Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15103 del 19/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 03/02/2017, dep.19/06/2017), n. 15103
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9853-2016 proposto da:
AVV. A.M., AVV. C.D., elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato GUISCARDO NICOLA ITALO
ALLESCIA;
– ricorrenti –
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di
GENOVA, depositata il 03/03/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore generale Sorrentino Federico, che chiede
dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza di regolamento di
competenza, con le conseguenze di legge.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- C.D. e il coobbligato A.M., opponenti al decreto ingiuntivo emesso in favore della BNL spa, hanno proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza del giudice istruttore che aveva rigettato l’eccezione con cui essi avevano chiesto di dichiarare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Genova, in favore del Tribunale di Grosseto, invocando il foro del consumatore e deducendo l’accessorietà del patto fideiussorio. La BNL non si è costituita. Il PG ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
2.- Il ricorso è inammissibile. L’ordinanza impugnata è stata emessa senza che il giudice avesse previamente invitato le parti a precisare le conclusioni (a seguito di udienza fissata ex artt. 189 e 275 c.p.c. e, per il procedimento dinanzi al giudice monocratico, ex artt. 189 e 281 quinquies c.p.c.), ma a seguito di riserva sulle “istanze formulate dalle parti”, avendo concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviato ad un’udienza successiva per trattazione. E’ principio consolidato che il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere la relativa eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione (tra le tante, Cass. n. 20449 e 7191/2014, 24509/2013, 4986/2011).
3.- Non si deve provvedere sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017