Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15099 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 03/02/2017, dep.19/06/2017),  n. 15099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29455-2015 proposto da:

A.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO

CASTELLANI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA GIGLIO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo

studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCA MASSIGNANI;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il

06/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Vicenza, con decreto 6 novembre 2015, ha rigettato l’opposizione di A.G.M. allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS), dichiarato esecutivo il 30 aprile 2015, nel quale era stato postergato un credito cedutogli da un terzo derivante da un finanziamento alla società, ai fini della compensazione con un proprio debito verso la medesima. Il tribunale ha applicato l’art. 2467 c.c., comma 2, ritenendo trattarsi di finanziamento concesso in un momento in cui vi era un eccessivo squilibrio del patrimonio netto rispetto al pesante indebitamento della società (che aveva urgente bisogno di fare fronte ai pagamenti) o in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento.

A.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui si è opposto il Fallimento (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 2467 c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputandosi ai giudici di merito di avere erroneamente ritenuto postergato il credito ceduto ad A., il quale non traeva origine da un finanziamento soci, ma era vantato da un terzo (Acciaierie Valbruna srl) nei confronti della (OMISSIS), società quest’ultima che aveva chiuso il 2008 con un utile di esercizio ed un fatturato positivo rispetto all’anno precedente, con conseguente inapplicabilità della norma citata.

Il motivo è manifestamente infondato: il tribunale ha accertato che il credito acquistato da A. derivava da un finanziamento soci, effettuato da Acciaierie Valbruna, controllante della fallita, per il tramite della società Tiepolo srl che era socia di maggioranza della (OMISSIS); questa argomentazione non è stata specificamente censurata dal ricorrente; la circostanza che il credito sia stato ceduto non determina una mutazione della natura del credito, la quale dipende da elementi che lo connotano in senso oggettivo.

Il secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 1241 e 1242 c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti nel giudizio, per avere escluso la compensazione, è inammissibile perchè non specifica quale sia il fatto di cui il tribunale avrebbe omesso l’esame e le ragioni della asserita decisività.

In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5300,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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