Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15106 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 22/06/2010), n.15106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8923/2007 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO

34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI Guido, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCOZZARELLA ANTONIO,

giusta procura speciale ex art. 365 c.p.c., in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE PER IL GOVERNO DI TERNI – SEZIONE DI POLIZIA

STRADALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 19/2006 del GIUDICE DI PACE di ORVIETO del

23.1.06, depositata il 25/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Orvieto con sentenza del 25 gennaio 2006 respingeva l’opposizione proposta da S.D. avverso l’Ufficio Territoriale del Governo di Terni e la locale sezione Polizia Stradale, per l’annullamento del verbale di contestazione di violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, recante il n. (OMISSIS).

L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, con atto consegnato per la notifica il 12 marzo 2007; si è affidato a tre motivi di ricorso, relativi all’omologazione e alla taratura dell’apparecchiatura utilizzata per la misurazione della velocità del veicolo. Il Prefetto è rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato.

Il Collegio rileva che nel primo grado di giudizio è stato erroneamente individuato il soggetto legittimato a resistere all’opposizione.

Questa Corte ha da tempo affermato – e intende ribadire – che in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, proposta direttamente opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria avverso l’originario verbale di accertamento e contestazione dell’infrazione, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i corpi statuali, cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione. In particolare per i carabinieri, il ministero della difesa, e, in alternativa, il ministero dell’interno, al quale l’art. 11 C.d.S., attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi ministri; per la polizia della strada, il medesimo ministero dell’interno, ecc.. Detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d’ordine pubblico processuale, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, sempre che, sulla stessa, non si sia precedentemente formato il giudicato (Cass. 17189/07). Nel caso in cui il ricorso sia stato notificato ad autorità periferica dell’amministrazione, non si può1 ritenere che l’atto sia soltanto irregolare, non potendo farsi applicazione neppure estensiva della previsione contenuta nella L. n. 260 del 1958, art. 4, che disciplina esclusivamente la rappresentanza in giudizio dello Stato; tuttavia, poichè nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l’obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull’ufficio giudiziario adito, e non sulla parte, se anche il ricorrente nel proporre l’opposizione abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l’atto, ciò non esime l’ufficio giudiziario dall’obbligo di identificare correttamente quest’ultimo. Ne consegue che, qualora sia stato erroneamente evocato in giudizio un soggetto privo di legittimazione passiva a causa dell’errore della parte cui non abbia fatto seguito un intervento correttivo della cancelleria, l’errore nella identificazione del legittimato passivo non si traduce nell’inammissibilità del ricorso, ma in un vizio della sentenza (Cass. SU 3117/06; Su 21624/06; Cass. n. 13848/07).

In tal caso, a meno che l’Amministrazione non si sia costituita a mezzo dell’Avvocatura dello Stato – la quale, omettendo ogni contestazione, potrebbe determinare la sanatoria del vizio – la sentenza va cassata, affinchè il giudice di rinvio possa provvedere ad una nuova trattazione previa integrazione del contraddittorio (Cass. 4695/09).

Nel caso di specie, trattandosi di opposizione a verbale e non ad ordinanza ingiunzione, è stato irritualmente evocato in giudizio il Prefetto di Terni, che ha partecipato al giudizio di primo grado rappresentato da funzionario all’uopo delegato; l’opposizione non era stata notificata al ministero competente, nè l’avvocatura dello Stato aveva assunto la difesa dell’amministrazione.

La mancata costituzione del Ministero anche in questo grado di giudizio non ha dato luogo alla sanatoria del vizio riscontrato nella costituzione del contraddittorio.

Ne consegue che, pronunciando sul ricorso avverso la sentenza contenente il rigetto dell’opposizione, si deve far luogo alla declaratoria di nullità del procedimento e della sentenza impugnata, cassando quest’ultima con rinvio ad altro giudice di pace della stessa sede, affinchè questi provveda nuovamente all’espletamento degli incombenti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, e, in particolare, a disporre la notificazione del ricorso al Ministro dal quale dipendeva l’organo di polizia verbalizzante.

Restano assorbiti i motivi di ricorso, relativi al merito della opposizione.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese, giacchè la rilevata nullità non è imputabile alla parte intimata.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di Orvieto. Spese irripetibili.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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