Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15100 del 21/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/07/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 21/07/2016), n.15100
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12533/2014 proposto da:
S.M.C., nella qualità di erede di
S.R., titolare dell’omonima Ditta individuale, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.LE IPPOCRATE 33, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO NUCARO AMICI, rappresentata e difesa
dall’avvocato NICOLA SIMONELLI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3695/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
5/06/2013, depositata il 26/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;
udito l’Avvocato Nicola Simonelli difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto
I FATTI
S.M.C. proponeva opposizione ad una ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dall’Agea. L’opposizione veniva rigettata in primo grado dal Tribunale di Roma.
L’appello della S. veniva dichiarato improcedibile dalla Corte d’Appello di Roma con la sentenza qui impugnata.
S.M.C. propone ricorso nei confronti di AGEA per la cassazione della sentenza n. 3695/2013, depositata dalla Corte d’Appello di Roma il 26.6.2013, con la quale la corte d’appello ha dichiarato improcedibile l’appello della S. nella causa di opposizione all’ordinanza ingiunzione da lei introdotta nei confronti della AGEA, in quanto l’appellante, pur regolarmente costituita, non era comparsa nè in prima udienza nè all’udienza successiva cui la causa veniva rinviata dal collegio con provvedimento comunicato a cura della cancelleria.
Diritto
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, la S. denuncia la violazione dell’art. 348 c.p.c., comma 2, avendo la cancelleria inviato la comunicazione relativa alla rifissazione della udienza di appello non all’indirizzo pec indicato dall’avvocato della S. sull’atto di appello, ma ad altro indirizzo pec, sconosciuto all’avv. Nicola Simonelli e mai da questi attivato.
Il motivo è fondato.
Come risulta dalla documentazione prodotta, accessibile ed anzi della quale questo collegio deve prendere visione essendo stato dedotto un vizio processuale, nell’atto di appello il procuratore della ricorrente aveva indicato come indirizzo pec avv.nicolasimonelli.pec.it, mentre la comunicazione del rinvio della udienza di comparizione (non essendo comparso nessuno alla prima udienza dinanzi alla corte d’appello) risulta essere stata inviata al diverso indirizzo pec nicola.simonelli.ordineavvocati smcv.it, mai da questo indicato.
La ricorrente ha anche prodotto certificazione del consiglio dell’ordine di S. Maria Capua Vetere ove opera l’avv. S. attestante che quello era l’indirizzo comunicato dal professionista al consiglio dell’ordine, in conformità a quanto previsto dall’art. 125 c.p.c..
Pertanto, il procuratore della ricorrente non ha potuto essere presente all’udienza di rinvio per causa a lui non imputabile.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che si pronuncerà anche sulle spese.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che deciderà anche sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016