Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15099 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 21/07/2016), n.15099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Nola con ordinanza n. R.G. 3986/2015 depositata il 18/11/2015, nel

procedimento pendente tra:

C.A.;

INPS NOLA, EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS);

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA

che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione

in camera di consiglio indichi il Tribunale di Napoli in funzione di

giudice del lavoro competente a giudicare sulla causa in oggetto,

con le conseguenze di legge;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro C.A. proponeva opposizione ad intimazione di pagamento nei confronti dell’INPS e di Equitalia Sud s.p.a..

L’adito giudice declinava la propria competenza in favore di quella del Tribunale di Nola.

Il Tribunale di Nola, innanzi al quale il giudizio era stato riassunto, con ordinanza del 18 novembre 2015, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza osservando: che l’opposizione in questione, fondata su plurimi motivi, doveva essere qualificata in parte come opposizione all’esecuzione ed in parte come opposizione agli atti; che nelle opposizioni all’esecuzione non ancora iniziata (come nel caso in esame) la competenza per territorio – vertendosi in materia di previdenza ed assistenza – andava determinata con riferimento all’art. 444 c.p.c., stante il richiamo effettuato dall’art. 618 bis c.p.c.; che rientrando la controversia avente ad oggetto gli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo nella competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l’attore (ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 1) non trovando applicazione del citato art. 444 c.p.c., il comma 3, secondo il nuovo e consolidato orientamento di questa Corte – competente per territorio a decidere la presente controversia era il Tribunale di Napoli nella cui circoscrizione risiede il C..

Il Pubblico Ministero, ha reso le sue conclusioni nel senso della determinazione della competenza del Tribunale di Napoli.

Osserva il Collegio che le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero sono condivisibili.

Vale premettere che, per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9747 del 7 maggio 2014; Cass. n. 22730 del 11/12/2012;), nell’opposizione all’esecuzione non ancora iniziata (come nel caso di specie) la competenza per territorio in materia di previdenza e assistenza obbligatoria è disciplinata dall’art. 444 c.p.c., in quanto l’art. 618 bis c.p.c., comma 1, rinvia alle norme previste per le controversie individuali di lavoro, e non prevede una riserva di competenza del giudice dell’esecuzione, come invece dispone il medesimo art. 618 bis, comma 2 per l’opposizione all’esecuzione già iniziata o agli atti esecutivi (Cass. sez. unite n. 841/2005; nello stesso senso, Cass. n. 20891/2009).

Questa Corte ha avuto modo, altresì, di chiarire che la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 1 (come modificato del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 86), atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma (come modificato dall’art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi “dei datori di lavoro”, prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell’ufficio dell’ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all’infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un’eccezione al principio generale di cui al comma 1 (Cass. n. 23141 del 07/11/2011; Cass. n. 21317 del 09/11/2004; Cass. n. 11646 de/22/06/2004; Cass. n. 18013 del 25/11/2003 tra le varie).

In applicazione di tali principi la competenza per territorio a decidere la presente causa, avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo contributivo a carico del C., spetta al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nel cui circondano ricade il luogo di residenza del predetto.

Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte indica il giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli quale giudice competente; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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