Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1510 del 24/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1510 Anno 2014
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 15467-2011 proposto da:
COCCARDA RAOUL (c. f. CCCRLA48C08A262M), ROMANELLO
OLGA (c.f. RMNLGO44L46F844X), COCCARDA ANNA RITA
(c.f. CCCNRT58L68A2620), elettivamente domiciliati

Data pubblicazione: 24/01/2014

in ROMA, VIA DELLE CARROZZE 3, presso l’avvocato
RANALLI GIOVANNI, che li rappresenta e difende,
2013

giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –

1744

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. (già UGC

1

u

BANCA S.P.A.), incorporante per fusione CAPITALIA
SERVICE J.V. S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

calce al controricorso;

avverso la sentenza n.

controrícorrente

18/2011 della CORTE

D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 13/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 18/11/2013 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ROSELLINA
RICCI, con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del primo e secondo motivo del
ricorso.

dall’avvocato CAVALLARI MARCO, giusta procura in

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 02/04/1998 la Banca di Roma spa
conveniva in giudizio Coccarda drul , Coccarda Anna Rita e Romanello Olga,
chiedendo dichiararsi la simulazione assoluta o in subordine la revoca di due atti di

convenute, relativamente a due immobili, lamentando che il Coccarda amministratore
e socio garante del Molino Cooperativo Intercomunale di Amelia, avrebbe posto in
essere atti di disposizione patrimoniale, in pregiudizio del credito vantato dalla
Banca,
;nfronti della Cooperativa.
Costituitosi il contraddittorio, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda.
Con sentenza 24/09/2007, il Tribunale di Terni, in accoglimento della
domanda, dichiarava l’inefficacia dei predetti atti di costituzione di ipoteca.
Avverso tale sentenza proponevano appello i convenuti.
Costituitosi il contraddittorio, la Capitalia spa, successore, ne chiedeva il rigetto.
La Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 13/01/2011, rigettava l’appello.
Ricorrono per cassazione gli appellanti.
Resiste con controricorso la UNICREDIT Credit Management Bank s.p.a.,

costituzione di ipoteca volontaria effettuati da Coccarda Ratl ia favore delle altre due

successore.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 1, comma 1 bis L. N.

t trek

237 del 1993, nonché vizio di motivazione riguardo all’assunzione del debito sa
parte dello Stato.

Con il secondo, violazione dell’art. 2901 c.c. e vizio di motivazione, circa la
sussistenza dei requisiti previsti per l’azione revocatoria.
Quanto al primo motivo, va osservato che , con riferimento alla L. n. 237 del 1993,
questa Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U., n° 14346 del 2004) ha avuto modo di

debiti da parte dello Stato, costituisce un vero e proprio diritto, insofferente quindi di
limitazioni. Il principio è stato ribadito, tra l’altro, da Cass. N. 9670 del 2013, per cui
neppure rileva che i fideiussori siano stati indicati nell’elenco degli aventi diritto
redatto dall’Amministrazione, ove sussistano i presupposti previsti dalla legge stessa.
Né i decreti attuativi potrebbero limitare o circoscrivere il diritto dei fideiussori. Nel
caso dunque che non sia stata ancora completata la procedura amministrativa, ben
potrebbero gli aventi diritto chiamare in garanzia l’amministrazione. Il
completamento dell’iter, con l’inserimento della cooperativa nella graduatoria dei
soggetti ammessi ai benefici della legge e l’individuazione dei fideiussori, rende
necessariamente l’assunzione del debito da parte della P.A. opponibile ai terzi.
E’ appena il caso di precisare che il richiamo, effettuato dal giudice di appello, all’art.
126 L. 388 del 2000, relativo alla sospensione delle procedure esecutive nei
confronti dei soci garanti, in attesa della messa a disposizione della somma spettante,
è inRonferente,
nella specie, non risultando in corso procedure esecutive al riguardo.
….._,
Ma, a ben vedere, tale indicazione normativa conferma, ancora una volta, il principio
dell’assunzione automatica del debito: non si spiegherebbe altrimenti la previsione di
sospensione della procedura esecutiva.
2

precisare che l’estinzione delle garanzie fideiussorie, a seguito dell’assunzione dei

Solleva la resistente in controricorso i questione di legittimità costituzionale dell’art. 1,
i
comma 1 bis L. n. 237/1993, senza peraltro fornire motivazione alcuna o indicare le
nonne violate. Questo Collegio non ravvisa, nella specie, contrasto del predetto
articolo con le norme costituzionali.

per il Molino Cooperativo Intercomunale di Amelia , ma sostiene, che finché non vi
sia l’effettivo pagamento dei debiti da parte dello Stato, non vengono meno le
garanzie fideiussorie.
Per quanto si è sopra precisato, erra palesemente il giudice di appello, in quanto
l’assunzione del debito è da ritenersi automatica e opponibile ai terzi, con
l’inserimento della eooperativa in questione nella graduatoria dei benefici di cui alla
L. n. 237 del 1993, e l’individuazione dei fideiussori, di cui al D.M. 18/12/1995,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1996 (circostanza specificamente
richiamata nel ricorso in esamei e non contestata).
L’ assunzione del debito da parte dello Stato estingue le garanzie fideiussorie. Va
pertanto esclusa la legittimazione attiva della Banca nella presente controversia.
Va accolto il primo motivo ha carattere assorbente rispetto al secondo.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può pronunciare,
ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
Va cassata la sentenza impugnata e rigettata la domanda dell’odierna resistente.
3

Nella specie , il giudice di appello non contesta la sussistenza dei presupposti di legge

Considerata la complessità e relativa novità delle questioni dedotte, questa Corte
ritiene di compensare le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigetta l’azione
revocatoria; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Roma, 18 novembre 2013

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , assorbito il secondo; cassa la sentenza

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