Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1510 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. I, 23/01/2020, (ud. 13/09/2019, dep. 23/01/2020), n.1510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27364/2018 proposto da:

D.B., rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela

Gasparin, del foro di Milano giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2400/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/09/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2400/2018 depositata il 14-5-2018, la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello di D.B., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano con la quale era stata rigettata la domanda avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha ritenuto non credibile, perchè non coerente e contraddittorio sotto plurimi profili, il racconto del richiedente, il quale aveva riferito di aver lasciato il Mali per il timore di essere ucciso da suo padre, il quale aveva osteggiato il suo matrimonio con una donna di religione cristiana, che era stata uccisa. La Corte d’appello ha affermato di condividere il giudizio espresso dal Tribunale in ordine all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ha escluso la sussistenza di rischio di danno grave, in relazione alla vicenda personale narrata dal richiedente. Quanto alla richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la Corte d’appello ha evidenziato che il richiedente proveniva da una regione del (OMISSIS), nella quale non vi erano allarmanti situazioni di conflitto armato interno, violenza indiscriminata ed instabilità politica, in base alle fonti di conoscenza richiamate (report 2017-2018 Amnesty International e Human Right Watch). I Giudici d’appello hanno ritenuto che neppure vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non avendo il richiedente allegato un proprio coinvolgimento specifico in situazioni di rischio, a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, rappresentata in modo inattendibile, nè elementi di significativa fragilità o vulnerabilità, anche considerando la reale situazione politico sociale dello Stato di provenienza, e che neppure fosse dimostrato il suo inserimento sociale e lavorativo in Italia.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Vioazione o falsa applicazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 C.E.D.U., nonchè omesso esame di fatti decisivi e assenza di motivazione, nonchè violazione dei parametri normativi relativi agli atti di persecuzione subiti ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Deduce che le vicende personali e familiari narrate costituiscono fattispecie di persecuzione, attuata in ambito domestico, ossia dal padre del richiedente, che lo aveva ripudiato e minacciato di morte perchè si era convertito alla religione cristiana. Lamenta omessa valutazione da parte della Corte d’appello dei suddetti fatti decisivi, nonchè della circostanza che erano state uccise le persone a lui più care. Censura la valutazione di non credibilità del suo racconto, ritenendo insussistenti le contraddizioni evidenziate nella sentenza impugnata, in particolare sottolineando che all’epoca del suo matrimonio con la donna di religione cristiana (2010) suo padre lavorava in Senegal, come esposto nel ricorso introduttivo del giudizio, e perciò aveva potuto abitare con la moglie nella casa paterna fino al 2012. Successivamente si era rifugiato dal fratello a (OMISSIS), dove era scoppiata la guerra civile, ed aveva subito gravi violenze e minacce. Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale non ha motivato le ragioni della ritenuta non credibilità delle vicende narrate ed ha così violato le indicazioni fornite dall’UNHCR, i parametri di valutazione della credibilità, anche considerata la scarsa scolarizzazione del richiedente, e l’obbligo di cooperazione istruttoria, anche in ordine alla situazione dello Stato di provenienza, limitandosi la Corte territoriale a richiamare il rapporto 2017-2018 di Amnesty International. Deduce il ricorrente che sono state accolte le domande di protezione internazionale di altri richiedenti provenienti dal Mali, come da sentenze di merito che richiama.

2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni dei richiedenti fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), in violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale. Omesso esame di fatti decisivi; Violazione o falsa applicazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 C.E.D.U.. Violazione dei parametri normativi per la definizione di un danno grave. Violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della direttiva 2013/32/UEex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Circa il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria deduce il ricorrente che le sue dichiarazioni, seppur generiche, non erano contraddittorie e la genericità del racconto trova giustificazione nella non scolarizzazione dello stesso. Sottolinea la situazione di grave violazione dei diritti umani esistente in Mali, mentre nella sentenza impugnata si faceva riferimento solo alla situazione di mancanza di violenza indiscriminata nella zona di provenienza del richiedente. Lamenta inoltre il mancato esercizio di cooperazione istruttoria sul contesto di grave violazione di diritti umani.

3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e art. 10, comma 3, motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima. Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16,17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 32; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 10 Cost.. Omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione ai presupposti per la protezione umanitaria; mancanza o quantomeno apparenza della motivazione e nullità della sentenza per violazione di varie disposizioni – artt. 112,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 111 Cost., comma 6”. Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale, nel negare la protezione umanitaria, non ha considerato la condizione personale di vulnerabilità del ricorrente, in ragione delle violenze e persecuzioni dallo stesso subite, e su tale aspetto di carattere decisivo non ha svolto accertamenti. Il Collegio d’appello non ha valutato il rischio di persecuzioni a cui il ricorrente verrebbe sottoposto, per essersi rifiutato di aderire alla tradizione locale, e lo stato di emarginazione in cui verrebbe a trovarsi in caso di rientro nel Mali, non avendo il ricorrente, che vive in Italia da anni, familiari che potrebbero aiutarlo nel suo Paese. La vulnerabilità inoltre deriva dallo stato di instabilità ed insicurezza del Mali e dalla complessiva situazione di detto Stato, con riguardo alle considerevoli criticità che emergono dal sito “viaggiare sicuri”, le cui informazioni il ricorrente trascrive nel ricorso.

4. I primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, involgendo le doglianze, sotto distinti ma collegati profili, il giudizio di credibilità della vicenda personale narrata dal ricorrente e la valutazione della situazione del Paese di provenienza.

4.1. Occorre precisare, quanto al giudizio di credibilità, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142 del 2019; Cass. n. 20580 del 2019). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., sez. unite, n. 8053 del 2014) in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito.

4.2. Nel caso di specie la Corte territoriale ha vagliato la credibilità del racconto del ricorrente nel rispetto dei principi di diritto suesposti. In particolare ha ritenuto non credibili le cause di inclusione riferite dal richiedente, il quale affermava di essere fuggito per il timore di essere ucciso da suo padre, sottolineando le lacune e incongruenze del racconto (pag. n. 4 della sentenza impugnata, in particolare sulla non plausibilità dell’atteggiamento tenuto dal padre del ricorrente nel 2012, dato che era a conoscenza del matrimonio con la donna cristiana sin dal 2010, e della persistenza delle riferite condotte minacciose anche parecchi anni dopo la morte della moglie del richiedente).

4.3. Una volta esclusa dai Giudici di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., sez. unite, n. 8053 del 2014 citata), la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b), D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. 20 marzo 2014, n. 6503; Cass. 20 giugno 2018, n. 16275). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo. In casi siffatti, una indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti non dimostrati, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione (Cass. 17 giugno 2018, n. 16925 e Cass. n. 14283 del 2019).

4.4. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018).

4.5. Nel caso di specie i Giudici di merito, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza (pag. n. 6 della sentenza impugnata – report 2017-2018 Amnesty International e Human Right Watch), hanno escluso che la situazione generale del Mali e della zona di provenienza del ricorrente (Kayes) realizzi la fattispecie di cui trattasi, così compiutamente esercitando il dovere di cooperazione istruttoria. La situazione politica del paese è stata, quindi, analizzata dal giudice territoriale, che ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente.

Non ricorrono, pertanto, i vizi di violazione di legge e motivazionali denunciati con i motivi primo e secondo, che non meritano accoglimento.

5. Il terzo motivo è inammissibile.

5.1. In ordine alla protezione umanitaria, secondo la giurisprudenza di questa Corte la valutazione deve essere autonoma, nel senso che il diniego di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie non può conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass. n. 28990/2018). Ciò nondimeno il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato ed il potere istruttorio ufficioso può esercitarsi solo in presenza di allegazioni specifiche sui profili concreti di vulnerabilità (Cass. n. 27336/2018).

5.2. Nella specie il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte dei giudici di merito, che hanno escluso l’esistenza di fattori particolari di vulnerabilità con idonea motivazione, valutando le allegazioni del ricorrente, che reitera l’affermazione di aver subito violenze e persecuzioni dal padre, e le informazioni sul Paese di origine. Le doglianze sono formulate genericamente, facendo il ricorrente riferimento alla situazione di instabilità ed insicurezza del Mali, all’estrema difficoltà sociale ed alle perpetrate violazioni di diritti umani, senza ulteriori individualizzazioni specifiche.

Considerato, infine, che, in base alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4455/2018), l’accertata assenza di vulnerabilità rende recessivo il fattore costituito dal percorso di integrazione, la censura di cui trattasi si risolve, inammissibilmente, in una ricostruzione dei fatti difforme da quella accertata dal giudice di merito.

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese del presente giudizio, atteso che il Ministero è rimasto intimato.

7. Poichè il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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