Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15105 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 22/06/2010), n.15105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7307/2007 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ARABICA Maurizio,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (PREFETTURA) DI CATANZARO in persona

del suo Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI BORGIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3/2006 del GIUDICE DI PACE di BORGIA del

13.2.06, depositata il 21/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Borgia con sentenza del 21 febbraio 2006 rigettava l’opposizione proposta da M.M. avverso il Prefetto di Catanzaro, per impugnare l’ordinanza ingiunzione n. 27672/2004 relativa a violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, accertata il 19 marzo 2004. Rilevava tra l’altro che parte ricorrente non aveva offerto idonea prova della eccessiva distanza dal luogo del rilevamento del segnale indicante la presenza di possibili apparecchiature elettroniche; che non era stato dimostrato il difettoso funzionamento dell’apparecchio, peraltro regolarmente omologato; che i vigili urbani erano legittimati al rilevamento delle infrazioni al codice della strada commesse nel territorio di competenza.

L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 21 febbraio 2007 al comune di Borgia, rimasto intimato, e all’Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, che ha resistito con controricorso.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Primo e secondo motivo di ricorso muovono dall’assunto che la presenza sulle strade di dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve essere segnalata agli automobilisti. La prima censura deduce che, sul tratto della strada statale (OMISSIS) in cui avvenne l’accertamento, il cartello indicante la presenza dei rilevatori di velocità era stato apposto dopo l’elevazione del verbale e che a tal fine le fotografie prodotte in giudizio erano da considerare probanti, in quanto non disconosciute dall’amministrazione.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., per l’inversione dell’onere della prova che sarebbe stata determinata dal giudice facendo carico all’opponente di dar prova della mancanza di segnalazione dei rilevatori: doveva essere invece l’amministrazione a dimostrare la sussistenza dei presupposti per irrogare la sanzione.

Entrambe le censure sono prive di pregio, atteso che non sussisteva nella specie l’obbligo di presegnalazione posto a fondamento dei motivi di ricorso. Questa Corte ha chiarito che l’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. nella L. n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, menzionati nell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. f), è stato successivamente esteso, con l’entrata in vigore del D.L. n. 117 del 2007, art. 3 conv. nella L. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi elettronici gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia (Cass. 656/2010). Orbene, nel caso di specie, relativo a violazione accertata nel 2004, l’apparecchio autovelox era utilizzato direttamente dagli agenti accertatori, come si legge nella sentenza impugnata, riportata in ricorso. Ne consegue che, in forza della normativa all’epoca vigente, non sussisteva, come dianzi detto, obbligo di segnalazione, restando così irrilevanti le doglianze suesposte. Va aggiunto che del tutto inammissibile, perchè nuovo e sorretto da documentazione tardivamente prodotta solo in sede di legittimità, è il profilo del primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduce la illegittimità del verbale per l’asserita non visibilità del segnale prescrittivo del limite di velocità. Con l’ultimo motivo di ricorso (violazione art. 2 C.d.S., art. 12 C.d.S., comma 1, lett. E e della L. n. 168 del 2002, art. 4) il M. sostiene che la polizia municipale non aveva competenza per procedere all’accertamenti della violazione sulla strada statale (OMISSIS), appartenente allo Stato.

Anche la terza doglianza è manifestamente infondata: questa Corte da tempo ha affermato che gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in conformità alla regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 13, in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa su tutto il territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, senza che detto potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura, sia all’interno che fuori dei centri abitati. Gli ccertamenti delle violazioni del codice della strada compiuti in tale territorio dagli agenti e ufficiali, di polizia municipale debbono ritenersi perciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell’organo accertatore, restando l’organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all’accertamento, ininfluenti su detta competenza (Cass. 22366/06; 5199/07; 5771/08; 3019/02). Con l’ovvia precisazione (cfr Cass. 14179/07) che tale potere si riferisce a qualunque tipo di strada.

Discende da quanto esposto il rigetto dei ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione costituita, spese liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione in favore dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro delle spese di lite liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

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