Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15106 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 15/07/2020), n.15106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22885/2015 proposto da:

DESPE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA COSTANZA 27, presso lo

studio dell’avvocato LUCIA MARINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CLAUDIO BERTOLI;

– ricorrente –

contro

M.I. DI L.G. E C. S.N.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso

lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI PAPALEO;

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 28,

presso l o studio dell’Avvocato ROBERTO BOTTACCHIARI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato SARA NEGRERTTI;

– controricorrenti –

contro

LE.GI., CE.IV.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 158/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/05/2015r.g.n. 12/2014.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza pubblicata in data 19.5.2015, la Corte di Appello di Brescia, riformando le sentenze nn. 259/2011 e 17/2013, emesse dal Tribunale della stessa sede, ha condannato, in solido, la DESPE S.p.A., Le.Gi., in qualità di titolare della ditta L.G. Impianti di Le.Gi., ed Ce.Iv., in qualità di titolare della ditta “M.C. Impianti di Ce.Iv.”, al risarcimento dei danni patiti da C.F. in conseguenza dell’infortunio sul lavoro verificatosi il (OMISSIS), presso lo stabilimento della UCAR S.p.A., la quale ultima aveva appaltato la demolizione dello stabilimento alla società DESPE, che aveva subappaltato i lavori di taglio delle strutture metalliche alla M.I. di L.G. & C. S.n.c., la quale, a sua volta, li aveva subappaltati alla ditta individuale L.G. Impianti di Le.Gi., che aveva formalmente conferito alla M.C. Impianti di Ce.Iv. un incarico di assistenza e consulenza in relazione ai lavori da svolgere; danni liquidati nella somma capitale di Euro 619.900,00, detratto quanto percepito dall’infortunato in ragione della transazione intervenuta in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata al (OMISSIS), e spese di lite;

che per la cassazione della sentenza la DESPE S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

che C.F. e la S.n.c. M.I. di L.G. & C. hanno resistito con controricorso;

che Le.Gi., titolare della ditta L.G. Impianti ed Ce.Iv., titolare della ditta M.C. Impianti di Ce.Iv. non hanno svolto attività difensiva;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione l’originale dell’atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dal Presidente, legale rappresentante pro tempore, della DESPE S.p.A., Dott. P.G. e dal difensore, avv. Lucia Marini, ritualmente notificato ai controricorrenti, nel quale si dà atto che la DESPE S.p.A. “non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio… in quanto le parti del procedimento in epigrafe indicato hanno definito in via transattiva la causa con la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio” e, pertanto, la società ricorrente “dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso per cassazione iscritto al R.G. n. 22885/2015-Sezione Lavoro, con compensazione totale delle spese tra tutte le parti”;

che C.F., in data 15.7.2019, ha depositato la dichiarazione “di accettazione della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., notificata dalla ricorrente DESPE S.p.A. a mezzo PEC al difensore del C., avv. Sara Negretti (e al domiciliatario, avv. Roberto Bottacchiari) in data 1.7.2019, allegata in copia conforme”;

che i difensori della S.n.c. M.I. di L.G. & C., avv.ti Giovanni Papaleo e Paolo Mereu, hanno depositato “Atto di accettazione della rinuncia al giudizio di Cassazione, sottoscritta digitalmente e notificata a mezzo PEC, attestando che la copia analogica oggi depositata (22.7.2019) è conforme all’originale informatico dal quale è stata estratta”;

che la rinunzia ritualmente notificata, come nella fattispecie, anche alle parti rimaste intimate ( Le.Gi., titolare della ditta L.G. Impianti ed Ce.Iv., titolare della ditta M.C. Impianti di Ce.Iv.), ai sensi dell’art. 390 del codice di rito, produce l’estinzione del procedimento, poichè, non avendo la stessa carattere accettizio, non richiede l’accettazione della controparte per produrre effetti processuali (cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 7535/2019; Cass. nn. 3971/2015; 9857/2011; 21894/2009);

che “l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo dell’art. 391 c.p.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese” (cfr. Cass. ord. n. 7535, cit.);

che sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., per dichiarare l’estinzione del giudizio;

che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c., nulla va disposto in ordine alle spese tra la DESPE S.p.A. ed i controricorrenti che hanno accettato la rinunzia al ricorso; nulla neppure nei confronti di Le.Gi., titolare della ditta L.G. Impianti e di Ce.Iv., titolare della ditta M.C. Impianti di Ce.Iv., rimasti intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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