Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 151 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/01/2011, (ud. 12/10/2010, dep. 04/01/2011), n.151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata nei relativi uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

C.M., residente a (OMISSIS);

– intimato –

AVVERSO la sentenza n. 22/22/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Venezia, Sezione n. 22, in data 20.09.2007, depositata

il 24 settembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

12 ottobre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Pasquale Ciccolo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 25552/2008 R.G. e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 2/22/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Venezia, Sezione n. 2, il 20.09.2007 e DEPOSITATA il 24 settembre 2007;

tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate e riconosciuto il diritto al rimborso, per insussistenza dei presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2000, e’ affidato ad un mezzo, con cui si deduce insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Alle formulate censure puo’ rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si e’ affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c, l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo e’ escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.(Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimita’, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006), ovvero, rinvii alla motivazione di altra decisione, senza effettuare una autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003, n. 985/2000, n. 10690/1999), sia infine, in considerazione del fatto che la deduzione del vizio di motivazione “deve evidenziare l’erroneita’ del risultato raggiunto dal Giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regola giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base dei medesimi dati, che si assume erroneamente valutati e di regole di giustificazione prospettate come piu’ congrue (Cass. n. 3994/2005, n. 20322/2005, n. 1170/2004).

4 bis- La decisione impugnata, nel caso, ha ritenuto insussistenti gli elementi indice dell’autonoma organizzazione, avendo verificato che l’attivita’ era stata svolta in assenza di dipendenti e con limitati beni strumentali. Tale argomentazione appare in linea con i richiamati principi e non giustifica la prospettata censura, posto che la CTR, decidendo, e motivando nei termini, ha escluso l’autonoma organizzazione, sulla base di ragionamento, sul piano logico- giuridico corretto.

Le formulate doglianze prospettando una diversa interpretazione della realta’ fattuale e dei dati, gia’ diversamente valutati dai Giudici di merito, senza indicare altri elementi indice pretermessi e ritenuti emblematici, e che, in ipotesi, avrebbero dovuto indurre ad un diverso decisum, sembrano, allora, porsi in contrasto con i richiamati principi.

5 – Si ritiene, dunque, ricorrere i presupposti per la relativa trattazione in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. proponendosi il rigetto dell’impugnazione per manifesta infondatezza. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide la relazione e che alla relativa stregua, il ricorso va respinto;

Considerato, pure, che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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