Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15104 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/07/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 21/07/2016), n.15104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17134/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AVION COMPANY SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA

67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO TESAURO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 62/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 12/12/2013, depositata il 10/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato RITA GRADARA per delega dell’avvocato FRANCESCO

TESAURO, difensore del controricorrente, che si riporta agli scritti

e insiste per il rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Milano ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 172/43/2012 della CTP di Milano che aveva già accolto il ricorso del contribuente “Avion Company spa” – ed ha così annullato la cartella di pagamento relativa ad IRES anno 2007 con la quale era stato liquidato un minor credito di imposta rispetto a quanto dichiarato.

La predetta CTR – dopo avere dato atto che la CTP aveva dichiarato cessata la materia del contendere per gli importi sgravati dall’Ufficio ed aveva accolto il ricorso per la parte residua, concernente sanzioni ed interessi per omesso versamento di acconti IRPEF, alla luce dei crediti vantati dalla ricorrente che consentivano di ritenere non dovuti gli acconti – ha evidenziato che i primi giudici avevano correttamente esaminato la documentazione e ritenuto non dovuto l’acconto preteso dall’ufficio, avendo ravvisato che “l’importo in acconto previsto dalla normativa era inferiore ai crediti vantati dal contribuente, facendo riferimento alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 301”. La decisione dei primi giudici era perciò corretta ed andava confermata.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il motivo unico di impugnazione (improntato alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per “motivazione apparente”) la parte ricorrente – dopo avere trascritto stralci dell’appello e stralci della decisione impugnata ed avere asserito che la pronuncia impugnata è motivata “per relationem” a quella di primo grado – si duole del fatto che la CTR si sia limitata “ad utilizzare formule vaghe e generiche, alle quali si potrebbe ricorrere per fondare il rigetto di qualsiasi appello, qualunque sia la questione controversa: la CTR afferma infatti semplicemente che la decisione della CTP è corretta e va confermata”.

Il motivo appare manifestamente infondato.

La decisione del giudice del merito non può in nessun caso considerarsi “apparente” ma – semmai – formulata per condivisione di quella del giudice di prime cure, della quale peraltro il giudice d’appello dichiara di avere fatto verifica e riesame, al fine di convalidarne gli esiti e le ragioni.

Vi è quindi rielaborazione chiaramente autonoma della materia controversa ed espressione di un giudizio dichiaratamente consapevole.

Per contro, la medesima parte ricorrente – nel riassumere le ragioni su cui è fondato l’appello e a fronte delle quali il giudice di secondo grado avrebbe risposto con un sostanziale “non liquet” – prospetta con chiarezza che le censure di parte pubblica non erano affatto fondate sull’assunto di una erronea valutazione dei fatti bensì su una tesi (di spessore prettamente giuridico) e cioè che “gli acconti andavano calcolati sull’ammontare dell’IRES dovuta al netto di ritenute d’acconto e crediti di imposta….” con la conseguenza che (facendosi applicazione di tale criterio di computo) gli acconti IRES avrebbero dovuto considerarsi dovuti.

La circostanza che il giudice dell’appello abbia disatteso l’assunto (teorico) di parte appellante con esplicito riferimento alla previsione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 301 (“A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per centò) non può quindi che significare che il giudicante ha preso chiara posizione a riguardo della tesi di parte pubblica la quale ultima – se ritenuta erroneamente disattesa – avrebbe potuto essere del tutto legittimamente riproposta in questa sede.

E pertanto, il motivo di ricorso – centrato sul flebile assunto del “vizio di motivazione apparente” – si palesa ancor più manifestamente infondato.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza. Vedrà la Corte se ricorrano i presupposti per fare applicazione della disciplina dell’art. 96 c.p.c., u.c..

Roma, 29 febbraio 2016.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio (dato atto che la parte intimata ha depositato tardivo controricorso, del quale non potrà tenersi alcun conto, oltre a partecipare alla discussione orale), a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato; nulla va disposto ex art. 96 c.p.c..

che le spese di lite seguono la soccombenza, dovendolesi liquidare in relazione all’attività difensiva effettivamente espletata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 oltre al 15% per spese generali, oltre ad accessori di legge ed oltre ad Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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