Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15102 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 22/06/2010), n.15102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4426/2007 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 112/2 006 del GIUDICE DI PACE di POTENZA del

16/01/06, depositata il 31/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dr. DOMENICO IANNELLI,

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Potenza con sentenza del 31 gennaio 2006 accoglieva l’opposizione proposta da T.A. avverso il Ministero dell’Interno per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS) della polizia stradale di Potenza, relativo alle sanzioni irrogate per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8. Rilevava che il Ministero non aveva dimostrato di aver sottoposto l’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento ad idoneo procedimento di taratura periodica, non attestato dalle certificazioni rituali.

Il Ministero, invano difeso in primo grado dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 25 gennaio 2007. Parte opponente è rimasta intimata.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato. Il ricorso denuncia con il primo motivo violazione del D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 383 e 385, nonchè dell’art. 45 C.d.S. e art. 142 C.d.S., comma 6, e relative norme di esecuzione, sostenendo che la sentenza impugnata si fonda erroneamente sulla presunta necessità di tarature periodiche dell’apparecchio usato per la rilevazione. Deduce la piena legittimità dell’uso dell’apparecchiatura, conforme alle caratteristiche di cui all’art. 345 reg. esec. C.d.S., nonchè l’estraneità alla materia delle norme sul sistema nazionale di taratura.

Le censure sono fondate. Questa sezione ha già statuito che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, come previsto dall’art. 142, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia c.d. metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità1 amministrative diverse rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/07; 29333/08). La prima sentenza citata, come le altre coeve, ha esaminato e risolto tutte le problematiche in argomento e a questo orientamento occorre dare seguito.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Potenza per lo scrutinio dei motivi di opposizione non esaminati in prime cure. Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altro giudice di pace di Potenza, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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