Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15104 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 15104 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: NUZZO LAURENZA

Data pubblicazione: 02/07/2014

SENTENZA

sul ricorso 3145-2008 proposto da:
TITTON GIANFRANCO C.F.TTTGFR49E17D654E, elettivamente
domiciliato in ROMA, C.NE CLODIA 29, presso lo studio
dell’avvocato RINALDI FERRI LUIGI, il quale ha
rinunciato al mandato insieme all’Avv. GIANNIOTTI
GAJULLI FRANCA, come da dichiarazione depositata il
2014

6/5/2010 in cancelleria;
– ricorrente –

1147
contro

PAJER OTTAVIO C.F.PRATTV72H20D505N, PAJER SILVANO
C.F.PRASVN73P26D505B,

elettivamente domiciliati in

frb

ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio
dell’avvocato VOLTAGGIO ANTONIO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DE BERTOLIS ELISA;
– controricorrenti nonchè contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 1071/2007 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 22/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/05/2014 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato Voltaggio Antonio difensore dei
controricorrenti che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

DE PRA’ GIANCLAUDIO;

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 22.9.1999, Gianclaudio De Prà conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di

sentire dichiarare, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento, in suo favore, della proprietà degli immobili(costituenti l’intero patrimonio immobiliare del convenuto) oggetto del contratto preliminare 30 settembre
1996 stipulato con il Titton, con condanna delle stesso
al risarcimento dei danni.
Esponeva che il convenuto si era reso inadempiente alla stipula del contratto definitivo di compravendita da effettuarsi non oltre il termine del 31.7.19,9.
Si costituiva in giudizio il Titton dichiarandosi disponibile all’esecuzione del preliminare.
Con comparsa di intervento volontario, ex art. 105 c.p.c.,
si costituivano

in giudizio anche

Ottavio e Silvano

Paier affermando di essere creditori del Titton per la
somma di circa £ 300.000.000, in forza della sentenza
n.885/1999 emessa dal Tribunale di Treviso il 9.7.1999,
all’esito di un giudizio di divisione e di resa di conto
promosso da Maria Titton( madre e dante causa degli
interventori) nei confronti del fratello Gianfranco.
Assumevano l’inesistenza e la nullità del preliminare
suddetto per simulazione assoluta o per causa o motivi

1

Treviso, sez. dist. di Conegliano, Titton Gianfranco per

illeciti, in quanto predisposto dagli apparenti contraenti
in loro frode, per vanificare l’azione esecutiva immobiliare di cui all’atto di precetto notificato il 17.9.1999 pa-

ziale ex art. 2932 c.c.. Chiedevano, quindi, che fosse
dichiarata la nullità per simulazione assoluta ovvero
l’inefficacia nei loro confronti, ex art. 2901 c.c., di detto
preliminare. Acquisite le prove testimoniali e documentali, con sentenza n. 15/ 2003, il Tribunale dichiarava la simulazione assoluta e la conseguente nullità della scrittura privata 30.9.1999 e respingeva, di conseguenza, la domanda dell’attore, ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del De
Prà; condannava l’attore ed il convenuto al pagamento,
in solido, in favore dei Paier, delle spese di lite.
Avverso tale sentenza Gianclaudio De Prà proponeva
appello cui resistevano gli appellati Ottavio e Silvano
Paier nonché il Titton che chiedeva la riforma della
sentenza impugnata nel senso richiesto dall’appellante
principale. Con sentenza depositata il 22.8.2007 la Corte
d’Appello di Venezia

rigettava l’appello principale e

quello incidentale, condannando gli appellanti al pagamento, in favore di Silvano e Ottavio Paier, delle spese
del grado. Osservava, in particolare, la Corte territoriale
che l’eventuale attribuzione della lettera

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28.5.1996 a

ralizzata, inoltre, dalla trascrizione della domanda giudi-

Maria Titton, madre dei Paier, non avrebbe mutato
termini della decisione, posto che con essa la Titton esprimeva il proprio rallegramento per l’intervenuto ac-

sione dei beni, a seguito di transazione che prevedeva
l’esborso, da parte del Titton, della somma di £
20.000.000, in favore della propria sorella e madre dei
Paier, tenuto conto, fra l’altro, che questi ultimi, nella
comparsa conclusionale depositata il 10.5.2007, avevano
dichiarato,ai sensi dell’art. 214 c.p.c., di non conoscere
la scrittura e la sottoscrizione di tale lettera;
ribadiva, inoltre, la simulazione assoluta del contratto
preliminare in questione,redatto subito dopo la notificazione dell’atto di precetto, tenuto conto di specifiche
presunzioni aventi i requisiti di cui all’art. 2729 c.c. ,
non superabili dalla generica testimonianza resa da
Sandro Pat( il rapporto di amicizia tra le parti del contratto risalente negli anni; l’irragionevolezza della alienazione, da parte del Titton, del suo intero patrimonio
immobiliare, costituito da due case di abitazione e da
una falegnameria, nonostante egli fosse nel pieno delle
proprie energie lavorative e traesse il suo reddito soltanto dall’attività di falegname; lo svolgimento da parte
di De Prà di un’attività del tutto diversa dalla falegnameria;l’esigua distanza temporale fra la notifica

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cordo col fratello Gianfranco Titton in ordine alla divi-

(17.12.99) al Titton dell’atto di precetto dei Pajer ( figli della sorella) per un credito rilevante e la notifica(
22 settembre 1999) e la trascrizione della domanda di

tembre 1999); le particolari modalità di pagamento del
prezzo ( 33 rate mensili anticipate di £ 15.000.000 ciascuna e saldo al rogito di £ 50.000.000; l’assenza di
prova del pagamento di detto prezzo e il reddito annuo
del promissorio acquirente inadeguato al pagamento di
delle rate non essendo superiore in tali anni a £
41.143.000; l’esecuzione nell’anno 1997, da parte de promittente venditore, di lavori di ristrutturazione degli
immobili già promessi in vendita).
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Gianfranco Titton formulando quattro motivi accompagnati
dai quesiti di diritto.
Resistono con controricorso e successiva memoria Ottavio Paier e Silvano Paier. L’intimato Gianclaudio De
Prà non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

esecuzione in forma specifica del preliminare ( 27 set-

Il ricorrente deduce:
1)violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su
un punto della controversia decisivo per il giudizio, per
avere il giudice di appello valorizzato come prova per

4

fr

presunzioni, ex art. 2729 c.c., fatti la cui imprecisione
li rendeva inidonei a fondare un ragionamento induttivo, potendo ritenersi vero sia il fatto ignoto che il suo
contrario; in particolare, la sentenza impugnata aveva

riferito all’anno 1997 non solo i lavori di ristrutturazione del fabbricato, ma anche il conferimento dell’incarico
all’arch. Cozza per la redazione del progetto, sulla base
delle dichiarazioni testimoniali di quest’ultimo, prive
di un riferimento cronologico; peraltro,l’ingerenza del
Titton nella ristrutturazione, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, non comportava, “secondo un criterio di logica e probabilità”, che egli fosse il reale proprietario dell’immobile oggetto di ristrutturazione, posto
che il Titton abitava e lavorava nell’immobile stesso
e, quale intestatario catastale, aveva richiesto le autorizzazioni amministrative.
A conclusione della censura viene formulato il quesito:
“se in caso di prova per presunzioni ex art. 2729 c.c., sia
o meno consentito valorizzare fatti la cui imprecisione
li rende inidonei a costituire base di un ragionamento
induttivo, e fatti che, secondo un criterio di verosimiglianza,portino un uguale grado di probabilità a ritenere
vero sia il fatto ignoto che il suo contrario, il tutto senza giustificare con adeguata motivazione le scelte operate”;

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J(‘

2)violazione

e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. ;

omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione su

re il giudice di appello omesso di prendere in esame i
fatti riferiti da alcun testimoni( Dal Gobbo, Andreolla e
Mazzocco) i quali avrebbero riferito dell’interessamento
del De Prà all’esecuzione di detti lavori di ristrutturazione, circostanza incompatibile con la ritenuta simulazione assoluta del contratto preliminare. A conclusione
della doglianza si sottopone alla Corte il quesito: “se, in
materia di prova per presunzioni, sia o meno consentito
al -giudice di considerare raggiunta la prova del fatto
ignoto I pur in presenza di risultanze istruttorie di segno
opposto, senza fornire una loro collocazione logica nel
quadro della ricostruzione induttiva o addirittura ignorandole”;
3)violazione

e falsa applicazione

dell’art. 2729 c.c.;

omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione su
un punto della controversia decisivo per il giudizio, per
avere la Corte di merito erroneamente disatteso la testimonianza resa da Pat Sandro, affermando erroneamente
che egli aveva dichiarato di aver visto “la sottoscrizione di una quietanza da parte del Titton” e che risultava
l’apposizione in calce al preliminare delle quietanze di

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punti della controversia decisivi per il giudizio, per ave-

pagamento relative alle rate mensili del prezzo;

il te-

ste aveva, invece, riferito:”non ho visto nell’occasione
in cui vi fu il trasferimento del denaro contante e il
ho detto, la sotto-

scrizione da parte del Titton di una quietanza”.
A conclusione del motivo si formula il quesito:
“se, in tema di prova per presunzioni, sia o meno consentito al giudice di disattendere la prova o quanto meno un consistente e grave indizio di segno contrario rispetto al fatto ignoto e coerente con il suo contrario,
semplicemente ignorandolo, e comunque sena fornire
una sua logica collocazione nel quadro ricostruito”;
4)violazione

e falsa applicazione

dell’art. 2729 c.c.;

omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione su
un punto della controversia decisivo per il giudizio, laddove la Corte di merito aveva ritenuto inidonea ad ” inficiare il grado di gravità, precisione e concordanza degli altri elementi presuntivi…” la lettera a firma della
defunta Maria Titton del 28.5.1996,documento che vanificava

il motivo della

simulazione del contratto e,

cioè, l’intento del Titton di sottrarsi al proprio debito
nei confronti degli eredi di Maria Titton, considerata
la decurtazione di tale debito al modesto importo di £
20.000.000. Il motivo si conclude con il seguente quesito
di .diritto: “se, in caso di prova per presunzioni ex art.

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passaggio della busta di cui sopra

2729 c.c., sia consentito o meno ritenere raggiunta la
prova pur in presenza di risultanze istruttorie in contrasto con il fatto ignoto da provare, senza escluderne
con adeguata motivazione la inferenza con il medesimo

In ordine al primo motivo, a parte la genericità ed astrattezza del quesito, si osserva che, in tema di prova
per presunzioni, il giudice del merito per giungere alla
conclusione della sussistenza del fatto ignoto, è investito
da.ampio potere discrezionale nella scelta degli elementi
che ritiene maggiormente attendibili e nella valutazione
della loro gravità e concludenza( Cass. n. 6556/1995);
nella specie la censura è fondata solo su alcuni elementi
probatori e si traduce, sostanzialmente, nella sollecitazione ad una diversa lettura di essi, non considerando la
complessiva valutazione delle circostanze indiziarie,
laddove la sentenza afferma che i consistenti lavori di
ristrutturazione furono intrapresi nel 1997 in base a indicazioni e scelte progettuali del Titton e pagati da
quest’ultimo e che il valore indiziario della simulazione,
attribuibile a tale circostanza, non era smentito dalla
possibilità che l’incarico di progettazione fosse stato
conferito al Crozza anteriormente alla stipula del preliminare. Va aggiunto che la data del preliminare non
acquisisce certezza rispetto ai terzi solo con la produ-

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Il ricorso è infondato.

zione del documento in giudizio e,quindi, la data di
conferimento dell’incarico di ristrutturazione non rilevava, ai fini di escludere la simulazione del contratto e sa-

l’inopponibilità del preliminare ai terzi intervenuti prima della produzione di esso.
Priva di fondamento è la seconda doglíanza; la sentenza
impugnata ha dato conto che il Dal Gobbo aveva riferito di aver ricevuto l’incarico di esecuzione dei lavori
di impiantistica dal Titton e che solo in un secondo momento egli aveva visto in cantiere il De Prà, la cui presenza poteva essere giustificata dalla sua attività di geometra ( pag. 7 sent. imp.); le deposizioni testimoniali
cui fa riferimento il ricorrente, sull’intervento di De
Prà,, nulla tolgono , comunque, alla conclusione sulla
mancata stipula del preliminare nella data dallo stesso
risultante.
Quanto al terzo motivo è sufficiente evidenziare che la
irrilevanza della deposizione del teste Pat è logicamente motivata anche a fronte delle parti della testimonianza _riportate dal ricorrente, avuto riguardo alla ” solidità
delle presunzioni” indicate dal giudice distrettuale, rivelatrici del carattere fittizio del contratto preliminare di
vendita.
Infondato è, infine, anche il quarto motivo. La sentenza,

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rebbe stato, peraltro, sufficiente dichiarare

premesso che la sottoscrizione della lettera 28 maggio
1996, da parte della madre di Pajer , prodotta all’udienza
di precisazione delle conclusioni, era stata disconosciuta

la verificazione solo nella memoria di replica, ha affermato che tale lettera non inficiava il valore probatorio
degli elementi presuntivi. Orbene, la sentenza ha tralasciato ogni considerazione sull’ammissibilità della produzione di detta lettera; deve aggiungesi, poi, che la
transazíone(accordo sulla divisione dei beni) conclusa
con l’avente causa dagli intervenuti, necessitava di
forma scritta, essendo intervenuta in un giudizio di divisione concernente anche beni immobili, pur dovendosi
rilevare la non pertinenza dell’osservazione del giudice
di ‘appello sul fatto che la stessa non poteva inficiare il
valore degli elementi presuntivi acquisiti, posto che detto accordo non andava ad incidere sulla prova della simulazione, ma su quella della legittimazione degli intervenuti, comportando il venir meno del loro interesse alla controversia.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento, in
favore dei controricorrenti, delle spese processuali liquidate come da dispositivo
P.Q.M.

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nella comparsa conclusionale e di essa era stata chiesta

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese
processuali che si liquidano in E 5.200,00

di cui

Così deciso in Roma in data 8.5.2014

200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

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