Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15103 del 21/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 21/07/2016), n.15103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 24533-2015 proposto da:

UNICREDIT SPA, e per essa nella sua qualità di mandataria UNICREDIT

CREDIT MANAGEMENT BANK – UCCMB SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENRICO MIZZI, 19, presso lo studio dell’avvocato NICOLA CORTEGGIANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DINO DE POLI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DITTA INDIVIDUALE “GHETRANS DI C.P.”, I.M.;

– intimate –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ALBERTO

CARDINO che chiede che codesta Suprema Corte voglia dichiarare la

competenza del Tribunale di Treviso, assumendo i provvedimenti di cu

all’art. 49 c.p.c., comma 2;

avverso la sentenza n. 1970/2015 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata

P08/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con decreto provvisoriamente esecutivo emesso su ricorso della Unicredit s.p.a. il Tribunale di Treviso ha ingiunto a Paride Calgaro, titolare dell’impresa Ghetrans, e a I.M., in qualità di garante, il pagamento della somma di Euro 204.579,25, con il carico delle spese di procedura.

Avverso il decreto hanno proposto opposizione entrambi gli ingiunti, eccependo tra l’altro l’incompetenza per territorio del Tribunale di Treviso in favore del Tribunale di Novara, rilevando l’insussistenza dei criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c. e lamentando la nullità delle clausole derogatorie della competenza per territorio previste nel contratto.

La banca opposta si è costituita, chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale, dopo aver sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., con sentenza dell’8 settembre 2015 ha accolto l’eccezione di incompetenza, ha revocato il decreto ed ha condannato la Banca opposta al pagamento delle spese di lite.

Ha osservato quel Giudice, dopo aver richiamato le argomentazioni delle parti, che l’eccezione di incompetenza per territorio doveva essere ritenuta fondata. Alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 c.p.c., infatti, l’autonomia negoziale delle parti gode di ampia discrezionalità in materia di deroga della competenza, purchè vi sia una clausola scritta esplicita ed inequivocabile che attribuisca al foro convenzionale il carattere di esclusività.

Nella specie, il Tribunale ha escluso che gli opponenti potessero essere inquadrati nella figura giuridica dei consumatori e, come tali, godere delle specifiche tutele in materia di competenza di cui del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u). Le clausole derogatorie della competenza, quindi, dovevano essere valutate alla stregua dell’art. 1342 c.c. e, risultando le stesse separatamente e specificamente approvate per iscritto, il Tribunale le ha ritenute valide.

Ciò nonostante, siffatte clausole non potevano ritenersi operanti nella specie, in quanto non coerenti con la rafia degli artt. 28 e 29 cit., il cui scopo è quello di consentire la deroga al giudice naturale precostituito per legge “al fine di rendere alle parti più agevole l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti”. La banca si era avvalsa di una clausola asimmetrica che le consentiva di adire il Tribunale di Treviso quando tutti gli altri fori di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. “convergevano unicamente sul Tribunale di Novara”, per cui tale possibilità non trovava “altra obiettiva giustificazione se non quella di rendere più ardua e difficoltosa per i debitori la tempestiva proposizione dell’impugnazione, il che integra senz’altro l’abuso di una legittima facoltà processuale per finalità in concreto meritevoli di tutela”; e tale “abuso del diritto processuale” doveva essere sanzionato, secondo il Tribunale, ritenendo non operante la clausola di deroga alla competenza per territorio.

2. Contro la sentenza del Tribunale di Treviso propone ricorso per regolamento di competenza la Unicredit s.p.a. con atto affidato a quattro motivi.

C.P. e I.M. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

3. Il P.M. presso quest’ufficio ha chiesto che la Corte dichiari che la competenza spetta al Tribunale di Treviso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2), 3), 4) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19, 20, 28, 29, 99, 112, 633 e 637 c.p.c., oltre a difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere, nullità ed abnormità della sentenza.

Rileva la ricorrente di aver azionato il procedimento di ingiunzione davanti al Tribunale di Treviso in base alle clausole derogatorie della competenza per territorio contenute nei contratti bancari stipulati con le parti, mentre gli opponenti non hanno formulato alcuna conclusione nel senso di chiedere la revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del Giudice. Il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l’eccezione giacchè gli opponenti non avevano contestato la competenza con riferimento a ciascuno dei criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 del codice di rito.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1341, 1362 e 1371 c.c., degli artt. 28, 29, 31 e 32 c.p.c., oltre a difetto di istruttoria ed irragionevolezza della motivazione.

Osserva la Banca che la clausola di deroga alla competenza per territorio è stata espressamente approvata per iscritto sia dal debitore principale che dal garante, la cui obbligazione è comunque accessoria (ai fini dell’art. 32 c.p.c.). Detta clausola comporta un’asimmetria, per cui quando è la Banca ad agire a tutela di un proprio credito, essa può farlo davanti ad una serie di fori alternativi, tra i quali quello di Treviso; e la giurisprudenza ha affermato che è valida la clausola derogatoria della competenza anche a favore di una sola parte.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2), 3), 4) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19, 20, 28, 29 e 50 c.p.c., oltre a difetto di istruttoria ed irragionevolezza della motivazione.

La ricorrente rileva che la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto non ha individuato quale sarebbe il giudice competente, nè ha fissato il termine per la riassunzione.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, degli artt. 90 e 92 c.p.c., oltre a difetto di istruttoria ed irragionevolezza della motivazione. Si lamenta in questo motivo che la sentenza impugnata abbia condannato la Banca alla rifusione delle spese di giudizio, ritenute eccessive, senza considerare il fatto che la revoca del decreto ingiuntivo comportava anche il travolgimento dell’ipoteca giudiziale iscritta sui beni degli opponenti.

5. I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente siccome tra loro strettamente connessi, sono fondati.

5.1. Si osserva innanzitutto, in punto di ammissibilità, che il ricorso è tempestivo e che l’impugnazione con lo strumento del regolamento di competenza è corretta, perchè la sentenza impugnata, pur avendo anche revocato il decreto ingiuntivo, presenta un duplice contenuto, di accoglimento dell’opposizione e di caducazione del decreto ingiuntivo, ma non è, in sostanza, una sentenza di merito, bensì solo una declinatoria di competenza (v. l’ordinanza 21 agosto 2012, n. 14594, e la sentenza 26 gennaio 2016, n. 1372).

5.2. Quanto al merito, il Collegio rileva che la clausola in questione, trascritta dal Tribunale nel proprio provvedimento, è in effetti una clausola sbilanciata o asimmetrica: mentre per le controversie promosse dal correntista contro la Banca vi è un collegamento territoriale tra il foro indicato come competente e le sedi della medesima, nelle controversie promosse dalla Banca contro il correntista la prima ha una facoltà di scelta del foro molto più ampia, comprensiva anche del foro di Treviso davanti al quale il giudizio è stato incardinato.

Con riguardo a simili clausole sbilanciate, deve essere confermato il precedente di cui all’ordinanza 9 aprile 2008, n. 9314, di questa Corte, in base al quale la clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale può essere validamente pattuita sia a favore di entrambe le parti, sia a favore di una parte sola. In quest’ultimo caso la parte favorita ha la facoltà di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l’altra parte è obbligata a promuovere eventuali controversie dinanzi al giudice indicato nel contratto. D’altra parte, si tratta di una clausola che lo stesso Tribunale di Treviso avverte essere stata approvata dal cliente “mediante doppia sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 c.c.”, per cui non vi sono rilievi formali che ne possano inficiare la validità.

Non può essere trascurato, infine, che il Tribunale di Treviso, nel motivare la propria pronuncia – nella quale, tra l’altro, non ha compiuto alcuna indicazione di quello che sarebbe il giudice competente – si richiama ad una serie di considerazioni non strettamente giuridiche, in base alle quali sarebbe da ravvisare nel caso di specie “l’abuso di una legittima facoltà processuale per finalità in concreto non meritevoli di tutela”; mentre è evidente che non può essere ravvisato un abuso processuale nella scelta di un contraente di avvalersi di un determinato foro anzichè di un altro ove tale facoltà sia stata espressamente concordata ed accettata dal correntista. Nè può avere alcun rilievo la circostanza, evidenziata dal Tribunale di Treviso, per cui tutti i criteri di collegamento di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. “convergevano unicamente sul Tribunale di Novara”, giacchè proprio in questo consiste la previsione di una clausola derogatoria della competenza per territorio.

6. Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza impugnata è cassata, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Treviso.

A quel Tribunale va rinviata la decisione, in diversa composizione personale, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Treviso, in persona di un diverso Magistrato. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA