Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15103 del 17/07/2015
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15103 Anno 2015
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: RUBINO LINA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12336-2013 proposto da:
NATOLO ANNA NTLNNA36C49F537B, CARNOVALE CATERINA
CRNCRN27E43F537F in proprio e quale erede di
CARNOVALE
CARNOVALE
ANTONINO,
MICHELE
CRNMHL46E02F537Y, CARNOVALE NAZZARENO
CRNNZR33H08F537X, considerati domiciliati ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
2015
1215
FRANCESCO TASSONE giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro
GALATI
GIUSEPPE,
RENATO,
GALATI
1
elettivamente
Data pubblicazione: 17/07/2015
domiciliati in ROMA, VIA LIVORNO 20, presso lo studio
dell’avvocato PIET JAN SCHUTZMANN, rappresentati e
difesi dall’avvocato FERDINANDO PIETROPAOLO giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrenti
–
D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/11/2012
R.G.N. 708/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/2015 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito l’Avvocato FRANCESCO ANELLI per delega;
udito l’Avvocato FERDINANDO PIETROPAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto del ricorso in subordine per
l’integrazione del contraddittorio.
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avverso la sentenza n. 1080/2012 della CORTE
R.G. 12336 \ 2013
La Corte,
– che Galati Giuseppe e Renato convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo
Valentia, sezione specializzata agraria, Carnovale Antonino, Caterina, Nazzareno, Anna
e Michele per sentire dichiarare l’intervenuta cessazione del contratto di affitto di un
appezzamento di terreno con entrostante fabbricato rurale concluso con i predetti e la
– condanna dei Carnovale al rilascio del fondo;
che il Tribunale di Vibo Valentia accoglieva la domanda degli attori e rigettava la
riconvenzionale dei Carnovale, volta ad ottenere il riconoscimento delle indennità loro
dovute per i miglioramenti apportati al fondo;
– che la Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1080 del 2012 rigettava
l’appello dei convenuti;
– che hanno proposto ricorso per cassazione illustrato da memoria Carnovale Caterina,
anche quale erede di Carnovale Antonino nonché Carnovale Nazzareno, Anna e Michele
in proprio ;
– che il ricorso non è stato proposto anche da Carnivale Antonino, parte del giudizio di
appello, né è stato a questi notificato, sull’assunto della ricorrente Carnovale Caterina che
questi sia defunto e che ella ne sia l’erede;
– che i controricorrenti nel controricorso hanno proposto eccezione di difetto di
integrità del contraddittorio ;
– che la Carnovale ha depositato memoria illustrativa, ribadendo di essere l’unica erede di
carnovale Antonino, senza peraltro documentare quando questi sia mancato e la sua
qualità di unico erede;
ritenuto :
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considerato:
- che, poiché la facoltà di proporre impugnazione spetta solo ai soggetti partecipi del
precedente grado di giudizio, nel quale siano rimasti soccombenti, chi intende proporre
ricorso per cassazione nell’asserita qualità di erede della persona che partecipò al
precedente giudizio di merito deve provare, tramite le produzioni consentite dall’art. 372
cod. proc. civ., a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, sia il decesso della parte
2010; Cass. S.U. n.4468 del 2009);
–
che allo stato la ricorrente Carnovale Caterina non ha provato né che Carnovale
Antonino sia morto e neppure, in questo caso, chi siano gli eredi,
– che va pertanto disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Carnovale
Antonino,
P.Q.M.
Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Carnovale Antonino se in vita,
ovvero nei confronti degli eredi dello stesso, previa prova del decesso e della qualità di
eredi, con ricorso da notificarsi entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione di questa
ordinanza.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 15 maggio 2015
Pre
nte
originaria del giudizio che l’asserita sua qualità di erede di detta parte (Cass. n. 15352 del