Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15106 del 03/06/2019
Cassazione civile sez. III, 03/06/2019, (ud. 22/03/2019, dep. 03/06/2019), n.15106
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29593/2017 proposto da:
D.L.G., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA
ARENA;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, in persona del Direttore
Generale Dott. G.G., domiciliata ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANTONINO GIUSEPPE RAVI’;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1979/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 23/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/03/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIM GUIZZI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
ritenuto che la questione oggetto del ricorso, specie in relazione alla sopravvenienza della L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 551, ed al problema dell’applicazione intertemporale della stessa, presenti rilievo nomofilattico.
P.Q.M.
la Corte dispone rinvio del presente ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2019