Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15101 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2020, (ud. 19/06/2019, dep. 15/07/2020), n.15101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1307/2017 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GOMENIZZA N. 3, presso lo studio dell’avvocato MICHELINO LUISE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FLAVIANO DE TINA;

– ricorrente principale –

contro

B.C., D.M.G., M.C., P.S.,

S.E., V.R., tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CRESCENZIO, 25, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

PINELLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO CARONIA;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

e contro

REPUBBLICA ITALIANA, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E

DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO

DELLA SALUTE;

– intimati –

e contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza definitiva n. 124/2016 della CORTE D’APPELLO di

TRIESTE, depositata il 02/08/2016 R.G.N. 339/13;

avverso la sentenza non definitiva n. 355/2015 della CORTE D’APPELLO

di TRIESTE, depositata il 26/11/2015 R.G.N. 339/13.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore.

Fatto

RILEVA

che:

il Tribunale di Udine con sentenza 17-01-2013 respingeva le domande proposte da B.C. e da altri litisconsorti di cui al ricorso introduttivo del giudizio in data due maggio 2011 (medici che avevano frequentato corsi di specializzazione universitari in vari anni, a partire dal 2001/02), contro l’Università degli Studi di Udine e lo Stato Italiano in persona di vari Ministeri, domande volte ad ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, asseritamente loro causato dalla tardiva trasposizione della direttiva 93/16/CEE, assumendo che la Repubblica Italiana, pur avendo recepito la normativa comunitaria in materia con il D.Lgs. n. 368 del 1999, per diverso tempo (dal 1999 al 2006) non l’aveva poi in concreto applicata;

contro la decisione di primo grado B.C., D.M.G., M.C., P.S., S.E. e V.R. interponevano gravame come da ricorso depositato il 18 settembre 2013, quindi accolto per quanto di ragione dalla Corte d’Appello di TRIESTE mediante sentenza non definitiva n. 355 del 17 settembre – 26 novembre 2015, con conseguente parziale riforma della gravata pronuncia, confermata nel resto, accertando il diritto degli appellanti a percepire, fino al termine dell’anno accademico 2005 – 2006, la borsa di studio introdotta dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, nella misura risultante dall’adeguamento triennale previsto dalla medesima norma, determinandone l’importo in Euro 1203,75 mensili a partire del gennaio 1997, in Euro 1337,34 da gennaio 2000, in Euro 1443,57 da gennaio 2003 e in Euro 1824,40 da gennaio 2006, riservando al giudizio definitivo l’esatta quantificazione delle differenze di credito degli appellanti;

veniva osservato che, alla stregua dei principi fissati dalla C.G.U.E. (da ultimo, con sentenza 3.10.2000 in causa C-371/97, Gozza), la normativa comunitaria non imponeva in modo vincolante ed automatico di preferire il trattamento economico e normativo introdotto, a partire dall’anno accademico 2006/2007, dal D.Lgs. n. 368 del 1999, come modificato dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300, rispetto a quello previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991 e che l’applicazione di un trattamento differenziato alle medesime fattispecie, ma in momenti diversi, non contrastava con il principio di uguaglianza, poichè il fluire del tempo poteva costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche. Dalla Corte di merito, inoltre, era ritenuta l’adeguatezza del trattamento, essendo mancate, tra l’altro, l’allegazione e la prova che le parti – accanto al, o al posto del, rapporto finalizzato alla formazione specialistica ed al conseguimento di un titolo riconoscibile dagli altri Stati Europei ai sensi della direttiva comunitaria citata – ne avessero costituito un altro, diverso e distinto, qualificabile come vero e proprio rapporto di lavoro subordinato (ancorchè a contenuto misto e cioè di formazione e lavoro). Di fatto, gli appellanti non avevano nè allegato, nè dimostrato di aver svolto un’attività radicalmente diversa rispetto a quella tipica del medico specializzando, siccome prevista dalla normativa nazionale e comunitaria, e quindi tale da assumere le caratteristiche proprie di una ordinaria prestazione lavorativa subordinata. Venivano, di conseguenza, dai giudici dell’appello esclusi sia il diritto soggettivo degli istanti ad ottenere l’applicazione retroattiva della remunerazione vigente, sulla base del D.Lgs. n. 368 del 1999, dall’anno accademico 2006/2007, sia il diritto degli stessi ad essere risarciti per un ipotetico danno subito a causa di una inesistente attuazione tardiva, o errata, o parziale, della direttiva comunitaria 93/16/CEE da parte dello Stato italiano; quanto all’adeguamento della borsa di studio ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, in base all’incremento annuo del tasso programmato d’inflazione, erano richiamati i principi in precedenza già affermati da questa S.C., secondo cui lo stesso non era riconoscibile fino al 31.12.2005, mentre, al contrario, il blocco degli incrementi contrattuali non si era esteso successivamente al 31.12.1993, riguardando il solo biennio 1992-1993. Ai fini della quantificazione delle differenze dovute, doveva mantenersi la differenza originaria esistente tra i due trattamenti (quello del medico dipendente del S.S.N. ed il tetto massimo della borsa di studio), essendo diversi natura, funzione e contenuto degli stessi;

con la sentenza definitiva n. 124 del 26 maggio – due agosto 2016 (notificata con la formula esecutiva direttamente all’Università degli Studi di Udine, a mezzo posta come da relata di spedizione del 12.10.2016, e non presso l’Avvocatura dello Stato che aveva rappresentato e difeso tutte le Amministrazioni dello Stato appellate convenute tra cui pure la stessa Università) la Corte d’Appello di Trieste, all’esito di apposita c.t.u. contabile, condannava l’Università a pagare agli appellanti le somme all’uopo distintamente determinate per ciascun avente diritto, a titolo di adeguamento triennale della borsa di studio D.Lgs. n. 257 del 1991, ex art. 6, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo, regolando altresì le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio e quelle di consulenza tecnica;

di entrambe le anzidette pronunce (previa riserva d’impugnazione per la prima, come da verbale di udienza del 14 gennaio 2016, sia da parte appellante che da parte appellata) ha domandato la cassazione l’Università degli Studi di Udine (giusta, tra l’altro, la Delib. c.d.a. 28 ottobre 2016), affidando l’impugnazione a due motivi avverso la sentenza non definitiva ed a quattro avverso quella definitiva (cfr. retate di notifica del 13-12-2016);

hanno resistito come da controricorso la Dott.ssa B. e gli altri cinque suoi litisconsorti, i quali hanno inoltre proposto ricorso incidentale, affidato a quattro motivi, cui ha resistito a sua volta l’anzidetta UNIVERSITA’ con controricorso. Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono rimasti intimati;

la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’adunanza fissata per il 19 giugno 2019. I secondi (ossia i medici controricorrenti) hanno fatto, inoltre, istanza di rimessione alle Sezioni Unite per un prospettato contrasto nella giurisprudenza di questa stessa Corte in ordine: a) alla sussistenza o meno del diritto, loro riconosciuto dalla Corte d’appello nei confronti dell’Università, alla rideterminazione triennale con decreto del Ministero della Sanità in funzione del miglioramento minimo previsto dalla contrattazione collettiva del personale medico del SSN, previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1; b) alla spettanza o meno del diritto risarcitorio per mancata o inesatta attuazione da parte dello Stato italiano di direttive comunitarie, loro negato dalla Corte d’Appello.

Diritto

CONSIDERATO

che quanto all’istanza di rimessione alle Sezioni unite, nessuno dei due asseriti contrasti sussiste:

a) non il primo, in quanto l’indirizzo giurisprudenziale che riconosce il diritto alla rideterminazione triennale (sul presupposto della limitazione del blocco della contrattazione collettiva al solo biennio 1992/93 e non anche il periodo successivo al 31 dicembre 1993 – tra le altre Cass. 17 giugno 2008 n. 16385, 29 ottobre 2012 n. 18562, 18 giugno 2015n. 12624), non è stato smentito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. lav. n. 4449/2018), secondo cui l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 – conforme Cass. n. 13572 del 20/05/2019 – in esito a critica ricognizione del quadro normativo in materia di c.d. “blocco” del tasso di inflazione, avuto riguardo in part. al menzionato dell’art. 32, comma 12, secondo cui “A partire dal 1998 resta consolidata in Lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui al predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1”; così valorizzando un dato normativo che, lungi dall’essere stato diversamente interpretato, neppure è stato esaminato dalle precedenti sentenze;

b) nemmeno è ravvisabile il secondo prospettato contrasto in tema di risarcimento dall’ipotizzata mancata, o inesatta o ritardata attuazione delle direttive da parte dello Stato, avendo questa S.C. sempre affermato (v., tra l’altro, ma non solo, la sentenza 23 febbraio 2018 n. 4449 di questa Sezione) che la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione, solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti; tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sè idoneo elemento di diversificazione della disciplina, nè sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi Europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell’ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica. Parimenti, secondo Cass. VI civ. – 3, ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacchè la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al D.Lgs. cit. – Conformi id. n. 13445 del 29/05/2018 e n. 14168 del 24/05/2019.

V. analogamente Cass. Sez. 3, ordinanza n. 5715 del 5/11/2018 – 27/02/2019, con la giurisprudenza ivi ampiamente richiamata). Piuttosto, le sentenze indicate come espressive di un contrario indirizzo, che riconoscerebbe(ro) anche agli specializzandi destinatari della borsa di studio il diritto al risarcimento del danno per mancata o ritardata attuazione da parte dello Stato italiano di direttive comunitarie, in realtà interessano i medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, cui esso spetta per inadempimento dello Stato italiano alla tempestiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE (come anche ribadito, con opportune precisazioni, da Cass. s.u. 31 luglio 2018, n. 20348 e 27 novembre 2018, n. 30649), appunto cessato con l’istituzione della borsa di studio. Quanto poi alle sentenze di questa Corte del 22 aprile 2015, n. 8242 e n. 8243, che in effetti si riferiscono a medici specializzandi beneficiari di borsa di studio per anni anteriori al 2007, esse si fondano tuttavia sull’equivoco richiamo della diversa ipotesi interessante il periodo precedente il D.Lgs. n. 257 del 1991, come si evince dal loro percorso argomentativo, esclusivamente fondato sulla pronuncia delle Sezioni unite 17 aprile 2009, n. 9147, relativa alla diversa ipotesi di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie, n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, che ha affermato il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica;

l’istanza di rimessione esaminata deve pertanto essere disattesa;

tanto premesso, con il ricorso PRINCIPALE l’Università ha censurato la sentenza non definitiva con le seguenti doglianze:

con la prima, denunziando violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 36 (legge Finanziaria 2003) e della L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sostenendo che l’impugnata pronuncia, non definitiva, non ha preso in considerazione e non ha quindi applicato il blocco per le borse di studio corrisposte ai medici specializzandi ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991, il cui ammontare rimaneva consolidato nell’importo previsto ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12 e ss. modificazioni, a nulla rilevando il richiamo nella prima parte dell’art. 36 della legge finanziaria del 2003 alle sole disposizioni del D.Lgs. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5;

con il secondo motivo, l’Università ha dedotto la violazione dell’art. 2948 c.c., in tema di prescrizione, sostenendo che, essendosi le scuole di specializzazione concluse nel 2005, il credito era prescritto, dovendo aversi riguardo ad una prescrizione quinquennale, avuto riguardo al pagamento in termini più brevi dell’anno, laddove il ricorso introduttivo del giudizio con effetti interruttivi risaliva al 15 settembre 2011; quanto, poi, alla sentenza definitiva, la ricorrente principale ha mosso le seguenti doglianze:

con il primo motivo (in effetti 3^ per l’Università), violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 36, nonchè della L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12; con il secondo (4^) violazione o falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., per ragioni analoghe a quelle di cui sopra, avverso la sentenza non definitiva;

con il terzo motivo (5^), nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per essere stata proposta domanda di mero accertamento, e, con il quarto (6^), violazione o falsa applicazione degli artt. 1292,1293 e 1294 c.c., nonchè D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, commi 1 e 2 e L. n. 428 del 1990, art. 6, comma 1, in relazione alla mancata affermazione di un obbligo di solidarietà a carico di tutti gli altri soggetti evocati in giudizio, essendo tenuta per legge l’Università soltanto ad erogare le somme di danaro; il primo motivo posto a sostegno del suddetto ricorso principale è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimento di tutti gli altri;

devono infatti qui confermarsi gli orientamenti maturati presso questa Corte, in merito all’insussistenza del diritto dei medici specializzandi titolari di borsa di studio, secondo la normativa di cui al D.Lgs. n. 257 del 2001, all’aggiornamento delle somme previsto da tale normativa (cui poi è succeduto, dall’anno 2007, il nuovo trattamento di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999 ed ai D.P.C.M. attuativi del 2007) e ciò sia con riferimento all’indicizzazione, sia con riferimento all’adeguamento parametrato sui miglioramenti della contrattazione collettiva, entrambi previsti dal D.Lgs. n. 257 cit., art. 6, comma 1. Invero, rispetto all’indicizzazione, Cass. 23 febbraio 2018, n. 4449 costituisce soltanto l’ultimo più compiuto arresto di un orientamento in realtà mai incrinatosi, secondo cui “in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dal D.L. n. 384 del 1992, art. 7 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato” (così anche Cass. 27 luglio 2017, n. 18670; tra le molte precedenti v. Cass. 26 maggio 2011, n. 11565; Cass., Sez. U., 16 dicembre 2008, n. 29345). A tale orientamento va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento dei principi affermati, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise da questo collegio, dovendosi solo aggiungere (v. sul punto Cass. lav., ordinanza n. 15966/19 in data 11/04 – 13/06/2019), rispetto all’assetto della normativa quale già riepilogato da Cass. 4449/2018 cit., che il blocco stabilito dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1 (Legge Finanziaria 2003, secondo cui “le disposizioni del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 66 e 67 e da ultimo dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 22… contenenti il divieto di procedere all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005 (comma 1)”) è stato poi prorogato successivamente con la L. n. 266 del 2005, art. 1, secondo cui appunto “la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36…. continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008”, sicchè esso è rimasto operativo per tutto il periodo oggetto del presente giudizio. Riguardo all’adeguamento agganciato all’evolversi della contrattazione collettiva, Cass. 4449/18 cit., attraverso una dettagliata ricostruzione normativa, ha evidenziato come la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, avesse stabilito che “a partire dal 1998 resta consolidata in Lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui al predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1”, con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo l’indicizzazione, ma anche la riparametrazione ai nuovi valori della contrattazione collettiva. Vero è che quest’ultimo incremento era stato riconosciuto (Cass. 18 giugno 2015 n. 12624, 29 ottobre 2012 n. 18562 e 17 giugno 2008 n. 16385), sul presupposto che il blocco degli incrementi contrattuali non si fosse esteso successivamente al 31 dicembre 1993 e riguardasse il solo biennio 1992-1993, ma l’assunto è stato rivisto appunto da Cass. n. 4449/2018, in considerazione non tanto di una diversa interpretazione, quanto piuttosto valorizzandosi una normativa riguardante quanto meno il periodo successivo all’entrata in vigore della L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12 (in cui ricadono le borse di studio oggetto di questa causa, che decorrono dall’anno accademico 2001/2002) e non considerata da quei precedenti; non vi è dunque fondata ragione per rimettere la questione alla valutazione delle Sezioni Unite, come richiesto dai controricorrenti, proprio perchè non di reale contrasto si tratta, quanto di una rilettura di più ampio respiro normativo e di specifica inerenza al periodo successivo alla L. n. 449 del 1997, che ha portato a riconoscere l’esistenza del blocco anche per tale aggiornamento. La più volte ricordata pronuncia del 2018 ha poi anche in questo caso richiamato – a nulla evidentemente valendo la normativa che abbia aumentato il fondo non in ragione della necessità di aggiornamenti, ma per il finanziamento tout court degli incrementi alla platea dei medici specializzandi (D.L. n. 90 del 2001, art. 1, conv. in L. n. 188 del 2001) – il già citato disposto della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, nella parte che qui interessa ed in cui si è stabilito che l’ammontare delle borse di studio “a carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell’importo previsto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12 e successive modificazioni”, con previsione che anche in questo caso è stata prorogata per il triennio 2006-2008 dalla L. n. 266 del 2005, citato art. 1. In definitiva, il diritto rivendicato dai controricorrenti in parte qua nel merito non sussiste e da ciò, restando assorbita ogni ulteriore questione posta dalla ricorrente principale oltre che dai ricorrenti incidentali,deriva l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale. Il ricorso incidentale, per la parte relativa al mancato riconoscimento dell’indicizzazione annuale, è infondato sempre alla stregua della sopra citata pronuncia di Cass. n. 4449/2018 e delle altre ragioni in punto di diritto sopra richiamate;

quanto, poi, al ricorso INCIDENTALE, i suddetti controricorrenti hanno esposto le seguenti doglianze:

con il primo motivo (indicato come 8 nel controricorso), omessa pronuncia e violazione nonchè falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37, 39 e 46, D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300, art. 189, comma 3, Trattato CEE, L. n. 128 del 1998, art. 1 e dell’art. 1, All. I Dir 93/16/CE, nonchè dell’art. 11 D.Lgs. n. 370/99, in merito al mancato riconoscimento del danno conseguente alla omessa decretazione ministeriale prevista dallo stesso D.Lgs., ed in merito al mancato riconoscimento del risarcimento del danno di natura indennitaria per mancata o inesatta attuazione della disciplina UE – assumendosi che il legislatore nazionale abbia svuotato di contenuto il principio di adeguatezza della remunerazione, determinando il compenso discrezionalmente e differendo per ragioni di compatibilità finanziaria l’attribuzione dell’adeguato trattamento riconosciuto solo in base ai D.P.C.M. 7 marzo 2007, D.P.C.M. 6 luglio 2007 e D.P.C.M. 2 novembre 2007 e ritenendo che la misura del danno risarcibile – cui sono tenuti solidalmente MIUR, Ministero della Salute, MEF e Presidenza del Consiglio, oltre che l’Università- sia pari alla differenza tra il trattamento concretamente percepito e quello riconosciuto in base ai D.P.C.M. 2007;

con il secondo motivo (9^), i ricorrenti incidentali invocano il diritto al riadeguamento della borsa di studio in ossequio ad entrambi i criteri di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, anche per indicizzazione annuale in base all’ISTAT, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 6 suddetto, del D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, conv. in L. n. 438 del 1992, L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36, L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33, L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, L. n. 488 del 1999, art. 22,L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 36, ed omessa pronuncia in merito a fatto decisivo, ovverosia il mancato riconoscimento dell’adeguamento della borsa di studio per indicizzazione annuale in rapporto al costo della vita;

con terzo motivo (10^), in via gradata, è stata dedotta l’applicazione della prescrizione decennale al diritto alla rideterminazione triennale della borsa di studio D.Lgs. n. 257 del 1991, ex art. 6, sulla assunta decorrenza del termine di prescrizione dall’emanazione dei D.P.C.M. 7 marzo 2007, D.P.C.M. 6 luglio 2007 e D.P.C.M. 2 novembre 2007, censurandosi, quindi, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, l’impugnata sentenza per omessa pronuncia e per violazione nonchè falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., in merito al mancato riconoscimento della prescrizione decennale dei diritti azionati ed in ordine al computo del termine iniziale della prescrizione. In proposito i ricorrenti incidentali hanno sostenuto che, in relazione ai meccanismi di adeguamento di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, debba trovare applicazione la prescrizione ordinaria, trattandosi di adeguamento di un corrispettivo contrattuale solo in apparenza periodico, anzichè di prestazione unitaria erogata frazionatamente nel tempo, condotta permanente idonea a generare un obbligo di risarcimento a favore dei soggetti interessati;

il quarto motivo (11, v. pag. 47 e ss. del ricorso incidentale) riguarda la invocata “condanna non solo del Ministero della Salute, ma anche dei Ministeri delle Finanze – rectius M.E.F., Economia e Finanze – dell’Istruzione Università e Ricerca – MIUR – della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Università degli Studi di Udine, in solido tra loro… violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39,D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, commi 1, 2 e 3… omessa pronuncia in merito a fatto decisivo per il giudizio…alla mancata declaratoria di legittimazione passiva e di responsabilità solidale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri evocati e dell’Università di Udine”;

in relazione, dunque, al primo motivo del ricorso incidentale, è sufficiente richiamare le precedenti pronunce di questa Corte (cfr., in termini, Cass. nn. 16137, 15520, 15293, 15294 del 2018, e la già più volte ricordata n. 4449/18), secondo le quali la disciplina recata dalla Direttiva 93/16/CEE, al pari della Direttiva 82/76/CE, non contiene alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, nè dei criteri di determinazione di tale remunerazione. Con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE e, nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 e la sostanziale conferma del contenuto del D.Lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà discrezionale. Nè nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato è inquadrabile l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione, la quale costituisce una particolare ipotesi di “contratto di formazione-lavoro”, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non è ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività suddetta e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi. Di conseguenza, la inconfigurabilità dei rapporti di formazione specialistica in termini di subordinazione esclude la applicabilità dell’art. 36 Cost.;

il secondo motivo del ricorso incidentale è ugualmente infondato, dovendosi richiamare i principi già affermati da questa Corte di legittimità, secondo cui l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, comma 1, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni in questione, per cui si rimanda a tutte le precedenti surriferite considerazioni inerenti alla rilevata fondatezza del primo motivo addotto a sostegno dell’impugnazione principale;

ne deriva, poi, che le anzidette questioni concernenti la prescrizione decennale e la responsabilità solidale di tutti i Ministeri e della Presidenza del Consiglio, prospettate dai ricorrenti incidentali nel terzo e nel quarto motivo, risultano, evidentemente, assorbite dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale;

in conclusione, l’accoglimento di tale primo motivo comporta l’assorbimento degli altri motivi del ricorso principale, nonchè del terzo e del quarto motivo del ricorso incidentale, mentre il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, siccome infondati, vanno rigettati;

all’accoglimento del primo motivo del ricorso dell’Università consegue la cassazione della decisione impugnata (sentenza non definitiva, con riflessi su quella definitiva di quantificazione del credito);

potendo essere, dunque, agevolmente adottata decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, 2^ parte, – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – vanno rigettate le domande proposte da tutti gli attori (attuali ricorrenti incidentali, già appellanti in secondo grado);

la complessità giuridica della vicenda e della stratificazione del quadro normativo delineatosi in ordine alle borse di studio dei medici iscritti alle scuole di specializzazione giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo tra tutte le parti in causa; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti tutti gli altri, posti a sostegno di detto ricorso, nonchè il terzo ed il quarto del ricorso incidentale. Rigetta, inoltre, il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale. Cassa, quindi, la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta le domande degli attori ( B. C., D.M. G., M. C., P. S., S. E. e V. R., attuali controricorrenti – ricorrenti incidentali), per quanto accolte con la sentenza cassata. Dichiara, altresì, integralmente compensate tra tutte le parti le spese dell’intero processo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA