Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15104 del 17/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15104 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 13115-2013 proposto da:
GIUSTO GIUSEPPE GSTGPP62S20C823D, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO AMODEO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALESSIO IOP, giusta procura a margine del
controricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA
CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI,

att3g
S.

Data pubblicazione: 17/07/2015

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SERGIO PREDEN, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
controricarrente –

avverso la sentenza n. 1106/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETT.A.

Fatto e diritto
La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo
grado che aveva rigettato la domanda di Giuseppe Giusto intesa
all’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva, ai sensi
dell’art. 13 comma 8 1. n. 257 del 1992 e successive modifiche ed
integrazioni.
Per la cassazione della decisione propone ricorso affidato ad un unico
articolato motivo Giuseppe Giusto. L’INPS resiste con tempestivo
controricorso.
Con l’unico motivo parte ricorrente, deducendo violazione e falsa
applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi e nazionali di
lavoro nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
oggetto di discussione tra le parti., censura la decisione per avere
acriticamente accolto le tesi del ctu di primo grado (che aveva escluso
la esposizione qualificata all’amianto nel periodo dedotto) senza sostiene – esaminarne le risultanze, alla luce della copiosissima
documentazione prodotta, e senza fornire puntuali risposte alle critiche
mosse all’elaborato peritale ed al suo supplemento.

Ric, 2013 n. 13115 sez. ML – ud. 09-04-2015

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GENOVA del 14.11.2012, depositata il 16/11/2012;

Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Si premette che la
sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado
ritenendo corretta la consulenza tecnica d’ufficio ed il relativo
supplemento. In particolare, ricordato che l’onere della prova gravava,
ai sensi dell’art. 2967 cod.. civ., sul lavoratore, ha osservato come le

ovviamente non aveva potuto avere diretta contezza dell’ambiente di
lavoro, erano frutto di ineccepibili considerazioni logiche.
Questa Cotte ha chiarito che in tema di ricorso per cassazione per
vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice
di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può
limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di
valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia
recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del
ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di
impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli
elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo
integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi
della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi
sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale
del difetto di motivazione ( v., tra le altre, Cass. n. 16368 del 2014, n.
4885 del 2006).
Occorre inoltre considerare che in ragione della data di pubblicazione
della decisione impugnata – il 16 novembre 2012- trova applicazione
l’art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ. nella riformulazione
disposta dall’art 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 , conv. in 1. n. 134 del
2012 . In ordine alla modalità di deduzione del vizio di motivazione,

Ric. 2013 n. 13115 sez. ML – ud. 09-04-2015
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conclusioni attinte dall’ausiliare “tecnico molto qualificato” che

quale configurato dalla disciplina attualmente vigente, le Sezioni unite
di questa Corte, premesso che tale disciplina deve essere interpretata,
alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come
riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla
motivazione, hanno affermato che “è denunciabile in cassazione solo

costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel

contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella

“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della
motivazione”. ( Cass. ss.uu. n.8053 del 2014). In particolare è stato
precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 cod.
proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza
del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato
extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia
carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un
esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente
sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni .di cui agli
artt. 366, primo comma , n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma,
n. 4), cod. proc. civ. – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato,
testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti
processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro
processuale).

Ric. 2013 n. 13115 sez. ML – ud. 09-04-2015
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l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge

L’odierno ricorrente non ha osservato gli oneri prescritti al fine della
valida censura della decisione impugnata. Non ha, infatti, riprodotto
il contenuto della relazione peritale ed i passaggi salienti della stessa né
riportato in maniera puntuale le critiche ad essi sollevate. Inoltre ha
omesso di individuare, come richiesto dalla nuova formulazione

decisiva, del quale il giudice di appello avrebbe, in ipotesi, omesso la
considerazione. Le censure alla decisione impugnata si risolvono, in
sintesi., nel contrapporre alla valutazione peritale, condivisa dal giudice
di appello una opposta ricostruzione e valutazione in merito alla
presenza di amianto nell’ambiente di lavoro del ricorrente; la
ricostruzione propugnata è fondata su una serie di elementi di fatto
che si assumono genericamente rivenienti dalla documentazione in atti,
senza che di questa sia allegata la sede processuale di relativa
produzione e senza, soprattutto, che ne sia trascritto, o comunque
indicato, in modo puntuale il contenuto. In altri termini il ricorso per
cassazione risulta diretto a sollecitare un diverso accertamento di fatto
rispetto alla decisione impugnata, accertamento precluso al giudice di
legittimità.
Consegue in adesione alla proposta del Consigliere relatore, conforme
alla consolidata giurisprudenza di legittimità, il rigetto del ricorso in
quanto manifestamente infondato.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione
all’INPS delle spese del giudizio che liquida in € 2.500,00 per compensi

Ric. 2013 n. 13115 sez. ML
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ud. 09-04-2015

dell’art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ., il fatto, avente rilevanza

professionale, € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie determinate
nella misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma

Roma, camera di consiglio del 9 aprile 2015.
sidente
Curzio

del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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