Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15099 del 08/07/2011

Cassazione civile sez. I, 08/07/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 08/07/2011), n.15099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 697/2011 proposto da:

M.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO

92 (SCALA D/3), presso l’avvocato AGAMENNONE Alessandro, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLOTTA BARBETTI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.T.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE PER I MINORENNI di FIRENZE,

depositato il 13/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato C. BARBETTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che la M. non ha notificato il ricorso per cassazione anche al P.M., presso il giudice a quo, parte necessaria del processo, e che, pertanto, è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.

P.Q.M.

dispone l’integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti del P.M. presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, assegnando alla ricorrente termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per la notificazione del ricorso a detto P.M. e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011

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