Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15104 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 22/06/2010), n.15104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4473/2007 proposto da:

AZZURRA SRL in persona del suo legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 74, presso lo studio

dell’avvocato PIATTONI LOREDANA, rappresentata e difesa dall’avvocato

PUCCI Silvio, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 684/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI del 30.11.05,

depositata il 16/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il tribunale di Napoli con sentenza del 16 dicembre 2005 respingeva l’opposizione proposta da Azzurra srl avverso il comune di Napoli, per l’annullamento dell’ingiunzione emessa a seguito del verbale n. (OMISSIS) del 1999 relativo a violazione del D.Lgs. n. 531 del 1992, art. 3, in materia di igiene nel trasporto dei prodotti della pesca.

L’opponente, quale obbligata in solido, aveva eccepito la inesistenza della notifica del verbale, perchè il verbale era stato notificato, anche per la società, fuori dalla sede sociale, al momento dell’accertamento, al trasgressore B.P., “persona non incaricata nè addetta” alla società stessa. Aveva inoltre contestato la configurabilità della violazione. Il tribunale ha ritenuto valida la contestazione immediata, “avvenuta nelle mani” del trasportatore B., che eseguiva il servizio per conto della Azzurra srl, perchè costui “sottoscriveva il relativo verbale anche per conto della società”.

L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 27 gennaio 2007, denunciando violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14. Il comune è rimasto intimato. E’ stata depositata memoria.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perchè la questione era da far valere ex art. 395 c.p.c., quale errore revocatorio.

Il Collegio reputa il ricorso manifestamente fondato.

Giova premettere che l’inammissibilità della pronuncia in Camera di consiglio è ravvisabile solo ove la S.C. ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 375 cod. proc. civ., commi 1 e 2, ovvero emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove la Corte, invece, ritenga che la decisione del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l’immediata decisione, ben può pronunciarsi per la manifesta infondatezza dell’impugnazione, anche ove le conclusioni del P.M. siano, all’opposto, per la trattazione in pubblica udienza (Cass. 21707/06; 1255/07; 6382/07), e viceversa.

Nella specie non è in alcun modo ravvisabile, alla base della censura mossa alla sentenza impugnata, un errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4. Parte ricorrente lamenta infatti che sia stata ritenuta valida e sufficiente quale contestazione immediata all’obbligato solidale, l’avere gli agenti accertatori verbalizzato che il trasgressore, nell’immediatezza della constatazione, sottoscriveva il verbale anche per conto della società mittente il trasporto che egli stava eseguendo. In tal modo, come puntualmente denuncia la società ricorrente, è denunciata una violazione di legge, non un errore di fatto del giudice. In particolare è stato violato la L. n. 689 del 1981, art. 14, che prescrive testualmente che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. La norma stabilisce inoltre che quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall’art. 137, comma 3, del medesimo codice. Nel caso di specie, pertanto, erroneamente è stata omessa la notifica della contestazione della violazione all’obbligato solidale secondo le modalità previste dal codice di rito. La notifica al trasgressore non equivale alla notifica al ben diverso soggetto giuridico individuato come obbligato solidale, ancorchè quest’ultimo abbia incaricato il primo dell’attività oggetto della violazione. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. 4172/94) che la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, impone sia fatta distintamente al trasgressore ed alla persona obbligata solidale e che la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento è superflua soltanto nel caso in cui la contestazione della violazione abbia come destinataria una sola persona fisica, che venga considerata nella duplice qualità’ di trasgressore e di rappresentate del soggetto giuridico obbligato in solido (nei casi previsti dall’art. 6 della stessa legge). Negli altri casi, in cui non si riscontri la unicità della persona fisica del trasgressore e del legale rappresentante della persona giuridica obbligata solidalmente non può pertanto essere considerata sufficiente la consegna all’autore della violazione contestata dell’esemplare destinato all’altro obbligato.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e la condanna alla refusione delle spese ci lite, liquidate in dispositivo, sia quanto al giudizio di merito che a quello di legittimità.

Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c., all’accoglimento dell’originaria opposizione, giacchè la omessa contestazione comporta inevitabilmente l’annullamento dell’atto sanzionatorio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate – quanto al giudizio di primo grado – in Euro 700,00 per onorari, Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e, quanto al giudizio di legittimità, in Euro 600,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

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