Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1510 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Orti della

Farnesina 116, presso l’avv. Roberto Colica, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Bergamo Esattorie S.p.A. – Concessionario della Riscossione Tributi

della Provincia di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia

167, presso l’avv. Lino Natale che, unitamente all’avv. Giulio

Marchesi, la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 1, n. 567/1/00 del 19 dicembre 2000,

depositata il 6 febbraio 2000, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Roberto Colica per il ricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

Vista l’istanza con la quale il concessionario dichiara che il contribuente ha definito la controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12.

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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