Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15105 del 19/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 03/02/2017, dep.19/06/2017),  n. 15105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13839-2016 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VIGNA

PIA 60, presso lo studio dell’avvocato IVAN PUPETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA MAESTRI;

– ricorrente –

e contro

PREFETTURA DI RAVENNA, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 17/2016 del GIUDICE DI PACE di RAVENNA,

depositata il 25/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

S.S. ha proposto opposizione al decreto di espulsione emesso il 4 febbraio 2016 dal Prefetto di Ravenna, lamentandone l’illegittimità a causa della violazione del diritto all’unità familiare, avendo figli in tenera età residenti in Italia.

Il Giudice di Pace di Ravenna lo ha rigettato, rilevando che il Questore aveva rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e gli aveva intimato di lasciare il territorio nazionale e che il Tribunale per i minorenni di Bologna aveva rigettato la sua istanza di rimanere in Italia per assistere i figli minori; ha aggiunto che al S. erano state inflitte condanne penali per numerosi reati di particolare gravità.

Egli ha proposto ricorso per cassazione, con il quale ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 296 del 1998, art. 13, art. 19, comma 2, lett. c, e art. 28 imputando al giudice di merito di non avere tenuto conto della sua situazione familiare, essendo convivente con quattro figli minorenni.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il provvedimento di espulsione dello straniero è a carattere vincolato, sicchè il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell’espulsione, l’assenza del permesso di soggiorno perchè non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato, mentre è preclusa ogni valutazione sulla legittimità del provvedimento espulsivo, trattandosi di sindacato che spetta unicamente al giudice amministrativo, senza possibilità di sospensione del giudizio instaurato dinanzi al giudice ordinario con l’impugnazione del decreto di espulsione, attesa l’assenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra i due procedimenti (v. Cass. n. 12976/2016, n. 14610/2015).

PQM

 

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA