Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15106 del 17/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15106 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 16383-2013 proposto da:
CASCINO SALVATORE CSCSVT60M27I9540, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TOSCANI 59, presso lo studio
dell’avvocato LILIANA ZUCCARDI MERLI, che lo rappresenta e
difende giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO AUTOTRASPORTI SANTINI SAS DI MARCO
SANTINI E C. 00109200485, in persona del’ Curatore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO, rappresentata e difesa
dall’avvocato VITTORIO BECHI giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

‘ato3

Data pubblicazione: 17/07/2015

contro
CASCINO SALVATORE CSCSVT60M27I9540, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TOSCANI 59, presso Io studio
dell’avvocato LILIANA ZUCCARDI MERLI, che lo rappresenta e
difende giusta mandato a margine del controricorso al ricorso

– controricorrente al ricorso incidentale –

– ricorrenti incidentali contro
e difende;
– controrkorrenti all’incidentale avverso la sentenza n. 384/2013 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 19/03/2013, depositata il 19/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 6
maggio 2015, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con sentenza del 19 marzo 2013 la Corte di Appello di Firenze
rigettava il gravame interposto da Cascino Salvatore avverso la
sentenza del Tribunale in sede che aveva respinto: la domanda
proposta dal Cascino nei confronti della Autotrasporti Santini di
Marco Santini e C. s.a.s. intesa alla condanna di detta società – di cui il
ricorrente era stato dipendente con mansioni di autotrasportatore dal
17.4.2007 al 27.11.2007 in virtù di contratto di lavoro a tempo
Ric. 2013 n. 16383 sez. ML – ud. 19-05-2015
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incidentale;

determinato – al pagamento in suo favore della complessiva somma di
euro 18.000,00 per lavoro straordinario e svariate voci di danno
nonché per mancato versamento della cd. “una tantum governativa”;
la riconvenzionale spiegata dalla società volta alla condanna del
ricorrente al pagamento di curo 6.206,35 per danno da illegittimo

La Corte rilevava: che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto il
Casdno decaduto, ai sensi dell’art. 11, punto 20, del CCNL Logistica
(Autotrasporti Industria) dal diritto di chiedere il pagamento relativo
allo straordinario in quanto tale decadenza semestrale si era verificata
solo per i mesi da aprile a luglio 2007 e non per quelli da agosto a
novembre 2007; che, nel merito, il rigetto della domanda era da
confermare in quanto il Cascino in primo grado non aveva richiesto
mezzi di prova diversi dai dischi cronotachigrafi prodotti in copia e
disconosciuti da controparte e che, peraltro, nel momento in cui ne era
stata ordinata l’esibizione era decorso l’anno di obbligatoria
conservazione non potendo aver rilievo la circostanza che, all’epoca
della proposizione della domanda, tale termine annuale non fosse
ancora trascorso.
Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso il Cascino
affidato a quattro motivi.
Il Fallimento della Autotrasporti Santini s.a.s. di Marco Santini e C.
resiste con controricorso e propone ricorso incidentale cui resiste il
Cascino con controricorso.
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione
dell’art. 132 c.p.c. ( in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3 c.p.c.) in
quanto la impugnata sentenza: manca dell’indicazione delle parti
essendo stato allegato il verbale di udienza in cui viene indicato
l’originario convenuto (la Autotrasporti Santini s.a.s. di Marco Santini
Ric. 2013 n. 16383 sez. ML – ud. 19-05-2015
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recesso dal rapporto.

e C.) in luogo del Fallimento della Autotrasporti Santini s.a.s. di Marco
Santini e C. (nei cui confronti il giudizio era stato riassunto a seguito
del fallimento della detta società intervenuto nel corso del giudizio di
appello); la sentenza era intestata “Corte d’Appello do Firenze”; la
motivazione era estremamente concisa; il Cascino era indicato sempre

proposto da controparte.
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Con riferimento alla errata indicazione delle parti, questa Corte ha in
più occasioni affermato il principio che P errata o incompleta
indicazione, nell’epigrafe della sentenza, di una delle parti, non incide
sulla regolare costituzione del rapporto processuale e non integra un
motivo di nullità della sentenza stessa, ma configura una mera
irregolarità emendabile con la procedura di correzione degli errori
materiali, purché dal contesto della decisione sia individuabile
inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia
possibile pertanto stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei
suoi confronti.( ex ~bis: Cass. n. 4796 del 06/03/2006; Cass. n. 7451
del 21/05/2002). Orbene, nel caso in esame è evidente che la parte
erroneamente pretermessa fosse il Fallimento della Autotrasporti
Santini s.a.s. di Marco Santini e C..
Quanto agli altri errori indicati nel motivo si osserva che gli stessi
integrano solo errori materiali emendabili con il procedimento di
correzione.
Va rilevato, altresì, che la stigmatizzata estrema concisione del
“fatto”così come illustrato nella sentenza è una valutazione che non
integra una vera e propria censura e non inficia la sentenza de quo che,
peraltro, risulta essere redatta ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. .

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in modo errato come “Cascini”; nulla era detto sull’appello incidentale

Infine, il rilievo relativo alla omessa pronuncia sull’appello
incidentale è inammissibile per carenza del requisito
dell’auto sufficienz a.
Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c. (ex
art. 360, co. 1° n. 3 c.p.c.) per non avere la Corte di appello

di lavoro consistito nel non aver conservato i dischi cronotachigrafi
oltre il termine obbligatorio di conservazione degli stessi di un anno
dalla data di utilizzo nonostante entro il detto termine annuale le fosse
stato comunicato il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del
ricorrente.
Il motivo è inammissibile perché nonostante il formale richiamo alla
violazione di norme di legge, di cui all’intestazione del motivo,
contiene una denuncia relativa ad una errata valutazione del
comportamento processuale da parte della Corte di appello che finisce
per sollecitare una duplicazione del giudizio di merito non ammissibile
in questa sede (cfr. Cass n. 6288 del 18/03/2011; Cass. 10657/2010,
Cass. 9908/2010, Cass. 27162/2009, Cass. 13157/2009, Cass.
6694/2009, Cass. 18885/2008, Cass. 6064/2008) senza neppure
denunciare un vizio ex art. 360, co. 1° n. 5 c.p.c. ( nella formulazione
applicabile “ratione temporis” al caso in esame: sentenza impugnata
pubblicata successivamente all’Il settembre 2012).
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 421 c.p.c. (ex art.
360, co. 10 n. 3 c.p.c.) in quanto la Corte di merito non aveva
motivato circa il mancato utilizzo dei poteri istruttori consistito nel
non aver ammesso la prova testimoniale articolata in primo grado.
Il mezzo è inammissibile perché privo del requisito
dell’autosufficienza in quanto non viene riportato il contenuto dei
capitoli della prova testimoniale non ammessa sì che è rimasto
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correttamente valutato il comportamento tenuto dalla società datrice

impossibile verificare il presupposto di “decisività” del fatto
controverso sul quale verterebbe la censura di omessa motivazione. (
tra le varie: Cass. n. 48 de/03/01/2014; Cass. n. 17915 del 30/07/2010;
Cass. n. 6440 de119/03/2007)
Con il quarto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 92, co. 2°

spese del grado visto che, comunque, il primo motivo dell’appello
principale era stato parzialmente accolto e che l’appello incidentale,
sul quale nulla era stato detto in sentenza, doveva ritenersi
implicitamente rigettato e, dunque, ricorreva una ipotesi di
soccombenza reciproca.
Il motivo è infondato.
Nel caso in esame, essendo stato l’appello principale proposto dal
Cascino rigettato, in applicazione del principio della soccombenza la
Corte territoriale correttamente lo ha condannato alle spese
dell’appello.
Peraltro, va ricordato che non è sindacabile in sede di legittimità il
mancato esercizio da parte del giudice del potere di disporre la
compensazione delle spese che, ai sensi dell’art. 92, secondo comma,
cod. proc. civ. nella formulazione vigente “ratione temporis”,
introdotta dall’art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69,
può essere disposta solo nel caso di reciproca soccombenza o in
presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”.
Passando al ricorso incidentale, con l’unico motivo viene denunciata
violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co.1° n. per avere
la Corte di appello completamente omesso di esaminare la domanda
proposta con l’impugnazione incidentale e volta ad ottenere la
condanna del Cascino a pagare il risarcimento del danno a seguito del
suo immotivato recesso dal contratto a tempo determinato.
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c.p.c. per non aver la Corte di appello disposto la compensazione delle

Il motivo è inammissibile.
Vale ricordare che l’ omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello,
e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente
introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360,

chiedere – ed al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del
giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello, mentre
è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360,
primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. ( di recente: Cass. n. 22759 del
27/10/2014; Cass. n. 13866 del 18/06/2014; Cass. n. 13482 del
13/06/2014)).
Il motivo all’esame, anche a voler superare l’errato richiamo all’art.
360, co.1° n. 3 c.p.c.) non contiene alcun univoco riferimento alla
nullità della decisione derivante dalla relativa omissione ma si limita a
sostenere l’omesso esame dell’appello incidentale in termini di
violazione di legge (cfr. Cass. Se. U, n. 17931 de124/07/2013).
Per tutto quanto esposto, si propone, previa riunione dei ricorsi ai
sensi dell’art. 335 c.p.c., il rigetto di entrambi con ordinanza, ai sensi
dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5..”.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..
In particolare, il Cascino genericamente lamenta la “deludente inutilità
dell’apparato…” giurisdizionale che non ha dato una risposta alla
domanda di esso ricorrente in tre gradi di giudizio. Il Fallimento
Autotrasporti Santini, a. sua volta, sostiene che il ricorso incidentale sia
ammissibile richiamando la decisione delle Sezioni unite di questa
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primo comma, n. 4, dello stesso codice, il quale consente alla parte di

Corte n. 17931 del 2013 per la quale nel caso in cui il ricorrente
lamenti l’omessa pronuncia da parte della impugnata sentenza in
ordine ad una delle domande o eccezioni formulate non è necessario
che faccia espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art.
360, comma 1° n. 4 c.p.c. purchè nel motivo di faccia

dalla relativa omissione. Afferma, infatti, che nel motivo sarebbe stata
dedotta “puntualmente” detta nullità.
Orbene, osserva il Collegio che la memoria del Cascino non contiene
alcun rilievo specifico al contenuto della relazione idoneo ad inficiarne
le conclusioni. Quella del Fallimento Autotrasporti Santini non tiene
conto del fatto che già nella relazione era stato evidenziato come nel
motivo del ricorso incidentale non vi fosse alcun univoco riferimento
alla nullità della decisione impugnata, rilievo questo esatto. Peraltro, sul
principio affermato nella decisione delle Sezioni unite citate nella
memoria è fondata la relazione oltre che su altri più recenti precedenti
( Cass. n. 22759 del 27/10/2014; Cass. n. 13866 del 18/06/2014; Cass.
ti. 13482 del 13/06/2014).
Alla luce di quanto esposto entrambi i ricorsi, previa loro riunione in
quanto proposti avverso la medesima sentenza, ( ex art. 335 c.p.c.),
vanno rigettati.
Le spese del presente giudizio, stante la reciproca soccombenza, sono
compensate tra le parti.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio, introdotto dall’art 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai
procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale
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inquivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante

quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del
ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del
destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre,
il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai

nel testo introdotto dall’arti, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del
rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante,
del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi; compensa tra le parti le
spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a nonna
del comma 1 bis dello stesso art 13.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Depositata in Cancelleria

sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,

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