Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15105 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/07/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 21/07/2016), n.15105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17155/2014 proposto da:

C.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO

FAA’ DI BRUNO 67, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ANTONIO

CARUSO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

UFFICIO (OMISSIS) DD ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6413/14/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

CENTRALE di ROMA del 28/11/2013, depositata il 20/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO,

udito l’Avvocato GIUSEPPE ANTONIO CARUSO, difensore del ricorrente,

che si riporta agli scritti.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTC – sezione regionale di Roma ha accolto il ricorso dell’Agenzia – ricorso proposto contro la sentenza n. 149/09/1991 della CT di secondo grado di Roma che (riformando quella di primo grado) aveva respinto il ricorso di C.M. – ed ha così confermato l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF anno 1981 con il quale sono stati recuperati a tassazione, in forma induttiva, maggiori redditi da lavoro professionale.

La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che dovesse ritenersi legittimo il ricorso al metodo induttivo (sia pure in presenza di una contabilità formalmente corretta) atteso che del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 “espressamente lo consente”, in base ad elementi venuti comunque a conoscenza dell’ufficio. La parte contribuente non aveva fornito la prova contraria onde spiegare la discrepanza rilevabile dal confronto tra le dichiarazioni IRPEF ed IVA nè aveva giustificato la ragione per cui era stata emessa una sola fattura a fronte di vari casi trattati.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il primo motivo di ricorso (centrato sulla violazione del D.P.R. n. 636 del 1992, art. 20, comma 4, da intendersi come un evidente lapsus calami per confusione con la norma dell’art. 25, comma 4 dello stesso D.P.R.) la parte ricorrente si duole del fatto che la segreteria della CTC non ebbe mai a comunicare ad essa parte resistente la copia del ricorso depositato dall’Ufficio, sì che non fu possibile ad essa parte resistente medesima difendersi in giudizio e partecipare all’udienza di discussione, venendo poi a conoscenza dell’esito della lite quanto (solo molti anni dopo) la CTC ebbe a pronunciarsi sul ricorso stesso.

La censura appare fondata e da accogliersi (con assorbimento delle residue).

Dato atto che la parte ricorrente ha debitamente ricostruito i fatti di causa, in ossequio all’onere di autosufficienza del ricorso, resta da evidenziare che la costante giurisprudenza di legittimità ritiene, che vi sia violazione del principio del contraddittorio giudiziale ogni volta che la parte resistente sia impedita dal partecipare al processo (nella specie, per causa della mancata comunicazione della pendenza della lite radicata su atto di impugnazione di parte avversa).

Per quanto concerne la specifica disciplina detta dall’art. 25, sopra menzionato (“La segreteria della commissione notifica la copia del ricorso all’altra parte, che, nel termine di sessanta giorni da tale notificazione, può presentare le proprie deduzioni, con allegata una copia in carta semplice”) si può desumere conferma di questo principio ragionando a contrario da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2531 del 22/05/1978: “Nella nuova disciplina del contenzioso tributario introdotta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, qualora il ricorso alla commissione tributaria centrale venga direttamente notificato a cura dell’istante alla controparte, ponendo cosi questa in grado di difendersi con la tempestiva presentazione di controricorso, il contraddittorio deve ritenersi ritualmente instaurato. In tale situazione, pertanto, l’inosservanza delle Disposizioni, che prevedono l’allegazione di copia al ricorso presentato alla segreteria di detta commissione e la notifica della copia alla controparte a cura della segreteria medesima, con l’assegnazione di un termine di sessanta giorni per la presentazione di deduzioni difensive (art 25 del citato decreto), non e deducibile come motivo di nullità della pronuncia resa da quella commissione, sotto il profilo della violazione dei principi del contraddittorio”.

Non resta che concludere nel senso che la sentenza impugnata deve essere annullata e la lite restituita al giudice del merito, affinchè provveda alla rinnovazione del giudizio di impugnazione la cui tempestiva proposizione andrà verificata con riferimento al mero deposito dell’atto introduttivo, in ragione della incombenza ufficiosa della notificazione di quest’ultimo alla parte resistente.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta fondatezza, accertamento della nullità della sentenza della Commissione Centrale e rinvio al giudice del merito da identificarsi con la CTR del Lazio.

Roma, 29 febbraio 2016.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, sostanzialmente volta a richiedere l’applicazione della sanzione per lite temeraria, della quale non sono peraltro ravvisabili i presupposti, non potendosi attribuire alla parte pubblica le ragioni della durata del processo, da che la ricorrente assume di avere ricevuto pregiudizio;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto con riguardo al primo motivo ed assorbimento degli altri;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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