avulse dalle risultanze probatorie ed invece, secondo la ricorrente, dettagliatamente specificate;

i tre motivi vanno trattati congiuntamente perchè strettamente connessi e sono inammissibili sotto due profili. In primo luogo, la ricorrente lamenta “violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”. Ma i motivi non contengono alcuna denuncia del paradigma dell’art. 2697 c.c. e di quello dell’art. 115 c.p.c., bensì lamentano soltanto una erronea valutazione di risultanze probatorie. La violazione dell’art. 2697 c.c., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. e necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016);

in secondo luogo le censure, sotto l’apparente richiamo all’ipotesi di violazione di legge, si traducono in una richiesta di riesame del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità;

in ogni caso, non è ammessa in questa sede, in difetto dei rigorosi requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla coerenza logica tra premesse e conclusioni del ragionamento inferenziale, la censura di valutazione prognostica del possibile esito del giudizio di legittimità invece mancato;

con il settimo motivo si deduce la violazione l’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per l’omessa pronunzia sul motivo di appello con il quale la R. si doleva dell’ingiusta condanna alle spese;

il motivo è inammissibile, perchè non contrasta la argomentazione della Corte d’Appello relativa alla genericità del corrispondente motivo di appello, con conseguente statuizione di inammissibilità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c.. La Corte territoriale ha evidenziato che l’appellante si era limitato a lamentare la misura eccessiva della statuizione sulle spese processuali, senza illustrare la diversa soluzione da ritenere eventualmente corretta. Peraltro, analoga assoluta genericità caratterizza anche il settimo motivo del ricorso per cassazione (oltre che il corrispondente motivo di appello);

con l’ottavo motivo si lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè con riferimento all’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 360, n. 4, la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., perchè la Corte territoriale avrebbe liquidato le spese del grado ponendole a totale carico della R. con evidente discrasia tra motivazione e dispositivo, oltre che con violazione dei parametri forensi;

la censura è infondata, poichè la decisione è stata correttamente adottata sulla base del principio della soccombenza, mentre appare evidente e facilmente superabile in via interpretativa l’errore materiale indicato dalla ricorrente nella parte motiva, nella quale si fa riferimento alla posizione “dell’appellato”, in luogo di quella degli “appellati”. Per il resto, la Corte territoriale ha individuato i parametri ai quali si è attenuta nella liquidazione, mentre prive di fondamento sono le doglianze relative all’errato conteggio dei compensi relativi alle fasi processuali, atteso che le fasi preparatoria e decisoria costituiscono voci che riguardano sempre il giudizio di cognizione e parte ricorrente non deduce, tanto meno specificamente, che sarebbero stati violati i massimi tariffari;

con il nono motivo si lamenta la violazione del citato D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 5 e 10, in relazione all’art. 91 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 3. Nell’ipotesi di pronunzia di rigetto della domanda il valore da considerare non sarebbe quello della domanda, ma quello relativo alla portata effettiva della controversia; in particolare, occorrerebbe riferirsi allo scaglione previsto per le cause di valore meno elevato, in virtù del principio di adeguatezza e proporzionalità e ciò per ragioni di equità tese a non penalizzare eccessivamente la parte attrice. Al contrario la Corte territoriale ha fatto riferimento ai valori medi sulla base dell’entità della condanna richiesta, pari ad Euro 236.000, oltre accessori;

la censura è infondata, poichè in caso di rigetto della domanda nel giudizio di pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno, il valore della controversia, ai fini della liquidazione delle competenze di lite, corrisponde alla somma originariamente richiesta dall’attore, trovando applicazione il criterio del “disputatum” e non il correttivo del “decisum” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 19014 del 11/09/2007, Rv. 598765 – 01 e Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27871 del 23/11/2017 – Rv. 646647 – 01);

spetta, altresì, al controricorrente la rifusione delle spese sostenute per resistere al procedimento avente ad oggetto l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata per cassazione, ai sensi dell’art. 373 c.p.c., giusta la richiesta formulata da D.A. e dal momento che su tale questione la controparte è stata messa in condizione di contraddire, avendo la controricorrente depositato i documenti giustificativi della richiesta (così come stabilito da Cass. 11/02/2009, n. 3341) con loro notifica anche ai sensi dell’art. 372 c.p.c.: ed anche tali spese sono liquidate nel dispositivo, tenuto conto dell’attività effettivamente svolta, come risultante dai documenti allegati da 1 a 4 della nota dell’11 gennaio 2021;

ai fini della determinazione del valore, il subprocedimento incidentale di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per cassazione andrà ritenuto di valore indeterminabile, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 5 (Cass. n. 14481 del 2019).

PQM

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4400,00, di cui Euro 200, per esborsi, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfetarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente D.A. delle spese del procedimento incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza d’appello, ex art. 373 c.p.c., che si liquidano – avuto riguardo al valore della causa – nella somma di Euro 2.500,00, di cui Euro 200, per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA