Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15103 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 15103 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA
sul ricorso 13870-2008 proposto da:
SOA SRL 018218920907, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA A. GRAMSCI 28, presso lo studio
dell’avvocato FRANCHI MANILIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALLENA GIOVANNI PAOLO;
– ricorrente contro

2014
1131

PUTZU

PASQUA

PTZPSQ33S65G015U,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 95, presso lo studio
dell’avvocato PICCIAREDDA FRANCO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PINNA SERGIO;

Data pubblicazione: 02/07/2014

- controricorrente

avverso la sentenza n. 29/2008 della CORTE D’APPELLO
SEZ.DIST. DI di SASSARI, depositata il 22/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

30/04/2014

dal

Consigliere

Dott.

EMILIO

udito

il

P.M.

in

persona

del

Sostituto

Procuratore

Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per manifesta

infondatezza

del

ricorso

aggravata alle spese ex art.385 4 ° c. cpc.

con condanna

MIGLIUCCI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Con sentenza n. 12705 del 200311 tribunale di Tempio Pausania sez.
distaccata di Olbia rigettava il ricorso con il quale la S.O.A. s.r.l.
aveva lamentato di essere stata spogliata da Pasqua Putzu del possesso

Olbia, attraverso la quale accedeva, sia a piedi che con mezzi meccanici,
al lotto di terreno di sua proprietà, distinto in catasto al Foglio 31,mappale 753 (ex 753/a), della superficie di mq.380, ove, giusta
concessione edilizia lel 25.11.2002, stava costruendo un fabbricato di
civile abitazione.
Con sentenza dep. il 22 gennaio 2008 la Corte di appello di
Cagliari sez. distaccata di Sassari rigettava l’impugnazione proposta
dall’attrice.
Pur ritenendo ai sensi dell’art. 1145 cod. civ., ammissibile nei
rapporti fra privati l’azione di spoglio relativamente ai beni pubblici
o destinati a uso pubblico, i Giudici affermavano che:
– l’attrice era comunque onerata della prova di avere in concreto
esercitato una situazione di fatto configurabile come di possesso, posto
che l’azione di reintegrazione non è un azione popolare esperibile dai
soggetti appartenenti a una determinata collettività per un interesse
comune ma è finalizzata alla tutela di un interesse privato ;
– la prova presuntiva del possesso, desumibile dalla qualità di
proprietario frontista della strada non era stata fornita, non avendo la
medesima dimostrato che il lotto ove la stessa stava realizzando un
fabbricato non era accessibile se non dalla strada in oggetto

esercitato sulla strada conosciuta come via Del Moro, nell’abitato di

(circostanza peraltro contestata dalla convenuta)
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la S.O.A.
s.r.l. sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso l’intimata, depositando memoria illustrativa.

l.- Il primo motivo, lamentando violazione dell’art.1145 e 2697
cod. civ., censura la decisione gravata laddove aveva ritenuto che
legittimato all’azione di spoglio di un bene demaniale o asservito
all’uso pubblico sia soltanto il cittadino possessore materiale e non il
potenziale utente.
Nella specie

si osserva – l’attrice era pacificamente

proprietaria frontista ed aveva perciò l’ uso speciale della strada, per
cui non doveva fornire la prova di una relazione di fatto con il bene
ovvero di non avere avuto altro transito per accedere alla sua proprietà,
dovendo distinguersi l’azione di cui all’art. 1145 da quella di cui
all’art. 1168 come era stato ritenuto anche dalla giurisprudenza di
legittimità
2.-

Il secondo motivo, lamentando omessa, insufficiente e

contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia,
deduce che la sentenza, facendo riferimento a una situazione astratta,
non aveva considerato che nel caso di specie l’attrice era proprietaria
frontista e quindi era titolare delle facoltà di un uso speciale.
3.-

Il terzo

motivo, lamentando omessa, insufficiente e

contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia,
deduce che la convenuta non aveva dedotto l’interclusione del fondo
2

MOTIVI DELLA DECISIONE

attoreo ma la possibilità,

peraltro pacifica, di raggiungere il fondo

per altra strada( via Buon) : ma non era stato in alcun modo dimostrato,
dalla convenuta, che ne era onerata che si fosse sempre transitata per
detta strada.

congiuntamente – sono infondati.
Occorre premettere che, con statuizione non impugnata, è stata
accertata la natura di strada pubblica o aperta al pubblico transito di
quella oggetto di causa, per cui

è ormai preclusa l’indagine sulla

natura privata o meno, alla quale fa riferimento la controricorrente.
Va allora ricordato che i beni demaniali e quelli assoggettati al
pubblico uso possono formare oggetto di diritti in favore di terzi
soltanto nei modi e nei limiti stabiliti dalle norme di diritto pubblico,
e non secondo il diritto privato, così che la relativa utilizzazione da
parte della collettività deve essere ricondotta ad un uso generale – se
riconosciuto a tutti i cittadini – ovvero speciale, come nell’ipotesi dei
proprietari frontisti di una pubblica via nelle misura in cui costoro
traggano, da tale uso, particolari utilità per effetto della relazione di
contiguità tra i loro beni e la strada stessa.
Orbene, se nei rapporti fra privati, dei beni demaniali, delle
provincie, dei comuni e di quelli assoggettati all’uso pubblico,

è

ammissibile l’azione di cui all’art. 1145 cod. civ., occorre peraltro che
ricorrano pur sempre i requisiti previsti dagli artt. 1168 e 1170 cod.
civ., per l’esperimento delle azioni possessorie ( Cass. 14791/2009).
Ed invero, la tutela possessoria risponde a esigenze di ordine
3

4.- I motivi – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati

pubblico, essendo diretta a evitare che i cittadini si facciano ragione
da se stessi (ne cives ad arma veniant), ed è concessa con riguardo a
situazioni di fatto, indipendentemente dal titolo giuridico su cui esse
si basano e dei diritti che sulla cosa abbia l’autore dello spoglio.

su di essi si esplichino atti di godimento da parte dei privati così come
avverrebbe su cosa di pertinenza privata.
Ciò posto, va osservato che :
a) colui che agisce in reintegrazione deve ffrire la prova del
attuale possesso del bene e dello spoglio;
b) la posizione di proprietario frontista non esonera l’attore che
lamenta lo spoglio dal dimostrare di fare effettivo uso della strada,
quando, come nella specie, sia stato contestato dalla controparte la
quale aveva fatto riferimento all’esistenza di altro accesso;
c)

sarebbe stato onere dell’attrice provare, ex art. 2697 primo

comma cod. civ., il fatto costitutivo della domanda – la effettiva
utilizzazione della strada de qua – e non certo della convenuta quello
di dimostrare che l’attrice non usava la strada, percorrendo un transito
alternativo;
d)

la sentenza ha tenuto conto della qualità di frontista della

ricorrente ma ha correttamente ritenuto che, in presenza della
contestazione da parte della convenuta della effettiva utilizzazione da
parte dell’attrice della strada, non poteva invocarsi la prova presuntiva
del possesso ricollegabile alla qualità di frontista e all’uso speciale
al medesimo ascrivibile.
4

Tali esigenze ricorrono anche per i beni di cui si è detto quando

Il ricorso va rigettato. Le spese della presente fase vanno poste a
carico della ricorrente, risultata soccombente : peraltro, non essendo
stata ritenuta la manifesta infondatezza del ricorso (che è stato
rigettato) ovvero la colpa grave, va respinta la richiesta formulata dal
(ratíone

temporís applicabile)

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore
della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in
euro 4.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per
onorari di avvocato oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2014
Il Cons. estensore

Il Preside te

P.G. ai sensi dell’art. 385 quarto comma cod. proc. civ.

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