Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15099 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2020, (ud. 05/06/2019, dep. 15/07/2020), n.15099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20531/2015 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO RIVELLINI;

– ricorrente –

contro

P.P., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FLAVIANO DE TINA, DONATA DE MONTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 297/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 07/08/2014 R.G.N. 269/2013.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore.

Fatto

RILEVA

che con ricorso depositato il 29 luglio 2008 la sig.ra M.B. si rivolgeva al giudice del lavoro di Udine, facendo presente di aver lavorato dall’aprile del 2005 all’ottobre 2007 alle dipendenze di P.P. come assistente familiare addetta alla cura della madre e della suocera della stessa signora P., persone anziane a bisognevoli di assistenza e che vivevano nello stesso appartamento. Tra l’altro, l’attrice assumeva di essere passata ad un lavoro a tempo pieno nell’ultimo anno (ottobre 2006 – ottobre 2007) fino a quando erano venute a mancare le due assistite. Tanto premesso, aveva vantato un complessivo credito di Euro 25.000 per differenze retributive come da conteggi allegati all’atto introduttivo del giudizio. Instauratosi contraddittorio con la costituzione della convenuta, la quale resisteva alle pretese avversarie eccependo in particolare il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stata lei la datrice di lavoro della ricorrente, la causa veniva istruita documentalmente e con l’espletamento di prova testimoniale, quindi decisa come da sentenze, parziale n. 39-2012 e definitiva n. 339-2012, con il rigetto delle pretese azionate dalla sig.ra M.. Costei aveva poi appellato entrambe le decisioni con il ricorso depositato il 18 luglio 2013, il cui gravame veniva quindi respinto dalla Corte d’Appello di Trieste con sentenza n. 297 del 12 giugno – sette agosto 2014, la quale rigettava altresì impugnazione incidentale spiegata dalla signora P., volta a far appurare la propria carenza di legittimazione passiva; la sentenza d’appello è stata in seguito impugnata mediante ricorso per cassazione, notificato il 22 luglio 2015, da M.B. un due motivi, cui ha resistito P.P. mediante controricorso del 28 agosto 2015 notificato a mezzo posta (v. avvisi di ricevimento pervenuti a destinazione in data 2, 3, 4 e 9 settembre 2015);

diramati tempestivi e rituali avvisi per l’adunanza del collegio in Camera di consiglio, fissata al 5 giugno 2019, la sola ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la sig.ra M. ha lamentato violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2729 c.c., contestando il disconoscimento del lavoro domenicale per l’intera giornata, limitato invece al solo orario mattutino dalle 8 alle 12.30 sulla scorta di una presunzione affatto inconsistente, in relazione a quanto riferito dalla teste D.S., laddove tuttavia mancavano gravità, precisione e concordanza nei riferimenti a disposizione del giudicante, non essendo emerso che la badante fosse sollevata dalle sue incombenze anche in quei giorni feriali così uguali alla domenica. La Corte di merito aveva attribuito al tempo libero domenicale dei parenti delle assistite una valenza arbitrariamente diversa dal loro tempo libero feriale laddove quest’ultimo non era meno significativo in una complessiva economia del tempo riservato all’assistenza. D’altro canto, i giudici di merito non avevano nemmeno considerato al fine di architettare la presunzione semplice la mancanza di una prestabilita organizzazione per la sostituzione della badante, la quale aveva altresì fatto presente con l’atto di appello che le presenze domenicali dei familiari, pure accettate, in nessun modo era risultato avvenissero per sollevare la stessa da tutte le incombenze. Pertanto, l’orario domenicale di lavoro, che era da aversi per accertato e che doveva riconoscersi per tutto il periodo, correttamente in via presuntiva da parte della Corte d’Appello e prima ancora del giudice di primo grado, era lo stesso orario pieno giornaliero degli altri tre giorni (martedì, giovedì e sabato), a sua volta senz’altro pacifico;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è stato denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al negato riconoscimento di lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali durante il periodo full time dal 16 ottobre 2006 al 10 ottobre 2007, da parte del giudice d’appello “con ciò riaffermando quanto aveva evidenziato il primo giudice”. Fatto decisivo consistito nell’ammissione da parte della resistente (come la sentenza di primo grado, pag. 14) che essa M. osservava durante il periodo part-time l’orario complessivo di otto ore per tre giorni alla settimana, mentre i giudici di merito avevano omesso di considerare che in tal modo era stato smentito l’orario settimanale part-time di 25 ore dichiarato, essendo chiaro che con l’aggiunta di riconoscimento del lavoro domenicale per ulteriori quattro ore e mezza si perveniva a complessive 28 ore e mezza settimanali (8 x 3 = 24 + 4,30). Inoltre, era stato omesso di por mente che in tal modo “veniva quantificato l’impegno orario giornaliero diurno richiesto dall’assistenza delle due anziane”. Di conseguenza, poichè il periodo tempo pieno era scontato che comprendesse anche il sabato, ne derivava che anche questa giornata doveva essere riconosciuta per la durata complessiva lavorata di otto ore diurne. Per altro verso, detto impegno orario giornaliero diurno, per essere l’assistenza dichiaratamente ripetitiva, non poteva variare nei giorni festivi e prefestivi rispetto a quelli feriali. Pertanto, doveva risultare accertata una misura dell’impegno lavorativo da riferirsi tanto ad un qualsiasi giorno feriale quanto al sabato e alle domeniche e agli altri giorni festivi, per cui i giudici di merito avrebbero dovuto riscontrare nei fatti stessi sui quali le parti si erano confrontate la smentita dell’orario lavorativo di 40 ore settimanali attribuito alla ricorrente, invece di complessive 52,30 ore (8 x 6 = 48 + 4,30 ore per la domenica);

tanto premesso, il ricorso appare inammissibile sotto diversi profili, di guisa che va definito mediante corrispondente declaratoria di rito;

invero, il primo motivo di ricorso, oltre che largamente non autosufficiente per carenza di specifiche ed esaurienti allegazioni, dovute a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 (mancando in particolare la sufficiente riproduzione dei motivi d’appello, delle difese svolte dalla resistente convenuta e delle acquisite deposizioni testimoniali, invece frammentariamente e parzialmente riportate), finisce per contestare, inammissibilmente in questa sede di legittimità (deputata alla sola verifica di eventuali vizi rilevanti ex art. 360 c.p.c., nei limiti rigorosamente fissati dalla c.d. critica vincolata, all’uopo in detti termini consentita), gli apprezzamenti, gli accertamenti e le conseguenti valutazioni delle emergenze processuali da parte dei giudici di merito, esclusivamente competenti al riguardo, trascurando peraltro che l’onere probatorio ex art. 2697 c.c., incombeva alla stessa lavoratrice, soprattutto in tema di lavoro straordinario, supplementare e festivo;

quanto poi alla prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 1234 del 17/01/2019, che quindi in motivazione ha ribadito il principio affermato da questa Corte, secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso al ragionamento presuntivo e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova, sono incensurabili in sede di legittimità, l’unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla tenuta della relativa motivazione – Cass. 18 marzo 2003, n. 3983; 9 febbraio 2004, n. 2431; 4 maggio 2005, n. 9225; 23 gennaio 2006, n. 1216; 11 ottobre 2006, n. 21745; 20 dicembre 2006, n. 27284; 8 marzo 2007, n. 5332; 7 luglio 2007, n. 15219, tenuta ovviamente oggi sindacabile soltanto nei ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5);

anche nel caso di specie qui in esame opera il nuovo vigente testo del succitato art. 360, n. 5 (oggetto peraltro del secondo motivo, di cui infra), risalendo l’impugnata sentenza della Corte triestina all’anno 2014, la cui motivazione è quindi censurabile -per l’eventuale error in procedendo- esclusivamente per violazione del c.d. minimo costituzionale occorrente a norma dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., peraltro soltanto laddove ritualmente censurata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, univocamente in termini di nullità;

assolutamente inconferente, inoltre, si appalesa la solo asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., per cui, a parte l’irritualità della censura, formulata pure al riguardo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, anzichè n. 4, comunque senza alcuna univoca denuncia di nullità, non si precisa per nulla alcuna omessa pronuncia da parte della Corte territoriale nel caso di specie, nè alcun eventuale vizio di ultrapetizione, del resto neanche in proposito effettivamente ravvisabile atteso l’anzidetto rilevato difetto di autosufficienza; parimenti è inammissibile la seconda doglianza, visto che nel caso in esame, trattandosi di appello proposto con atto depositato il 18 luglio 2013, opera ratione temporis la preclusione ostativa di cui all’art. 348-ter c.p.c., u.c., da doppia conforme, in quanto la sentenza gravata veniva confermata in appello mediante il rigetto dell’impugnazione (principale, della M.), tenuto altresì conto che la ricorrente non ha nemmeno allegato, nè altrimenti dimostrato, eventuali diversità di motivazione in punto di fatto, tra le pronunce di merito emesse in primo ed in secondo grado, laddove anzi dalle stesse pur scarne deduzioni di parte ricorrente par di comprendere che venga censurata proprio la valutazione con la quale le argomentazioni del primo giudicante sono state condivise dalla Corte distrettuale;

stante l’esito negativo del ricorso, con conseguente definitiva soccombenza della sig.ra M. nel contenzioso da ella intentato, la stessa va condannata al rimborso delle relative spese a favore della controricorrente, liquidate come da seguente dispositivo; non si rilevano, infine, allo stato degli atti, i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nonostante l’inammissibilità del ricorso, visto che la sig.ra M. risulta ammessa, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato come da provvedimento n. 74/2015, emesso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste in data 23 gennaio 2015, in accoglimento dell’istanza pervenuta dalla diretta interessata il 21-01-2015, donde il conseguente esonero da versamento del contributo unificato dovuto per il ricorso, di modo che, non sussistendo detto presupposto, ossia lo stesso versamento del contributo, nemmeno è ipotizzabile altro versamento in proposito, cui il testo della norma chiaramente si riferisce con l’impiego dell’aggettivo “ulteriore”, che presuppone appunto un indispensabile antecedente, però nella specie allo stato inesistente (di conseguenza, la questione rimane subordinata alla definitiva ammissione dell’interessata al suddetto beneficio, cui provvederà il competente giudice di merito, unitamente all’eventuale liquidazione degli onorari, dovuti nei limiti previsti dalla vigente normativa speciale in favore del/i difensore/i incaricato/i dall’avente diritto, a seguito di apposita istanza), salvi ad ogni modo gli effetti derivanti dal provvedimento, definitivo, di ammissione, o meno, al beneficio da parte del giudice di merito, competente al riguardo, oltre che alla liquidazione di quanto spettante per onorari al difensore incaricato nel caso di conferma dell’ammissione.

PQM

La Corte dichiara INAMMISSIBILE il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore della controricorrente in complessivi Euro 3000,00 (tremila/00) per compensi professionali ed in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Dichiara, altresì, che allo stato degli atti, nei sensi di cui in motivazione, il processo risulta esente dal pagamento dell’ulteriore contributo unificato, di modo che non si applica D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA