Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15106 del 03/06/2019

Cassazione civile sez. III, 03/06/2019, (ud. 22/03/2019, dep. 03/06/2019), n.15106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29593/2017 proposto da:

D.L.G., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA

ARENA;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, in persona del Direttore

Generale Dott. G.G., domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONINO GIUSEPPE RAVI’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1979/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 23/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/03/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIM GUIZZI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che la questione oggetto del ricorso, specie in relazione alla sopravvenienza della L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 551, ed al problema dell’applicazione intertemporale della stessa, presenti rilievo nomofilattico.

P.Q.M.

la Corte dispone rinvio del presente ricorso in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2019

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