Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15106 del 02/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 15106 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 26619 2008 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE IN PERSONA DEL MINISTRO
P.T.

P.I.80226730580, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

20i4

CLERICI ERMINIA CLRRMN57E65C816B, PINCIROLI CARMINE,
PAGANI CESARINA PGNCRN51M561612D, MICHETTI LUISA ANNA
MCHLSU30D59I411L, RIBOLDI FRANCESCO GIUSEPPE
RBLFNC50C291612G,

LAMBR1

ANGELO

GUERRINO

Data pubblicazione: 02/07/2014

PNAFNC44P51I116Q,
PNCMCB77L18C816U,

PAINA

FRANCA

ANGELA

MARCO

BASSANO

PINCIROLI

VIGNAT1 BRUNO VGNBRN51K10G388F,

SCOTTI ANGELA SCTNGL13M56F395L,
PZNDNL56H27F205V,
FRGMRS57C59B961G,
DLLFNC46B601612W,

PONZANI DANIELE
ROSA

MARIA

FREGONI
DELLAVALLE

FRANCESCA
ROBERTO

PONZANI

CARLO

PNZRRT52S02F2051, LAMPUGNANI EUROSIA
LMPRSE23R56E627W, CLERICI GIOVANNI CLRGNN6OR12L612R,
ROSSETTI ALESSANDRO RSSLSN36T261612R, VIGNATI MARCO
VGNMRC40R251612P, PINCIROLI MARIA LUISA
PNCMLS67S48C816T, RIVA GIANVITTORIO RVIGVT55M22C816H,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MAGNA GRECIA
84, presso lo studio dell’avvocato D’ANGELO DANILO,
rappresentati e difesi dall’avvocato MANTOVANI
FRANCESCO;
– controri correnti nonchè contro

PAGANI ALDO, PINCIROLI DUILIO, PINCIROLI CARMINE
PNCCMN69M48C816A,
PNCMLS67S48C816T,

PINCIROLI
PINCIROLI

MARIA

LUISA
BASSANO

MARCO

PNCMCB77L18C816U;
– intimati –

avverso la sentenza n.

2225/2007 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

LMBNLG52L241612Q,

udienza del 08/05/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
°RICCHI();
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 5458/2004 il Tribunale di Milano,
sezione I Stralcio decideva in ordine alle domande
formulate dalle parti attrici (oggi resistenti) nei confronti
del Ministero dell’Economia e delle Finanze fondate
sull’allegazione del loro intervenuto acquisto di terreni
estromessi dall’alveo del fiume PO e di cui in atti.
In particolare quel Giudice di prime cure rigettava le
suddette domande attoree, condannava gli attori a
restituire immediatamente al convenuto Ministero i
terreni di sua proprietà, con ogni pertinenza accessoria e
coltivazione esistente, dichiarando legittime le richieste
del Ministero stesso di pagamento degli indennizzi per
lì’occupazione dei terreni medesimi e condannando le
parti attrici alla refusione elle spese del giudizio.
Avverso la suddetta sentenza di primo grado
interponevano appello le parti soccombenti chiedendo la
riforma dell’impugnata decisione.
Resisteva il convenuto Ministero, che —ribadita in via
incidentale la competenza del TRAP a decidere della
controversia- concludeva chiedendo la conferma
dell’appellata sentenza.
Con decisione n. 2225/2007 in data 24 agosto 2007,
l’adita Corte di Appello di Milano accoglieva il proposto
appello, dichiarava che i terreni specificamente
individuati in dispositivo appartenevano agli appellanti,
dichiarava l’illegittimità delle richieste di pagamento a
titolo di indennizzo per l’occupazione e compensava
integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del
giudizio.
Avverso la decisione della Corte di Appello territoriale
ricorre il Ministero dell’Economia e delle Finanze con

3

CONSIDERATO in FATTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
“violazione e falsa applicazione dell’art. 140 TU
1775/1933 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 2
c.p.c.”.
In proposito viene formulato, ai sensi dell’art. 366 bis
c.p.c., il seguente testuale quesito :
“dica codesta Suprema Corte se la controversia
riguardante l’accrescimento dei fondi rivieraschi, per
oltre 104 ettari, per alluvione ex art. 941 cod. civ. e per
modificazione delle aree fluviali ex art. 945 cod. civ.
rientri nella competenza del Giudice ordinario o del
Giudice del tribunale delle acque pubbliche ai sensi
degli artt. 140 e segg. TU 1775/1933″.
Il motivo è inammissibile.
L’odierna parte ricorrente risulta, come da atti, aver
eccepito l’incompetenza del Giudice ordinario fin dal
momento della sua costituzione in giudizio in primo
grado.
L’adito Tribunale di Milano, prima di provvedere —nel
merito- con la già citata sentenza n. 5458/2004, ebbe a
pronunciarsi appositamente con sentenza n. 2963/1996
rigettando la sollevata eccezione ed affermando la
competenza nella fattispecie del Giudice ordinario.
Di poi, come già innanzi esposto, la sezione stralcio del
medesimo Tribunale rigettò, nel merito, le domande
attoree.
L’odierna parte ricorrente aveva l’onere di proporre
apposito appello, dato il suo carattere, avverso la prima
4

atto fondato su tre ordini di motivi assistiti dalla
formulazione di quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..
Resistono con controricorso le parti, già appellanti, in
epigrafe indicate.
RITENUTO in DIRITTO

5

sentenza che aveva specificamente già deciso in ordine
alla questione di competenza.
Tanto non risultando essere stato fatto.
L’odierna parte ricorrente, in sede di costituzione nel
giudizio di appello avverso la sentenza, di merito, n.
5458/2004, risulta solo aver ribadito la competenza del
TRAP chiedendo la conferma dell’appellata sentenza.
Ciò comporta oggi l’inammissibilità del motivo proposto
ed in esame.
2.- Con il secondo motivo parte ricorrente deduce il vizio
di contraddittoria motivazione circa un fatto controverso
e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma
1, n. 5 c.p.c.”.
Il tutto espressamente “in via subordinata al non
accoglimento della eccepita incompetenze del Giudice
ordinario” e con specifica indicazione del prescritto
motivo di sintesi ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..
In particolare quest’ultimo viene individuato nel
nell’andamento del procedimento istruttorio consistito
dapprima nell’avvertimento dell'”esigenza di richiamare
il CTU” e successivamente nella decisione di farne a
meno in uno alle richieste precisazioni tecniche.
Il motivo non può essere accolto.
Con lo stesso, attesa la sua formulazione, si tende a
denunciare questioni eterogenee (in particolare sul
modus procedendi istruttorio e sull’apprezzamento delle
risultanze probatorie proprio del Giudice del merito).
L’eterogeneità di tali censure non consente ascrivere le
stesse a elementi fondanti di un motivo validamente
ammissibile.
In più la contestazione del suddetto apprezzamento,
formulata senza censura in ordine alla ragionevolezza e
logicità della motivazione della decisione impugnata,

Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte
ricorrente al pagamento in favore delle parti
controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in €
5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali
ed accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione 1’8
maggio 2014

confermano la sostanziale inammissibilità del proposto
motivo in esame.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta il vizio di
“insufficiente motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma
1, n. 5 c.p.c.”.
Viene individuato, in particolare, il suddetto vizio nella
“mancata percezione”, da parte dell’impugnata sentenza
d’appello, della “distinzione tra le categorie delle
pertinenze idrauliche e quelle del demanio idrico”.
Trattasi di questione nuova che non risulta essere stata
affrontata dapprima.
E’ peraltro carente la chiara indicazione del prescritto
momento di sintesi.
Il motivo è, perciò, inammissibile.
4.- Il ricorso, alla stregua di quanto innanzi esposto ed
affermato, deve —quindi- dichiararsi inammissibile.
5.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si
determinano così come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA