Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15101 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 22/06/2010), n.15101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4415/2007 proposto da:

PROVINCIA DI VENEZIA in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio

dell’avvocato VINTI Stefano, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DE BENETTI CRISTINA, giusta determina del Dirigente del

Settore Politiche Ambientali n. 2991 del 2.11.06, nonchè della

determina dell’Avvocatura n. 3214 del 16.11.06, e giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

NUOVA ESA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2559/2005 del TRIBUNALE di VENEZIA del

17.11.05, depositata il 12/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE CASCOLA.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il tribunale di Venezia con sentenza del 12 dicembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da Nuova Esa srl avverso la Provincia di Venezia per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione, notificatale quale obbligata in solido, relativa a sanzione amministrativa per irregolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti.

L’amministrazione provinciale ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 26 gennaio 2007; l’opponente è rimasta intimata.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.

Parte ricorrente ha omesso la produzione dell’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso, effettuata a mezzo posta. Le verifiche di cancelleria, ripetute il giorno stesso dell’udienza, hanno escluso che, dopo il deposito del ricorso, vi sia stato successivo deposito del documento mancante.

Va pertanto applicato il principio posto da SS.UU. n. 627/08: “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore: del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1”.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso alla quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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