Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15105 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 15105 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 18820-2008 proposto da:
BIANCONE ANGELINA BNCMPL56A01C216F,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo
studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA,

rappresentata e

difesa dall’avvocato SALUSEST ROLANDO;
– ricorrente 2014
1150

contro

BIANCONE AMPELIO BNCMPL56A01C126F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 25, presso lo
studio dell’avvocato MERLA GIOVANNI, rappresentato e
difeso dall’avvnate PETRELLA MARIO;

Data pubblicazione: 02/07/2014

- controricorrente nonchè contro

MAURIZI TEOBALDO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 351/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/05/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;
udito

l’Avvocato

Contessa Antonio

con

delega

depositata in udienza dell’Avv. Salusest Rolando
difensore della ricorrente che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito

l’Avv.

Petrella

Mario

difensore

del

controricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo, l’assorbimento degli
altri motivi del ricorso.

di L’AQUILA, depositata il 23/05/2007;

Con ricorso depositato il 27 dicembre 1998
Biancone Angelina e Maurizi Teobaldo adivano il
Pretore di Tagliacozzo esponendo di essere
proprietari e possessori di un terreno in località
Norciaro di Castellafiume, sul quale era stato
realizzato un fabbricato giusta C.E. n. 1846/1973 e
che il confinante Biancone Ampelio aveva
intrapreso sulla contigua particella 287 la
costruzione di un fabbricato in violazione delle
distanze legali.
Chiedevano, quindi, parti ricorrenti vietarsi l
continuazione della detta costruzione ed adottarsi
provvedimenti di cui all’art. 1171 c.c..
Resisteva il Biancone contestando quanto ex
adverso dedotto.
Al termine di una complessa istruttoria e dopo una
ordinanza del 24/28 marzo 1989 di sospensione
dei lavori di cui in ricorso, il Tribunale di
Avezzano – Sezione stralcio, subentrato ex art 4, L.
n. 479/1999,
con sentenza n. 210/2002
condannava Biancone Ampelio all’arretramento
del corpo di fabbrica in corso di realizzazione fino
ad una distanza di metri cinque dal confine ed alla
demolizione della parte di fabbricato posta entro i
suddetti cinque metri, rigettava la domanda di
risarcimento danni, con condanna dello stesso
Biancone alle spese di lite.

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CONSIDERATO in FATTO

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Avverso detta sentenza quest’ultimo interponeva
gravame innanzi alla Corte di Appello di L’Aquila
chiedendo la riforma dell’appellata decisione, in
particolare per violazione del disposto di cui
all’art. 112 c.p.c..
Resistevano al proposto gravame la Biancone
Angelina ed il Maurizi, proponendo appello
incidentale per la condanna dell’appellante alla
demolizione del fabbricato de quo fino alla
distanza di metri sei e non cinque in applicazione
dell’art. 6 della L. n. 1684/1962 dato il grado di
sismicità della località interessata.
L’adita Corte di Appello, con sentenza
n.
351/2007, accoglieva il proposto gravame in punto
di violazione del principio ex art. 112 c.p.c.,
essendo la condanna alla demolizione fondata
sulla violazione della distanza minima fra fondi e
non della distanza (di cui alla domanda) tra
edifici, e , per l’effetto, in parziale riforma
dell’impugnata sentenza annullava la condanna di
Biancone Ampelio all’arretramento del corpo di
gli appelli incidentali e
fabbrica, rigettava
dichiarava compensate fra le parti le spese del
giudizio.
Per la cassazione della detta sentenza della Corte
territoriale ricorre Biancone Angelina con atto
fondato su tre ordini di motivi,di cui i primi due
assisti dalla formulazione di quesiti ai sensi
dell’art. 366 bis c.p.c..
Resiste con controricorso Biancone Ampelio.

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Ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Biancone Angelina.
RITENUTO in DIRITTO
1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce il
vizio di “violazione e falsa applicazione dell’art.
112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”.
Al riguardo si propone, ai sensi dell’art. 366 bis
c.p.c., il seguente testuale quesito :
“ove venga richiesta dall’attore la demolizione di
una costruzione per la parte realizzata in
violazione delle norme del codice civile come
integrate dalle prescrizione di PRG, fino a stabilire
il distacco dalla sua costruzione, può il Giudice,
investito della questione, pronunciarsi in merito al
mancato rispetto del distacco dal confine della
costruzione di cui si chiede la demolizione senza
incorrere nel vizio di ultrapetizione, trattandosi di
prescrizione ricompresa nella generica deduzione
delle prescrizioni dettate dal PRG?”
2.- Con il secondo motivo del ricorso si censura il
vizio di “violazione dell’obbligo di pronuncia
effettiva su ciascuna domanda sancito dell’art. 112
c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 dellos tesso
codice”.
Al riguardo si formula il seguente testuale quesito
di diritto :
“ove l’appellato formuli nei termini appello
incidentale subordinato, teso alla pronuncia
dell’ordine di demolizione di una costruzione
edificata in violazione delle norme in materia

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antisismica, già richiesta in primo grado e
assorbita o comunque rigettata dalla sentenza che
ha accolto la domanda su altro aspetto, omette la
pronuncia il Giudice di appello che accogliendo
l’appello principale per violazione dell’art. 112
c.p.c., rigetta, senza averlo in alcun modo motivato
se non con riferimento alla motivazione posta a
sostegno
dell’ accoglimento
dell’appello
principale, l’appello incidentale?”
3.- Con il terzo motivo del ricorso parte ricorrente
lamente l’ “omessa o comunque insufficiente
motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”
4.- Va esaminato innanzitutto il primo motivo del
ricorso.
Con esso parte ricorrente si duole, in sostanza,
dell’errore della decisione impugnata relativo alla
mancata valutazione (non comportante vizio di
ultrapetizione) del mancato rispetto della
costruzione realizzata e per cui è causa delle
distanze dal confine previste dalla normativa
codicistica per come intergrata dalle applicabili
prescrizioni del locale strumento urbanistico.
In proposito non può che rispondersi
affermativamente al sopra riportato e formulato
quesito ex art. 366 bis c.p.c..
In effetti la richiesta di demolizione di una
costruzione per addotta violazione delle norme
urbanistiche, ancorchè così formulata, non esclude
che il giudice investito della decisione ben possa
pronunciarsi in merito alla legittimità della

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costruzione con riguardo alle previste distanze non
solo fra costruzioni, ma anche dal confine.
L’impugnata decisione, riformando l’appellata
sentenza di primo grado per pretesa violazione
dell’art. 112 c.p.c., è incorsa nell’errore di
riformare il deciso relativo alla statuizione della
demolizione fondata sulla violazione della distanza
minima fra fondi (e non di quella tra edifici).
Orbene la domanda, pur fondata sulla anzidetta
generica denuncia, non poteva non essere
esaminata (senza incorrere nel vizio di
ultrapetizione) sotto l’aspetto della violazione
anche delle prescritte norme sulla prevista distanza
minima fra fondi, nonché —ancora- su quanto
previsto, in proposito (ed in modo rilevante) dalla
applicabile normativa antisismica.
Proprio con riferimento a tale aspetto
preponderante e fondante della ratio decidendi
della sentenza appellata e poi erratamente
riformata deve evidenziarsi quanto segue.
“Le norme antisismiche sugli intervalli di
edifici, essendo dirette a
isolamento fra
salvaguardare non soltanto l’incolumità pubblica e
privata, ma anche ad impedire la creazione di
intercapedini dannose e pericolose tra fabbricati,
sono integrative delle disposizioni di cui agli artt.
873 ss. c.c. e prevalgono sugli strumenti
urbanistici che prevedono eventualmente distanze
inferiori” ( Cass., Sez. II, Sent. 22 febbraio 2011,
n. 4277).

P.Q.M.

La Corte
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i
rimanenti, cassa l’impugnata sentenza e pronunciando
nel merito rigetta l’appello proposto da Biancone
Ampelio ;
compensa fra le parti le spese del secondo grado del
giudizio e condanna il resistente al pagamento in favore
della contro ricorrente delle spese del giudizio, che
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Pertanto la domanda di demolizione di costruzione
per violazione di norme sulle distanze (anche con
riferimento alla normativa antisimica) non poteva
non ricomprendere pure la violazione ex art. 873
c.c. con riguardo alla distanza dal confine (e non
solo fra costruzione) come integrata dalla L. n.
1684/1962.
In definitiva deve accogliersi, per quanto innanzi
affermato, il primo motivo del proposto ricorso.
5.- I rimanenti esposti motivi rimangono assorbiti
per effetto dell’accoglimento del primo motivo.
6.- Il ricorso va, perciò, accolto con cassazione
della decisione impugnata e l’adozione, senza
rinvio, della consequenziali pronunce di cui in
dispositivo.
7.- Sussistono giusti motivi per compensare le
spese del giudizio del grado di appello, nel mentre
—quanto alle spese del presente giudizio- esse
seguono la soccombenza e, per l’effetto, si
determinano così come da dispositivo.

liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre
spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione 1’8

maggio 2014

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