Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15104 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 15/07/2020), n.15104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22123/2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, TERRITORIALE CENTRO DI POSTE

ITALIANE), presso lo studio dell’Avvocato ROSSANA CLAVELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LORETO SEVERINO;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE NAPPI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCA GIUSEPPE PIZZIGONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 139/201G della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 22/04/2016 R.G.N. 410/2015.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Brescia, con sentenza pubblicata in data 22.4.2016, ha respinto il gravame interposto da Poste Italiane S.p.A., nei confronti di C.M. – dipendente della società con mansioni di portalettere titolare della zona di recapito 17 di Lovere -, avverso la sentenza n. 330/2015, resa dal Tribunale di Bergamo il 24.4.2015, che aveva accolto il ricorso presentato dalla lavoratrice, volto ad ottenere l’annullamento della sanzione disciplinare di quattro ore di multa, irrogata alla stessa il 6.9.2013, perchè “si era rifiutata di svolgere un’ora di straordinario per coprire la zona di colleghi assenti per ferie”, condannando la società a restituire alla dipendente quanto trattenuto per tale causale, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese legali;

che i giudici di secondo grado, per quanto ancora in questa sede rileva, hanno premesso che “E’ incontestato che la sanzione è stata inflitta dopo il rifiuto di svolgere un’ora di straordinario nei giorni dal 17 al 21 giugno 2013 per coprire la zona 14, nei giorni dal 24 al 28 giugno 2013 per coprire la zona 15 e nei giorni dall’1 al 5 luglio 2013 per coprire la zona 16, zone tutte assegnate a portalettere assenti per usufruire delle ferie estive”; che “In particolare, la sanzione è stata inflitta in quanto la lavoratrice (che sin dal mese di febbraio 2013 aveva sempre ottemperato a numerose richieste di “flessibilità operativa” dando la disponibilità per le 12 ore mensili a tale titolo previste), dopo essersi rifiutata di effettuare la prestazione richiesta in regime di “flessibilità operativa”, ha opposto un secondo rifiuto al nuovo ordine di svolgere la prestazione mediante il lavoro straordinario”; che “la società appellante e le OO.SS., in data 27 luglio 2010, hanno concluso un accordo volto a disciplinare una serie di interventi riorganizzativi diretti a rendere più efficace il servizio postale”, con il quale, tra l’altro, “per quanto attiene alla copertura delle esigenze strutturali del servizio” è stata prevista “una copertura per provincia minima del 111% ed una massima del 115%” e, “con specifico riferimento alle esigenze connesse “alla copertura di due settimane di ferie continuative da prevedersi nel periodo 15 giugno-15 settembre e di una settimana nel periodo 15 gennaio-15 aprile, di cui all’art. 38 comma 8 CCNL e delle lunghe assenze di tutto il personale, ivi compresa la scorta (a partite da venti giorni), certificate come tali fin dall’inizio”, l’accordo prevede espressamente che “qualora non possano essere soddisfatte attraverso il ricorso al personale di scorta, saranno coperte con l’utilizzo delle diverse fattispecie del rapporto di lavoro flessibile previste dal vigente CCNL…, in terzo luogo, ma soltanto per i primi tre giorni delle lunghe assenze e nel caso di altre assenze, ancora una volta con l’utilizzo del personale di scorta e in caso di indisponibilità della scorta, con il meccanismo della flessibilità operativa”;

che, fatte queste premesse, la Corte distrettuale ha osservato che “In primo luogo, non può non osservarsi che il rifiuto della lavoratrice di eseguire la prestazione richiesta in regime di “flessibilità operativa” non è stato sanzionato e soprattutto che il relativo ordine è stato sostituito dalla richiesta di effettuare lavoro straordinario, circostanza che ha reso applicabile alla fattispecie la specifica previsione dell’Accordo 27.7.2010, secondo cui “le parti condividono che, in via ordinaria, le prestazioni di lavoro straordinario non possono essere richieste per la sostituzione del portalettere assente”, in tal modo riconoscendo che tale sostituzione, di regola, non rientra tra le ipotesi nelle quali, secondo il CCNL, è consentito il ricorso allo straordinario”; che, pertanto, “Non vi è dubbio che la clausola in questione sia direttamente invocabile dal singolo lavoratore: questi infatti potrà rifiutare il lavoro straordinario, non solo in caso di dichiarato e oggettivo impedimento, come previsto dal CCNL, ma anche quando lo straordinario viene richiesto per la sostituzione del portalettere assente senza che ricorrano esigenze straordinarie”; che, “siccome nel caso di specie l’ordine di svolgere lavoro straordinario non conteneva alcun riferimento ad una situazione di straordinarietà, ne consegue che il rifiuto appare legittimo…. nè, in contrario, è fondato replicare che l’illegittimità del rifiuto a svolgere la prestazione in regime di “flessibilità operativa” avrebbe originato una (implicita) situazione di emergenza nel recapito che consentiva il ricorso allo straordinario. Infatti (a prescindere da ogni altra possibile considerazione circa la fondatezza di un simile assunto), la pretesa della società di riconoscere efficacia solo obbligatoria alla disciplina della “flessibilità operativa” non può essere condivisa, come già stabilito da questa Corte nelle sentenze che si sono occupate delle sanzioni inflitte ai colleghi dell’odierna appellata, i quali si sono rifiutati di effettuare la prestazione richiesta in regime di “flessibilità operativa””, poichè, per quanto sopra esplicitato, “lo strumento della c.d. “flessibilità operativa” è, dunque, uno strumento residuale (in quanto il primo strumento è quello del ricorso al personale di scorta, e, in caso di indisponibilità di questo, alla prestazione flessibile di cui al CCNL), cui può farsi ricorso in via eccezionale e quindi nel limite dei primi tre giorni delle lunghe assenze e per altre assenze (evidentemente più brevi)”;

che per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. articolando un motivo contenente più censure, cui resiste la C. con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si deduce la “violazione degli artt. 1362 c.c. e segg.; artt. 1372,1460 c.c.; artt. 29, 30 e 31 CCNL 14.4.2011; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 3, comma 2; art. 16, lett. a) ed n). Violazione del CCNL 27.7.2010” e si lamenta che la Corte di merito avrebbe errato nell’avere negato la natura meramente obbligatoria della clausola che prevede la possibilità del ricorso alla c.d. “flessibilità operativa” solo per i primi tre giorni, in caso di assenza oltre i venti giorni; si sostiene, inoltre, che l’accordo 27.7.2010 avrebbe legittimamente derogato al normale orario contrattuale prevedendo la “flessibilità operativa” e stabilendo una misura massima non superabile di 120 ore nell’arco dell’anno e di 12 ore nell’arco mensile e che, quindi, la C., non avendo superato le 12 ore mensili, non avrebbe potuto rifiutarsi di effettuare la prestazione di cui si tratta, richiesta in condizioni di eccezionalità e di indifferibilità della stessa;

che il motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto, in primo luogo, finalizzato, all’evidenza, ad ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in questa sede, dato che l’accertamento della natura della clausola, obbligatoria o normativa, riguarda un accertamento riservato al giudice di merito; inoltre, la parte ricorrente non ha indicato con precisione sotto quale profilo le norme censurate sarebbero state violate, senza la precisa indicazione del punto della sentenza impugnata in cui tali disposizioni sarebbero state incise, in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009);

che, a fronte di doglianze generiche, peraltro non sostenute da specifici riferimenti al dato testuale, la Corte di merito, come analiticamente riferito in narrativa, una volta ricostruiti i fatti di causa, rimasti delibati nelle sedi di merito, ha effettuato una chiara ricostruzione del quadro normativo che disciplina la fattispecie ed ha correttamente e condivisibilmente sottolineato che l’accordo 27.7.2010 contiene una regolamentazione completa della c.d. “flessibilità operativa” e che il ricorso a quest’ultima prevede, comunque, molti limiti, tra i quali, appunto, quello dei tre giorni dall’inizio dell’assenza del collega da sostituire: ipotesi, questa, verificatasi nel caso di specie (v., in particolare, pagg. 4-13 della sentenza impugnata);

che, inoltre, per ciò che attiene alla censura relativa agli artt. 29 e 30 del CCNL del 2011, che, a parere della società ricorrente, introducendo la c.d. “flessibilità multiperiodale” avrebbero ulteriormente specificato la previsione dell’accordo del precedente anno, confermando solo il limite orario individuale annuo di 120 ore e quello mensile di 12 ore, la stessa non è fondata, operando le clausole su piani diversi e potendo, all’evidenza, convivere il limite di tre giorni per assenza e quello di 12 ore mensili e di 120 ore annuali; per la qual cosa, nessuna violazione di legge può prospettarsi nei termini dedotti dalla società datrice di lavoro;

che, infine, le prestazioni di flessibilità operativa non sono cumulabili con quelle straordinarie e rientrano nel limite del lavoro straordinario previsto dal CCNL, con la precisazione che “in via ordinaria, le prestazioni di lavoro straordinario non possono essere richieste per la sostituzione del portalettere assente”;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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