Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15099 del 08/07/2011
Cassazione civile sez. I, 08/07/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 08/07/2011), n.15099
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 697/2011 proposto da:
M.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO
92 (SCALA D/3), presso l’avvocato AGAMENNONE Alessandro, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLOTTA BARBETTI,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
R.T.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE PER I MINORENNI di FIRENZE,
depositato il 13/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
05/07/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato C. BARBETTI che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto
del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che la M. non ha notificato il ricorso per cassazione anche al P.M., presso il giudice a quo, parte necessaria del processo, e che, pertanto, è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
P.Q.M.
dispone l’integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti del P.M. presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, assegnando alla ricorrente termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per la notificazione del ricorso a detto P.M. e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011