Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15106 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 03/02/2017, dep.19/06/2017),  n. 15106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15350-2016 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato COSIMO CASTRIGNANO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore e

QUESTURA BRINDISI, in persona del Questore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– resistenti –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di BRINDISI, depositata

il 20/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.A., di nazionalità tunisina, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Brindisi, in data 20 aprile 2016, di convalida della proroga del suo trattenimento nel Centro di accoglienza di (OMISSIS).

La Questura di Brindisi ha presentato un atto di costituzione, ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha denunciato, nel primo motivo, contraddittorietà della motivazione e, nel secondo motivo, violazione del suo diritto alla salute (art. 32 Cost.), per avere il Giudice disposto la convalida senza accertare le sue condizioni di salute, nonostante egli soffrisse dei postumi di un incidente stradale.

Entrambi i motivi sono fondati, non condividendo il Collegio la proposta del Relatore di definizione del giudizio, ex art. 380 bis c.p.c., nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Il decreto impugnato ha convalidato il trattenimento, “previo accertamento sanitario sulla compatibilità del Rahmouni con il trattenimento nel CIE”, accertamento che, quale condizione ineludibile di validità del trattenimento, avrebbe dovuto essere effettuato prima della convalida e non dopo. Ad analogo vizio si espone il successivo provvedimento del 13 maggio 2016, con cui il Giudice di Pace ha prorogato il termine del trattenimento, disponendo “accertamenti medici”, che di nuovo non risultano effettuati.

Il ricorso è accolto.

PQM

 

La corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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