Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15101 del 19/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 03/02/2017, dep.19/06/2017), n. 15101
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11672-2016 proposto da:
S.D.A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dell’avvocato FRANCESCA DE FLORIO;
– ricorrente –
contro
C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA
LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAROLEO,
rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO BRUMANA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4230/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 05/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO
LAMORGESE.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Milano, con sentenza 5 novembre 2015, ha accolto il gravame di C.V. che aveva chiesto, in riforma dell’impugnato decreto, di riportare a Euro 600,00 il contributo di mantenimento del figlio minore J., dovuto dal S. e ridotto dal Tribunale a Euro 400,00, oltre alla metà delle spese scolastiche ed extrascolastiche, mediche e specialistiche e sportive, concordate tra i genitori.
Il S. ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, con il quale ha censurato la sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sua situazione reddituale – che la Corte di merito aveva, a suo avviso, erroneamente ritenuto inattendibile sulla base delle dichiarazioni fiscali – e alla sua capacità di continuare a corrispondere il più alto contributo già corrisposto in passato. La C. ha resistito.
Il motivo è inammissibile, denunciando un vizio della sentenza impugnata – di insufficienza e contraddittorietà della motivazione – non più censurabile a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ratione temporis), interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. E’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, cioè risultante dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza o semplice contraddittorietà della motivazione (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014). Inoltre, il ricorrente non ha indicato il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” il fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.
In caso di diffusione del presente generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017