Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15104 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1610/2019 proposto da:

T.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA

121, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PANUCCIO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.F., elettivamente domiciliato presso l’avv. GIUSEPPE

MARAFIOTI, il quale lo rappresenta e lo difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 744/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

T.F., con atto di citazione notificato il 6 luglio 2005, conveniva davanti al Tribunale di Palmi la sorella T.M.L. perchè gli desse conto delle date in cui aveva riscosso i buoni fruttiferi postali nn. (OMISSIS), per un totale valore di Euro 19.000, cointestati a lui e alla loro defunta madre C.M.V. e dati in custodia alla convenuta, e perchè gli consegnasse il dovuto residuo di Euro 9303,07.

La convenuta si costituiva, resistendo, e tra l’altro eccependo che la domanda proposta dall’attore avrebbe dovuto essere qualificata domanda di divisione ereditaria.

Il Tribunale con ordinanza escludeva tale qualificazione; e, in seguito, con ulteriore ordinanza ordinava alla convenuta di rendere il conto sulla gestione dei buoni entro cinque giorni prima della successiva udienza fissata il 2 aprile 2008; la convenuta non rendeva il conto, giustificandosi con il dover assistere il proprio marito per un trapianto di fegato.

Con sentenza n. 339/2008 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale condannava la convenuta a pagare all’attore la somma di Euro 9303,07, oltre interessi e spese processuali.

T.M.L. proponeva appello, cui resisteva T.F., che proponeva appello incidentale sul quantum.

La Corte di Reggio Calabria, con sentenza del 29 ottobre 2018, rigettava l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, condannava T.M.L. a corrispondere al fratello l’ulteriore somma di Euro 5696,93 oltre interessi.

T.M.L. ha proposto ricorso, articolato in cinque motivi e illustrato anche con memoria, da cui si è difeso con controricorso T.F..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 263 c.p.c. e segg., sull’obbligo di rendere conto della attuale ricorrente, con riferimento alla natura dei beni e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il giudice di prime cure, con ordinanza del 20 ottobre 2006, aveva “deciso” che la domanda attorea andava qualificata richiesta di rendimento del conto per i “titoli di credito indicati in atti e custoditi dalla convenuta, con esclusivo riguardo a quelli cointestati” a T.F. e alla loro defunta madre; poi, con ordinanza del 4 dicembre 2007, aveva ordinato all’attuale ricorrente di rendere il conto solo per la gestione di determinati buoni fruttiferi postali per un totale di Euro 19.000, cioè i buoni cointestati a T.F. e a C.M.V..

Osserva la ricorrente che la domanda di rendiconto non è proponibile in relazione al deposito di custodia di beni mobili, che “non presuppone un rapporto sottostante con movimentazioni di dare ed avere”; e sarebbe pacifico che la ricorrente aveva ricevuto i titoli in questione in custodia, e che si trattava di titoli nominativi intestati a madre e figlio. Non si può essere chiamati a rendere conto di “beni di cui ex lege e per titolo non si ha la disponibilità”, per cui il pagamento dell'”equivalente della somma di denaro portata dal titolo” avrebbe potuto disporsi soltanto se l’attuale ricorrente fosse stata destinataria di tale somma e quindi potesse monetizzare i titoli.

Il titolo nominativo può essere utilizzato solo dall’intestatario, onde l’ordinanza che ha disposto rendiconto sarebbe illegittima; e i buoni fruttiferi postali non sarebbero stati somme liquide di denaro, bensì certificati la cui utilizzazione esigeva un atto dispositivo di uno degli intestatari, e il soggetto che per legge deteneva le somme – l’Ufficio Postale – era obbligato a consegnarle soltanto “ai soggetti legittimati”.

Quindi le somme sarebbero state introitabili soltanto dagli intestatari dei titoli, per cui nessuna domanda sarebbe stata proponibile nei confronti dell’attuale ricorrente, alla quale non si sarebbe potuto chiedere di rendere conto; una volta deceduta la cointestataria, l’azione di ripetizione di quanto eventualmente da lei incassato avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dei suoi eredi, ma nella presente causa gli eredi non furono convenuti, e la ricorrente non fu convenuta come erede.

Mancherebbe il presupposto del procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 c.p.c. e segg., cioè l’obbligo dell’attuale ricorrente a rendere il conto; ella non avrebbe assunto l’obbligo di attività gestoria per conto o nell’interesse del fratello, nè intrapreso iniziative in tal senso, e la custodia può generare soltanto l’obbligo di restituzione dei titoli.

2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 345 c.p.c. (nel testo anteriore alla L. n. 134 del 2012) e degli artt. 263 c.p.c. e segg., sulla “produzione liberatoria depositata”, e in particolare sulla dichiarazione del direttore dell’ufficio postale sulla data di incasso dei buoni fruttiferi postali.

Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, l’attuale ricorrente avrebbe appreso che i buoni nn. (OMISSIS) erano stati rimborsati l'(OMISSIS), vivente ancora C.M.V., la quale era “nel pieno e consapevole possesso delle sue facoltà, circostanza non contestata”, ciò risulterebbe dal documento n. 5 del fascicolo di ricorso per cassazione e dal corrispondente documento n. 3 del giudizio d’appello, cioè una comunicazione di Poste Italiane. Sarebbe stata quindi C.M.V. a riscuotere i buoni suddetti.

Il documento richiamato sarebbe stato prodotto in appello, e in appello sarebbe stato affermato che ciò era emerso “dalle ricerche effettuate” della attuale ricorrente, ed era stata chiesta la sua acquisizione al processo.

Il giudice d’appello, invece, ritenne inammissibile la produzione per tardività ai sensi dell’art. 345 c.p.c.. E a questo si oppone la presente censura per l’applicabilità all’epoca dell’art. 345 c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 134 del 2012, vietante l’ammissione di nuovi documenti “salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto… produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Dunque non vi sarebbe stata una ineludibile inammissibilità, come ritenuto dalla corte territoriale, e sarebbe occorsa una motivazione sulla non indispensabilità del documento in questione.

Se poi tali titoli fossero stati incassati nel 2004, risulterebbero infondate le domande di rendiconto e di restituzione delle somme riguardanti essi. Non sarebbe dirimente, d’altronde, il mancato rispetto delle preclusioni maturate nel primo grado (S.U. 10790/2017). La Corte d’appello avrebbe quindi violato l’art. 345 c.p.c..

3. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 263 c.p.c., riguardo l’inesistenza dei titoli e delle somme di cui era stato chiesto rendiconto.

Questa censura viene presentata come conseguenza del secondo motivo: una volta accertata l’ammissibilità della produzione, sarebbe illegittimo chiedere il rendiconto su un rapporto estinto per l’eliminazione del suo oggetto; e i buoni cui si riferisce la domanda di rendiconto non si troverebbero nella disponibilità della ricorrente in quanto i buoni nn. (OMISSIS) sarebbero stati riconsegnati a T.F. come provato e da lui stesso ammesso, mentre i buoni nn. (OMISSIS) sarebbero stati incassati l'(OMISSIS) da C.M.V..

4. Il quarto motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 112 c.p.c., quanto all’accoglimento dell’appello incidentale e alla condanna “al pagamento di ulteriore somma a titolo di rendiconto”; si denuncia pure violazione degli artt. 1854,1292 e 1298 c.c..

L’appello incidentale sarebbe stato relativo ad una domanda non proposta in primo grado nell’atto di citazione; e la domanda non sarebbe stata modificabile in sede di precisazione delle conclusioni, pena inammissibilità, nè proponibile in appello. La ricorrente non avrebbe potuto difendersene.

In realtà la domanda sarebbe stata proposta dall’attore nella precisazione delle conclusioni del primo grado, e su di essa il Tribunale non si sarebbe pronunciato, per cui T.M.L. non avrebbe avuto interesse a proporre appello al riguardo.

Inoltre la motivazione della sentenza d’appello sarebbe illegittima: la corte territoriale afferma che dalla produzione dell’estratto conto bancario emerge che C.M.V. poteva pagare la retta di ricovero, l’assistenza e le spese sanitarie, per cui non vi sarebbe stato motivo per attingere ai buoni, che avrebbero dovuto perciò essere rimborsati per intero. Ma in tal modo la corte non avrebbe tenuto in conto i titoli già incassati e che l’affermazione di T.F. “non può essere ricondotta alla mancata presentazione del rendiconto”, essendo stato questo chiesto in relazione ai titoli postali.

Il giudice d’appello non avrebbe tenuto in conto neppure che, ai sensi degli artt. 1854,1292 e 1298 c.c., le somme sul conto corrente cointestato o i crediti in solido tra più creditori “si presumono di tutti gli intestatari in parti uguali, con facoltà di ogni parte di acquisire integralmente l’importo”, salva la ripetizione interna tra di loro. Quindi, in primo luogo, per dichiarazione dello stesso T.F. quale attore, i buoni per un valore complessivo di Euro 4000 furono da lui incassati prima di avviare la causa, e, in secondo luogo, i buoni da Euro 5000 ciascuno oggetto di questo giudizio, essendo cointestati a T.F. e a C.M.V., dovrebbero essere rimborsati a T.F. solo al 50%, l’altro 50% potendo essere richiesto in restituzione o pagamento alla C. e ai suoi eredi.

5. Il quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 92 c.p.c. e segg., per la condanna della ricorrente alle spese, che sarebbe illegittima per quanto sopra esposto in ordine alla illegittimità complessiva della sentenza d’appello.

6.1 In riferimento al primo motivo, deve rilevarsi che T.F. aveva chiesto la condanna della sorella a dare conto delle date in cui aveva riscosso i buoni fruttiferi postali numerati (OMISSIS), cointestati a lui e alla madre e consegnati alla sorella in custodia (così emerge dal ricorso, pagina 1, conformemente all’esposizione della sentenza impugnata, pagina 2) per un totale di Euro 19.000, e ne aveva altresì chiesto la condanna a consegnargli la somma di Euro 9303,07 (ibidem) o “la somma che risultasse più esatta all’esito di una più appurata contabilità” (v. ancora sentenza d’appello, pagina 2).

Quindi T.F. aveva addotto che T.M.L. aveva non solo la custodia, ma anche la gestione dei buoni, perchè li avrebbe riscossi in date che doveva indicare; e quanto doveva restituirgli era evidentemente il resto di quanto utilizzato per le necessità della cointestataria C. secondo la “contabilità”.

Il ricorso, in premessa, espone pure che, una volta convenuta davanti al Tribunale, T.M.L. si era difesa (a parte il tentativo di qualificazione della causa come divisione ereditaria) sostenendo di avere restituito parte dei buoni (questo in riferimento alla somma di Euro 4000, che – è pacifico – fu in effetti consegnata al fratello) e per il resto “di non averne la disponibilità” (ricorso, pagina 2). Dichiarare di non avere la disponibilità dei buoni senza indicare dov’erano o comunque che ne era stato (cioè chi li aveva riscossi) significava, a ben guardare, offrire da parte della T. una inequivoca ammissione dell’inadempimento all’obbligo di custodia.

6.2 Il Tribunale, come si è visto, dispose il rendiconto ex art. 263 c.p.c.. Non risulta dalla narrazione dei fatti processuali che la convenuta abbia opposto che, trattandosi di titoli nominativi, aveva solo la loro custodia e non anche la gestione, nè immediatamente nella comparsa di risposta (dove si era difesa come appena riportato), nè successivamente all’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 263 c.p.c..

6.3 Tutto questo ragionevolmente conduce a desumere che le osservazioni costituenti il motivo in esame siano state introdotte per la prima volta in appello, nel quale (v. ancora ricorso, pagine 3 s.) T.M.L. aveva affermato che dalla custodia le derivava l’obbligo di restituzione dei titoli “e, pertanto, era impossibile che la stessa avesse mai potuto procedere all’incasso di titoli nominativi, non a lei intestati”. E in appello, insistendo per la qualificazione della causa come divisione ereditaria, T.M.L. aveva ancora negato (come in primo grado: v. pure ricorso, pagina 2) che T.F. avesse proposto domanda di rendiconto.

Ciò (ovvero sussistenza soltanto di obbligo di custodia e quindi di restituzione, e impossibilità di incassare il liquido trattandosi di titoli nominativi) si rinviene appunto nel primo motivo del ricorso quale sostanza dell’addotta illegittimità di disporre rendiconto come il giudice di merito aveva in effetti disposto ex art. 263 c.p.c.: il che, secondo la corte territoriale, è stato superato per avere l’attuale ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado omesso di riproporre l’eccezione sulla qualificazione della domanda, così facendo “acquiescenza” all’ordinanza di qualificazione della causa, anteriore a quella di disposizione del rendiconto.

6.4 Premesso che non è sostenibile (tra l’altro la corte territoriale qui tace sul contenuto della nota conclusiva e della discussione ex art. 281 sexies c.p.c.) una siffatta acquiescenza nei confronti di una ordinanza revocabile, non si ravvisa peraltro interesse processuale dell’attuale ricorrente avverso l’ordinanza successiva di rendiconto, visto che ella si era difesa riconoscendo di aver avuto la consegna e la custodia, non contestando di quali titolit e ammettendo che di quelli non restituiti non aveva più la disponibilità, senza spiegare alcunchè, così riconoscendo in effetti il proprio inadempimento dell’obbligo di custodia. E non a caso il motivo conclude affermando che la custodia generava l’obbligazione di restituzione del titolo.

Tutto questo conduce il motivo all’inammissibilità.

7.1 Per quanto poi concerne il secondo motivo, è vero sine dubio che il giudice d’appello ha violato l’art. 345 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile (la sentenza di primo grado è stata pubblicata nel 2008; il vigente testo dell’art. 345, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012,n. 83, convertito con modifiche in L. 7 agosto 2012,n. 134, si applica ai giudizi in cui la sentenza di primo grado è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012), in quanto si limita a pagina 11 della sentenza – ad affermare che “è inammissibile ex art. 345 c.p.c.,la documentazione tardivamente depositata dall’appellante”, senza quindi spiegare perchè il collegio non l’abbia ritenuta indispensabile ai fini della decisione della causa (si ricorda, inoltre, che il testo dell’art. 345, u.c., anche nella versione vigente conserva l’ammissibilità di nuovi documenti prodotti nel caso in cui “la parte dimostri di non aver potuto… produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”: e anche su questo il giudice d’appello tace).

7.2 Però anche questo motivo, a tacer d’altro, è privo di interesse, giacchè riguarda (ricorso, pagine 9 e 10) i buoni nn. (OMISSIS); e nell’esposizione del terzo motivo (pagina 13 del ricorso) la ricorrente stessa viene a riconoscere che questi fanno parte di quelli riconsegnati al fratello “quelli con i nn. (OMISSIS) da Euro 1000,00 sono stati riconsegnati al T.F. come da dichiarazione dallo stesso sottoscritta”: si tratta evidentemente della restituzione per il valore complessivo di Euro 4000 come da dichiarazione di T.F. del 23 giugno 2005 (v. ricorso pagina 2) – e afferma che quelli che avrebbe incassato C.M.V. l'(OMISSIS) (cioè quelli cui attiene il documento in questione) sarebbero stati i buoni nn. (OMISSIS) (ricorso, pagina 13). Quindi la violazione della norma di rito non ha leso in alcun modo la posizione dell’attuale ricorrente… e la censura risulta inammissibile.

8. Il terzo motivo è poi dipendente dal secondo, ictu oculi, oltre a patire altresì una inammissibile natura fattuale (sull’incasso avvenuto l'(OMISSIS) da parte della madre dei litiganti). Pertanto, anche se non la si considera congiuntamente alla censura precedente, pure questa censura è inammissibile e comunque inaccoglibile per l’inammissibilità in cui è incorso appunto il secondo motivo.

9.1 Riguardo al quarto motivo, deve anzitutto rilevarsi che è pacifico che solo nelle precisate conclusioni del primo grado T.F. aumentò in termini aritmetici il petitum di Euro 9,303,07 con l’aggiunta di Euro 5696,93x e che su questa aggiunta il primo giudice non decise, mentre il secondo giudice l’accolse, in riferimento all’appello incidentale di T.F..

9.2 Nella nota conclusiva (si noti che non si tratta di comparsa conclusionale, perchè la sentenza fu pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.) l’aggiunta di questa somma era stata spiegata dall’attore osservando che non era risultata necessaria l’utilizzazione dei buoni postali, vista la documentazione acquisita durante il processo (cfr. sentenza d’appello, pagine 5-6). La corte territoriale (v. ancora sentenza, pagina 11) rileva che, infatti, dai ratei di pensione e dal conto corrente cointestato a C.M.V. e a T.M.L. era emerso che essi erano sufficienti per le spese sanitarie e funerarie, per cui avrebbero dovuto essere restituiti complessivamente Euro 15.000 (risultato della decurtazione di Euro 4,000 dall’originario importo di Euro 19.000).

9.3 Il motivo oppone che questa sarebbe stata una domanda nuova, proposta tardivamente; e poi la confuta con argomenti direttamente fattuali.

A tacer d’altro, dalla motivazione della sentenza (come già parzialmente evidenziato a proposito del primo motivo) emerge che l’attore aveva sì concluso nell’atto di citazione per Euro 9,303,07 o per la somma più esatta all’esito di una più appurata contabilità (pagina 2; evidentemente si tratta di un lapsus calami, perchè nel controricorso, a pagina 2, viene riportata la stessa frase definendo però la contabilità “più accurata”)” e che la sua domanda riguardava i buoni postali; ed emerge altresì che di questi era stato ricavato il valore complessivo di Euro 19.000)tenendo in conto una serie di somme tra cui anche l’importo di Euro 15.600 a titolo di pensione e l’importo di Euro 5,164,56 come somma posta su libretto postale, per cui il rendiconto non poteva essere limitato esclusivamente all’importo dei buoni postali.

D’altronde, come già visto a proposito del primo motivo, l’attuale ricorrente si era difesa ammettendo di aver restituito soltanto buoni per Euro 4000 e di non avere la disponibilità degli altri, così ammettendo sostanzialmente di aver inadempiuto l’obbligo di custodia – cui era collegato quello di restituzione – di buoni per Euro 15.000. E qui non sussiste comunque alcun novum, dato il riferimento da riserva, appunto ai più approfonditi calcoli già posto nel petitum dell’atto di citazione.

Il motivo risulta dunque infondato.

10. Il quinto motivo non è tale, trattandosi del cosiddetto “non motivo”, in quanto verte esclusivamente in ordine alla conseguenza dell’accoglimento degli altri sulla decisione accessoria relativa alle spese di lite.

11. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 2300, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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