Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15102 del 17/07/2015


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 15102 Anno 2015
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23477-2012 proposto da:
TELECOM ITALIA SPA 00471850016, in persona della
dott.ssa AURORA TESTA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA OSLAVIA,12, presso lo studio dell’avvocato
FABRIZIO BADO’, che la rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

SEI EDITRICE

INFORMAZIONE SRL

in persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante
sig. MARCO FORESTI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio
dell’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, che la rappresenta

1

Data pubblicazione: 17/07/2015

e difende unitamente all’avvocato ANTONIO GRANELLI
giusta procura a margine del controricorso;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 4522/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/09/2012 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/05/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato FABRIZIO BADO’;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

2448/2006;

Considerato che Telecom Italia Spa ricorre per cassazione avverso la
sentenza del 20 settembre 2012 della Corte di appello di Roma;
che, con unico motivo esplicato da memoria, la ricorrente prospetta la
violazione dell’art. 345, terzo comma c.p.c., in riferimento a documenti
prodotti solo con l’atto di appello, ritenuti indispensabili dalla Corte di
merito e determinanti per la prova del danno asseritamente patito dalla
SEI

n. 24408 del 2014
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa di tale decisione.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2015

IL CANCELL

che la suddetta questione è stata rimessa alle Sezioni Unite con Ordinanza

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