Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15102 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 03/02/2017, dep.19/06/2017),  n. 15102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13708-2016 proposto da:

P.N., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

LORENZO TRUCCO;

– ricorrente –

e contro

PREFETTO PROVINCIA TORINO, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il

10/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorso di P.N. avverso il decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Torino il 7 settembre 2015, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B, è stato rigettato dal Giudice di Pace di Torino, con ordinanza 10 novembre 2015, sulla base delle seguenti ragioni: l’interessato non aveva chiesto il permesso di soggiorno nel termine di legge e non ricorrevano motivi umanitari, ovvero ad altro titolo o per gravi motivi di carattere personale, a norma del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. C-ter, ovvero del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19; egli, pur avendo riferito di essere in pericolo per il fatto che il fratello aveva ucciso un uomo, rimanendo esposto alla vendetta di sangue della famiglia dell’ucciso secondo la legge albanese del Kanun, contraddittoriamente non aveva richiesto la protezione internazionale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

P.N. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, notificato al Prefetto di Torino, con il quale ha evidenziato che il riconoscimento della protezione internazionale non presuppone una richiesta formale, essendo sufficiente che l’interessato abbia comunque manifestato la volontà di chiederla, come nel caso in esame, in cui egli aveva rappresentato il rischio di applicazione della legge del Kanun in caso di rimpatrio, dovendo le autorità amministrativa e giudiziaria valutare la sussistenza del pericolo prospettato.

Il motivo è infondato, anche se la motivazione dev’essere parzialmente corretta, laddove il Giudice di Pace ha preteso una formale richiesta di protezione internazionale, mentre è sufficiente che vi sia il concreto pericolo di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese d’origine, in quanto la norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale (v. Cass. n. 3898/2011).

La conclusione cui è pervenuto il Giudice di Pace è, però, conforme a diritto.

Il rischio di esposizione alla legge albanese Kunun, oltre ad essere in fatto rimasta mera affermazione sfornita di prova, non ha rilevanza ai fini di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, il quale configura una esposizione a rischio di generale persecuzione ad opera dello Stato di rimpatrio e non include in alcun modo ipotesi di esposizione a rischio di vendette familiari o personali, che non si scorge perchè non debbano essere prevenute e represse dagli organi competenti della Repubblica albanese e che, comunque, non appaiono in alcun modo riferibili a quello Stato (v. Cass. n. 18907/2010, n. 16417/2007). Inoltre, il ricorrente non ha specificato se, a fronte del pericolo prospettato, abbia chiesto protezione agli organi statali del suo Paese e, in caso affermativo, se sia stata negata l’adozione di misure adeguate ad impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi nei suoi confronti (cfr. art. 6, secondo comma, d.lgs. n. 251/2007).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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