Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15101 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3178/2019 proposto da:

T.F.S., rappresentato e difeso dall’avv. prof.

ANTONIO CAVICCHIO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

medesimo pec: avvantoniocavicchio02.puntopec.it;

– ricorrente –

contro

EREDI DI C.S., C.D., EREDI DI M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 906/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CORRADO MISTRI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 2/11/1995 T.F.S. convenne davanti al Tribunale di Vallo della Lucania C.S. e M.R. nonchè la società di fatto ” C. e M.” per sentir accertare l’inadempimento dei convenuti all’obbligazione di trasferirgli, insieme ad una unità abitativa, la proprietà di un posto macchina scoperto distinto con il n. (OMISSIS), della superficie di mq. 15, in esecuzione di un atto di compravendita intercorso tra le parti in data 18/11/1985. L’attore rappresentò che i convenuti non avevano adempiuto al contratto in quanto non avevano trasferito la proprietà del bene promesso, pur consentendo la disponibilità di un’area per il parcheggio. Chiese pertanto che fosse ordinata ai convenuti la consegna del posto macchina di cui al contratto e che gli stessi fossero condannati al risarcimento del danno.

I convenuti, costituendosi in giudizio, rappresentarono che alcun inadempimento poteva essere loro addebitato in quanto il T. aveva sempre avuto la disponibilità di un posto macchina scoperto nè poteva attribuirsi rilevanza ai fatto che l’acquirente avesse proceduto, peraltro a notevole distanza di tempo, all’acquisto di altro posto macchina in quanto tale acquisto, lungi dal potersi ritenere connesso al preteso inadempimento dei convenuti, aveva trovato la propria ragione in sopravvenute ed indipendenti esigenze del T..

Il Tribunale adito accolse la domanda condannando i convenuti, in solidi, alla consegna del bene ma rigettò la domanda risarcitoria.

2. La Corte d’Appello di Salerno fu adita da C.S. in via principale per sentir pronunciare l’impossibilità di eseguire la prestazione in forza della normativa di settore secondo la quale i venditori erano obbligati ex lege a garantire un diritto d’uso sulle aree condominiali ma non a trasferire in via esclusiva una parte degli stessi; l’appellante chiese di pronunciare, in ogni caso, l’inesistenza dei presupposti del lamentato inadempimento. Il T. propose appello incidentale riformulando la domanda risarcitoria.

2. La Corte d’Appello adita, integrato il contraddittorio rei confronti del M. ha, con sentenza n. 906 del 20/6/2018, per quanto ancora qui di interesse, rigettato le eccezioni preliminari sollevate dall’appellato in ordine alla pretesa improcedibilità dell’appello e al difetto di legittimazione ad agire del C.; nel merito ha ritenuto non provato l’inadempimento contrattuale dei convenuti in quanto risultava che, dalla data di sottoscrizione del rogito, il T. acquirente fosse stato immesso nel possesso del posto auto, già trovandosi nel materiale godimento del bene; con riguardo all’appello incidentale ha ritenuto non esservi prova di alcun danno a carico dell’acquirente.

3. Avverso la sentenza T.F.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi. Nessuno ha resistito al ricorso.

4. La causa è stata fissata per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, in vista della quale il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del quarto motivo di ricorso ed il T. ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 331,101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente si duole della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società di fatto, cui l’atto di appello avrebbe dovuto essere notificato ovvero il contraddittorio esteso dal giudice d’appello con l’ordinanza con la quale aveva provveduto ad estendere il contraddittorio nei confronti dell’altro socio M.R.. Ad avviso del ricorrente la società di fatto sarebbe connotata da una sua, sia pur minima ed imperfetta, autonomia patrimoniale e, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, avrebbe dovuto essere considerata litisconsorte necessaria nel giudizio relativo all’adempimento degli obblighi contrattuali.

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente si duole che la sentenza d’appello abbia omesso di pronunciarsi sul passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di M.R. e della società di fatto ” C. e M.”, i quali avrebbero mostrato acquiescenza non proponendo un giudizio di appello nè costituendosi a fronte della notifica dell’appello incidentale.

1-2 I motivi possono essere trattati congiuntamente perchè entrambi afferenti alla pretesa definitività della sentenza di primo grado nei confronti della società di fatto ” C. e M.” nonchè nei confronti di M.R.. Essi non meritano condivisione in quanto, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale nella pronuncia impugnata, la rappresentanza della società di fatto in giudizio è attribuita a ciascun socio amministratore ai sensi dell’art. 2297 c.c., trovando applicazione, per la società non iscritta nel registro delle imprese, le disposizioni dettate per a società semplice. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere integrato il contraddittorio nei confronti della società di fatto qualora siano citati e presenti in giudizio i soci in ragione, evidentemente, dell’assenza di alterità soggettiva e patrimoniale della società nei confronti di soci personalmente ed illimitatamente responsabili (Cass., 1, n. 12125 del 23/5/2006; Cass., 1, n. 25860 del 21/2/2010,; Cass., 1, n. 5248 del 2/4/2012; Cass., 3, n. 17004 del 20/8/2015).

3. Con il terzo motivo di ricorso – erronea ricostruzione della quaestio facti, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 1176,1476,1477,1498,1453 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente si duole che la sentenza sia viziata in ordine all’art. 116 c.p.c., per aver ricostruito la quaestio facti in modo erroneo così giungendo ad una erronea sussunzione della fattispecie in relazione all’esatto adempimento all’obbligazione assunta con il contratto.

6. Con il sesto motivo – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116,244,253 c.p.c., artt. 2697,2699,2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente si duole del travisamento della prova che avrebbe condotto ad una erronea ricostruzione della quaestio facti.

3 e 6. I due motivi sono sovrapponibili e, in disparte profili di inammissibilità per la loro afferenza a profili di merito, sono infondati in quanto la sentenza impugnata mostra di aver correttamente ricostruito la quaestio facti – trasferimento di un posto macchina determinato – e di ritenere che, essendo stato l’acquirente immesso nella disponibilità di un posto macchina, ancorchè non corrispondente a quello promesso in vendita, non fosse possibile rilevare alcun inadempimento dei venditori.

4. Con il quarto motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione della L. n. 1150 del 1942 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il T. si duole che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi in relazione all’applicabilità o meno di tale compendio normativo alla concreta fattispecie, come richiesto da entrambe le parti; in particolare alla luce dell’art. 41-sexies della Legge Urbanistica doveva ritenersi, secondo il ricorrente, che gli spazi per posti auto fossero suscettibili di essere liberamente alienati dal costruttore ai singoli proprietari delle unità abitative, sicchè nulla ostava a che i venditori trasferissero all’acquirente la porzione immobiliare promessa in vendita.

5. Con il quinto motivo di ricorso – omessa pronuncia e difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – il ricorrente si duole che la Corte d’Appello abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda di declaratoria di impossibilità dell’adempimento avanzata dall’appellante sulla base della L. n. 1150 del 1942 e sull’eccezione formulata dall’appellato.

4-5 I motivi possono avere una trattazione congiunta in quanto afferenti entrambi all’applicabilità della della L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies.

Il P.G. ritiene che il quarto motivo sia fondato e che il quinto resti assorbito dal proposto accoglimento del quarto. La Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare che, in base all’art. 41-sexies della Legge Urbanistica, non vi era alcun vincolo pertinenziale dei posto-macchina rispetto all’unità immobiliare trasferita, sicchè non vi era alcuna impossibilità di adempiere da parte dei venditori con la conseguente configurabilità del loro inadempimento. La questione sarebbe stata posta dall’appellante e richiamata anche dall’appellato mentre la Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciarsi su di essa.

Il Collegio dissente da questa ricostruzione e ritiene che i motivi siano inammissibili o, in via gradata, infondati (il quarto e, dunque, a cascata arche il quinto).

Innanzitutto il quarto motivo non è conforme all’art. 365 c.p.c., n. 6, in quanto non riporta dove ed in che termini la questione sia stata posta al giudice d’appello, come ed in che termini ad essa abbia fatto riferimento l’appellato in via di eccezione. In secondo luogo il motivo è privo di decisività in quanto la Corte d’Appello ha dato atto che i venditori avessero provato a mezzo di documenti che il T. fosse stato immesso nel possesso del posto macchina, in esecuzione dell’atto pubblico di compravendita, sicchè correttamente la Corte d’Appello ha escluso la sussistenza dell’inadempimento dei venditori. In ogni caso il motivo sarebbe anche infondato perchè, in base alla L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 sexies, nel testo vigente ratione temporis, l’unico vincolo posto ai fabbricati di nuova costruzione è la destinazione obbligatoria di spazi a parcheggio in misura proporzionale alla cubatura totale dell’edificio, conseguendone un diritto reale di uso sugli spazi predetti, senza imporre all’originario costruttore alcun obbligo di cessione in proprietà degli spazi in questione (Cass., 2, n. 1214 del 27/1/2012). Il comma 2 della disposizione – cui fa riferimento il ricorrente e cui accenna anche il P.G. – secondo il quale mancherebbe il vincolo pertinenziale tra le costruzioni ed i parcheggi e questi ultimi sarebbero trasferibili autonomamente dalle stesse – è stato introdotto dalla L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 12, comma 9, che non ha efficacia retroattiva (in termini Cass., 6-2n. 9090 del 5/6/2012) e dunque non è applicabile al contratto in essere tra le parti stipulato nel 1985.

Ne consegue il rigetto anche del quarto (e conseguentemente del quinto) motivo di ricorso.

7 – Con il settimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alla circostanza, eccepita dall’appellato, di aver dovuto procedere all’acquisto di un nuovo ed altro posto-macchina, acquisto che sarebbe diretta conseguenza dell’inadempimento, da parte dei venditori, all’obbligazione assunta con l’atto pubblico.

7.1 Il motivo è infondato. La Corte d’Appello non ha affatto omesso di considerare l’argomento proposto dall’appellato ma ha ritenuto la circostanza acquisto di un diverso posto auto – del tutto irrilevante ai fini del decidere anche in ragione del fatto che il suddetto acquisto era avvenuto dieci anni dopo l’immissione in possesso nel posto auto n. 2, allorquando le esigenze del T. potevano essere mutate nel senso di richiedere l’acquisto di un ulteriore posto auto.

8. Con l’ottavo motivo – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 2043, 40,41 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente si duole che la Corte d’Appello non abbia ravvisato alcun nesso tra l’inadempimento dei venditori ed il danno subito dal T..

8.1 Il motivo è inammissibile perchè è evidente che, in mancanza di inadempimento, non era dato ravvisare alcun danno.

9. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere sulle spese mentre si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. “raddoppio” del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorsi. Nulla spese. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

 

 

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