Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15099 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 15099 Anno 2014
Presidente: MATERA LINA
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZANDOLI Maria Adelaide, rappresentata e difesa, in forza di
procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Pierluigi Piselli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo
in Roma, via Giuseppe Mércalli, n. 13;
– ricorrente contro
ZANDOLI Renato, ZANDOLI Rina e ZANDOLI Luciano, rappresentati
e difesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. Dino Valenza e Massimo Valenza, con domicit

lio eletto nello studio di quest’ultimo in Roma, via Giuseppe
Ferrari, n. 11;
– controricorrenti –

AA” .14

Data pubblicazione: 02/07/2014

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3689/07
del 18 settembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 aprile 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito l’Avv. Stefano Valenza, per delega dell’Avv. Dino Valenza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sergio Del Core, il quale ha concluso
per l’accoglimento del primo motivo del ricorso ed il rigetto
del secondo motivo di ricorso.
Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza in data 9 ottobre 2002 il Tribunale di
Roma disponeva lo scioglimento parziale della comunione, già
facente capo ai fratelli Maria Adelaide, Renato, Luciano e Rina Zandoli per la quota di 1/4 ciascuno, attribuendo rispettivamente in proprietà ed in comproprietà esclusiva, come da
prospetto della relazione peritale in data 3 agosto 1999, a
Maria Adelaide Zandoli e Renato Zandoli, Luciano Zandoli e Rina Zandoli i beni espressamente indicati in dispositivo; costituiva a favore di questi ultimi la servitù di passo sulla
strada esistente all’interno della particella 164, nonché a
favore reciprocamente dei condividenti, se e fino a quando
proprietari e comproprietari di appezzamenti confinanti con la
strada lungo l’argine destro dell’Empiglione, la servitù di

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Giusti;

passo su quest’ultima, dall’ingresso dell’azienda fino alla
“strada del ghiaccio”; disponeva l’esecuzione a spese dei condividenti di opere specificamente indicate nel dispositivo
della sentenza; escludeva dalla divisione, da un lato, le su-

cesso alla strada provinciale Empolitana fino alla diramazione
verso il fosso del Cadore, la cabina di pompaggio per
l’impianto irriguo con corte annessa e il fontanile
dell’abbeveraggio del bestiame, compresa l’area per il convogliamento delle acque, in comunione tra tutti i condividenti,
e, dall’altro, i manufatti posti sotto sequestro giudiziario
perché non condonati; determinava in euro 60.059,33, oltre interessi legali dal 3 agosto 1999, il conguaglio dovuto da Maria Adelaide Zandoli, ciascuno per la propria quota, con garanzia di ipoteca legale sui beni del lotto assegnato in proprietà esclusiva della debitrice; compensava interamente tra
le parti le spese di lite, comprese quelle di c.t.u.
In detta sentenza il Tribunale faceva proprie le risultanze della c.t.u. che aveva descritto il compendio di causa ed
aveva proceduto alla valutazione, pari ad euro 2.529.514,90.
Non riconosceva nulla per i successivi apporti personali, sia
per mancanza di prova, sia perché i condividenti rimanevano
sostanzialmente, dopo lo scioglimento della comunione, nella
detenzione attuale, sia in applicazione dell’art. 1102 cod.
civ. Il Tribunale sceglieva il progetto divisionale n. l della

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perfici libere da costruzioni, la strada interpoderale con ac-

c.t.u. per la maggiore congruità obiettiva dello stesso e la
preferenza manifestata dall’attrice, mentre i convenuti, senza
manifestare alcuna preferenza, avevano chiesto la formulazione
di altre ipotesi divisionali o l’attribuzione dei beni per e-

quanto previsto da detta ipotesi, attribuendoli a ciascuna
delle parti e stabilendo il conguaglio. Restavano indivisi i
beni espressamente indicati in quanto funzionali all’uso comune, sia i beni in sequestro giudiziario in quanto non condonati. Il Tribunale infine costituiva le servitù di passo e disponeva la realizzazione delle opere, il tutto secondo quanto
previsto dalla c.t.u.
2. – La pronuncia di primo grado è stata confermata dalla
Corte d’appello di Roma, che con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 18 settembre 2007 ha respinto il gravame di Maria Adelaide Zandoli.
3.

– Per la cassazione della sentenza della Corte

d’appello Maria Adelaide Zandoli ha proposto ricorso, con atto
notificato il 7 ottobre 2008, sulla base di due motivi.
Hanno resistito con controricorso Renato Zandoli, Rina Zandoli e Luciano Zandoli.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in
prossimità dell’udienza.
Considerato in diritto

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strazione a sorte. Provvedeva quindi a dividere i beni secondo

l. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione
dei principi e delle norme in materia di formazione del convincimento del giudice e, in particolare, del principio
sull’onere della prova, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod.

motivazione su un punto decisivo della controversia; travisamento dei fatti, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc.
civ.) si censura la sentenza della Corte d’appello nella parte
in cui ha rigettato il motivo di appello relativo alla statuizione concernente lo spostamento della strada sul lato sud dei
fabbricati n. l, n. 2 e n. 3, con realizzazione di un muro di
contenimento sul lato sinistro della medesima, e ciò sul presupposto, ritenuto erroneo, che il c.t.u. avesse preferito la
soluzione recepita dalla sentenza di primo grado, laddove il
perito d’ufficio aveva, invece, sollecitato proprio l’adozione
della soluzione prospettata dall’attrice nell’atto di appello,
prevedente il passaggio della strada esternamente al fabbricato n. 5 e non al suo interno. Censurabile sarebbe poi la seconda parte della motivazione, secondo la quale “l’altra soluzione prospettata dal c.t.u. avrebbe richiesto dei lavori di
ribassamento del terreno antistante il lato sud-ovest e nel
tratto iniziale sud-est, fino a raggiungere una pendenza ragionevole, lavori indicati dallo stesso c.t.u., che avrebbero
senz’altro comportato oneri economici rilevanti, come rilevato
dalla parte appellata”. L’esistenza di “oneri economici rile-

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proc. civ. Illogicità, contraddittorietà ed insufficienza di

vanti” costituirebbe, ad avviso della ricorrente, una mera affermazione apodittica, non provata dai convenuti e neppure indicata dal c.t.u.
1.1. – Il motivo è fondato.

in relazione al disposto spostamento della strada sul lato sud
dei fabbricati l, 2, 3, così motivando: «Il c.t.u.
nell’elaborato peritale dopo avere illustrato lo spostamento
della strada disposto in sentenza, ha segnalato la possibilità
di un’altra soluzione, quella cui fa cenno l’appellante
nell’atto di gravame, soluzione che però lo stesso c.t.u. ha
ritenuto non adeguata nei chiarimenti depositati in data 14
settembre 2000, rilevando che riteneva più vantaggioso lo spostamento della strada per entrambe le parti perché “verrebbe
sacrificato solo qualche centinaio di mq di terreno che in fase di divisione e di fronte ad un’azienda così vasta non arrecherebbe pregiudizio ma solo vantaggi” in quanto “renderebbe
più vivibile e funzionale l’esterno dei fabbricati con spazi
esclusivi più ampi, utili sia come parcheggi che per avere una
privacy migliore”. Deve pertanto ritenersi che la scelta operata dal Tribunale ha tenuto [conto dei] criteri generali sopra riferiti, cioè della congruità della proposta operata dal
c.t.u. e della situazione di fatto individuando una soluzione
non solo più agevole, ma anche più rispondente agli interessi
di tutti i condividenti. Peraltro l’altra soluzione prospetta-

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La Corte d’appello ha respinto la doglianza dell’appellante

ta in sede di c.t.u. avrebbe richiesto dei lavori di ribassamento del terreno antistante il lato sud-ovest e nel tratto
iniziale sud-est, fino a raggiungere una pendenza ragionevole,
lavori indicati dallo stesso c.t.u., che avrebbero senz’altro

appellata».
Tanto premesso, sussiste il lamentato vizio di motivazione.
Da un lato, infatti, La Corte d’appello, nel rigettare il
motivo di appello, ha ritenuto di adeguarsi alla soluzione indicata dal c.t.u., ma, a tal fine, ha illogicamente richiamato
le motivazioni che lo stesso consulente tecnico aveva prospettato in relazione all’altra soluzione, quella condivisa ed auspicata dalla stessa attrice nell’atto di appello.
Invero, nella prima relazione del 3 agosto 1999, il c.t.u.
aveva ipotizzato due soluzioni: (a) una, che prevedeva il passaggio della strada tra i fabbricati l, 2 e 3 e richiedeva “la
realizzazione di un muro di contenimento sul lato sinistro
della medesima; il consolidamento in superficie del tratto di
strada soprastante il tunnel (grotta) con lavori in cemento
armato e rete metallica elettrosaldata”; (b) l’altra, che prevedeva “lo spostamento del tratto di strada suddetto, più a
sud, dalla parte esterna del fabbricato n. 5, collegandola da
una parte, al tratto originario antistante il lato est del
fabbricato n. 2, e dall’altra al tratto successivo a sud-ovest
dei casali che conduce alla casa sul colle”.

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comportato oneri economici rilevanti, come rilevato da parte

Questa seconda soluzione è quella che il c.t.u., sin dalla
relazione del 3 agosto 1999, ha “individuato a proposto alle
parti”, essendo ritenuta “molto pratica e funzionale”, “consente[ndo] una migliore usufruibilità dello spazio antistan-

vori di movimento terra per il ribassamento del terreno antistante il lato sud-ovest e nel tratto iniziale a sud-est, fino
a raggiungere una pendenza ragionevole”.
Nella seconda relazione dell’il settembre 2000, lo stesso
c.t.u., nel replicare ai rilievi del consulente di parte dei
convenuti, che aveva criticato questa seconda soluzione, ha
chiarito che lo spostamento da essa prefigurato risulta “vantaggioso per entrambe le parti, perché verrebbe sacrificato
solo qualche centinaio di mq di terreno che in fase di divisione e di fronte ad un’azienda così vasta non arrecherebbe
nessun pregiudizio, ma solo vantaggi. Questo spostamento se
fosse realizzato renderebbe più vivibile e funzionale
l’esterno dei fabbricati con spazi esclusivi più ampi, utili
sia come parcheggi, che per avere una privacy migliore”, tanto
che lo stesso Avv. Tani, difensore dei convenuti, “presente
durante uno dei sopralluoghi, si era mostrato abbastanza favorevole alla creazione di una viabilità alternativa prospettata” dal c.t.u., “convenendo che avrebbe comportato sicuramente
una rivalutazione dei fabbricati”.

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te”, rilevandosi che “per la sua attuazione sono necessari la-

Il vizio della motivazione sta quindi nell’avere la Corte
d’appello, al fine di giustificare la soluzione indicata dal
Tribunale, fatto proprie e condiviso le motivazioni utilizzate
dal c.t.u. per prospettare la soluzione alternativa.

merito scegliere, a fronte della possibilità tecnica di due
soluzioni con riguardo alla realizzazione di una strada di
corredo ai lotti risultanti dalla operata divisione, quella
ritenuta preferibile nella particolare situazione data, in
guisa da perseguire il migliore vantaggio delle porzioni immobiliari risultanti dalla divisione con il minor sacrificio dei
condividenti; ma – ove sia sorta controversia sul punto tra le
parti – non può far propria una delle soluzioni semplicemente
sul presupposto che sia quella caldeggiata dal c.t.u., richiamando e convalidando la motivazione in realtà utilizzata
dall’ausiliario per prospettare la migliore convenienza della
soluzione opposta.
In questo contesto, risulta altresì generica, e non suffragata dalla pertinente indicazione degli elementi di prova a
tal fine utilizzati, l’affermazione che lo spostamento più a
sud del tratto di strada avrebbe comportato senz’altro oneri
economici rilevanti.
2. – Il secondo motivo denuncia illogicità, contraddittorietà ed insufficienza di motivazione su un punto decisivo
della controversia e travisamento dei fatti, ai sensi

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Rientra certamente nel libero apprezzamento del giudice del

dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Con esso ci si duole del
rigetto del terzo motivo di appello, con il quale la sentenza
di primo grado era stata censurata nella parte in cui il Tribunale aveva liquidato nella misura dì euro 60.059,33 il con-

giudice di primo grado aveva acriticamente fatto proprie le
stime del c.t.u. in merito ai valori dei fabbricati e dei terreni, senza dare conto delle molteplici contestazioni e dei
rilievi sollevati dal c.t.p. dell’attrice nelle controdeduzioni ai chiarimenti forniti dal c.t.u. del 15 ottobre 2000. Sostiene la ricorrente che l’avere il giudice d’appello ritenuto
che “la differenza di conguaglio determinata dal c.t.p. fosse
dovuta alla rettifica dei valori dei fabbricati operata ponendo in discussione, peraltro, in modo generico, quella del
c.t.u. che invece ha utilizzato parametri oggettivi”, integrerebbe il vizio di insufficiente motivazione, giacché la differenza di conguaglio determinata dal c.t.p. era dovuta anche al
diverso valore dei terreni (e non solo dei fabbricati), e perché la Corte d’appello non avrebbe preso in considerazione le
singole censure (svolte in relazione a terreni e fabbricati),
non scrutinando la rilevanza ed ammissibilità delle prove
all’uopo richieste.
2.1. – Il motivo è infondato.
Per quanto attiene al motivo di appello relativo al conguaglio di euro 60.059,33 dovuto dall’appellante agli appella-

guaglio dovuto dall’attrice ai convenuti, sul rilievo che il

ti che non terrebbe conto di quanto osservato nella c.t.p.,
secondo la quale sarebbero gli appellati a dovere un conguaglio di lire 101.148.000, la Corte distrettuale ha ritenuto
non fondata la doglianza, sul rilievo che «per operare i con-

tati nell’elaborato (pag. 42 e ss.), procedendo alla formulazione delle diverse ipotesi divisionali con previsione per
ciascuna di esse, sulla base delle diverse composizioni delle
quote, i conguagli dovuti»; ed osservando che «la differenza
del conguaglio determinata dal c.t.p. è dovuta alla rettifica
dei valori dei fabbricati operata ponendo in discussione, peraltro in modo generico, quella del c.t.u., che invece ha utilizzato esplicati parametri oggettivi [A che non possono non
essere condivisi».
Dalla trascritta motivazione risulta che la Corte territoriale ha dato conto del proprio convincimento, indicando le
ragioni del perché essa ha ritenuto meritevole di essere seguita la valutazione operata dal consulente tecnico d’ufficio,
il quale ha utilizzato “esplicati parametri oggettivi”, e giudicando generica o, comunque, non condivisibile la proposta di
determinazione del conguaglio operata dal consulente di parte.
La ricorrente, deducendo che le censure relative al valore
dei fabbricati erano specifiche e riguardavano anche il diverso valore dei terreni, oltre che dei fabbricati, soltanto apparentemente censura un vizio di motivazione; in realtà, sol-

guagli il c.t.u. ha tenuto conto dei criteri di stima esplici-

lecita questa Corte ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo,

il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto
l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza processuale, quanto ancora le opinioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine
di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri
desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente
porsi dinanzi al giudice di legittimità.
3. – Il primo motivo è accolto ed il secondo rigettato.
La sentenza impugnata è cassata in relazione alla censura
accolta.
La causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte
d’appello di Roma.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il
secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura

accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di
cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 aprile

2014.

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