Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15104 del 19/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 03/02/2017, dep.19/06/2017), n. 15104
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. R.G.
16617/2016, sollevato dal Tribunale di Catania con ordinanza
depositata il 20/06/2016 nel procedimento iscritto al n. R.G.
2540/2011 vertente tra:
P.I.R.;
V.G..
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale Ceroni Francesca, che chiede
dichiararsi la competenza funzionale del Tribunale ordinario di
Catania, con le determinazioni di legge.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi P.I.R. e V.G., pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Catania, con ordinanza presidenziale del 21 giugno 2011, il figlio minore M. (nato nel (OMISSIS)) è stato affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la madre; con ordinanza del 27 dicembre 2014, il giudice istruttore ha fissato un calendario di incontri del padre con il figlio, ordinando alla P. di non ostacolarli; in relazione a quest’ultimo provvedimento, la P. ha sollecitato l’intervento del Tribunale per i minorenni di Catania, il quale, con ordinanza in data 8 gennaio 2015, ha disposto una “limitazione della responsabilità genitoriale di V.G.” e ha stabilito che gli incontri “avvengano in luogo neutro che sarà all’uopo indicato dal consulente esclusivamente in presenza di quest’ultimo per la durata che sarà ritenuta opportuna dallo stesso consulente e ciò fino alla data in cui… sarà ritenuta necessaria la loro presenza e la limitazione della durata degli incontri stessi”; con successiva ordinanza del 21 dicembre 2015, il Tribunale per i minorenni ha affidato il bambino al Servizio sociale del Comune di Riposto e lo ha collocato presso la madre.
Tanto premesso, il Tribunale ordinario di Catania ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, esponendo che le menzionate ordinanze del Tribunale per i minorenni di Catania incidevano sulla propria competenza e sugli effetti dell’ordinanza del 27 dicembre 2014, che aveva disciplinato i rapporti tra il padre e il figlio, quest’ultimo affidato dal medesimo Tribunale ordinario ad entrambi i genitori e collocato presso la madre.
Il PG ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale ordinario di Catania.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio secondo cui la controversia relativa alla modifica delle condizioni della separazione e del divorzio, nel cui giudizio sia chiesto l’affidamento dei figli minori, appartiene all’esclusiva competenza del tribunale ordinario, anche quando la domanda sia giustificata dall’esistenza di un grave pregiudizio per i figli minori, non essendo tale circostanza idonea a spostarne la competenza presso il tribunale per i minorenni (Cass. n. 20352/2011). Questo orientamento si è consolidato anche dopo la modifica dell’art. 38 disp. att. c.c., comma 1 (a seguito della L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, comma 1, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 1 gennaio 2013), interpretato nel senso che quando sia pendente un giudizio di separazione o di divorzio, e fino alla sua definitiva conclusione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale sono di competenza del tribunale ordinario, se sia pendente il giudizio di primo grado, e alla corte d’appello, in composizione ordinaria, se penda il termine per l’impugnazione o sia stato proposto appello (Cass. n. 1349/2015, n. 432/2016). 11 tribunale ordinario, in pendenza del giudizio di separazione, è competente a decidere, non solo, sull’affidamento dei figli minori, ma anche sulle modalità attuative dell’affidamento, in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra il genitore non affidatario o non collocatario e i figli.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, è dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Catania.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Catania.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017