Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15098 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7948/2019 proposto da:

AZZURRA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STOPPANI 1,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA SCUDERI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SALVATORE FIORE, ed EMILIANO LUCA;

– ricorrente –

contro

IRFIS FINANZIARIA SVILUPPO SICILIA SPA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 11, presso lo studio dell’avvocato

FILIPPO DEGNI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

ASSESSORATO REGIONALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1589/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Società Azzurra s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 1589/2018 della Corte d’Appello di Palermo. Resiste, con controricorso, l’IRFIS – Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia s.p.a. L’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana, intimato, non ha presentato controricorso, ma ha depositato atto di costituzione per la partecipazione alla discussione orale.

2. Per quanto ancora rileva, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., Azzurra s.r.l..

conveniva innanzi al Tribunale di Palermo l’Irfis e l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive, per sentirli condannare in solido al pagamento della somma di Euro 775.000,00 quale contributo ottenuto nell’ambito del POR Sicilia 2000-2006 a titolo di agevolazione finanziaria, nonchè al risarcimento del danno derivante dal ritardo nell’espletamento della procedura finalizzata alla erogazione del predetto contributo. Si costituivano entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto del ricorso stante l’omessa registrazione del decreto di assegnazione definitiva alla Corte dei Conti e il conseguente annullamento dello stesso, in autotutela da parte dell’Assessorato, per mancata certificazione delle spese in tempo utile, imputabile alla società instante. Il Tribunale adito rigettava la pretesa e compensava interamente le spese di lite tra le parti.

3. Avverso l’ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c., la società Azzurra ha proposto gravame, cui hanno resistito sia l’Assessorato sia l’Irfis, quest’ultima spiegando appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese di lite. Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’Appello di Palermo ha ritenuto infondati entrambi i gravami. Quanto all’appello principale della società, ha confermato il rigetto disposto dal Tribunale sia in ordine alla domanda di condanna al pagamento del contributo, sia in ordine alla domanda di risarcimento del danno derivante dal ritardo nell’erogazione dello stesso. In relazione alla prima, ha ritenuto non ascrivibile all’Assessorato e all’Irfis alcuna responsabilità, atteso che la mancata erogazione del contributo era dipesa unicamente dal ritardo nella trasmissione della certificazione di spesa nei termini perentori dovuto al comportamento della società appellante; in relazione alla domanda di risarcimento, ha rilevato che non risultava dimostrato alcun danno da legittimo affidamento ingenerato dalla PA. Per l’effetto, ha condannato l’appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia la “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2; art. 1218 c.c.; art. 1460 c.c.; norme e principi in materia di diritti di credito ed obbligazioni pecuniarie; norme in materia di contributi pubblici. Omesso esame di fatti decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Gli enti convenuti non avrebbero nè allegato nè provato l’impossibilità della prestazione derivante da cause loro non imputabili o l’esistenza di fatti estintivi e/o modificativi della propria obbligazione. Piuttosto, avrebbero dedotto circostanze – quali la presunta disattivazione del codice Monit, la presunta mancata registrazione del provvedimento di concessione alla Corte dei Conti e la mancata inserzione del progetto nel rapporto finale del POR Sicilia 2000/20006 – che non possono avere rilievo ai fini dell’eccezione di inadempimento, poichè imputabili al medesimo debitore e non correlate alla condotta della società creditrice. Inoltre, sussisterebbe anche la violazione delle norme in materia di fondi pubblici che attribuiscono ai soggetti il cui progetto sia stato istruito favorevolmente e collocato in graduatoria, il diritto al pagamento degli importi riconosciuti dal provvedimento di concessione definitiva.

1.1. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

1.2. In sede di gravame, l’attuale ricorrente aveva censurato la pronuncia di prime cure per non aver rilevato che l’omesso inserimento del progetto di Azzurra s.r.l. nella certificazione di spesa e negli elenchi allegati al rapporto finale di esecuzione del POR Sicilia 2000/2006 fosse imputabile a mero errore dell’Assessorato, e non ad una sua condotta non tempestiva. Rispetto a tale doglianza, spiegata con il primo motivo di appello, la Corte territoriale ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente rigettato la domanda principale – di condanna dei convenuti al pagamento del contributo di Euro 775.000,00 – in quanto mancavano oggettivamente i presupposti per l’adozione del provvedimento di concessione definitiva del contributo richiesto. In particolare, il giudice di secondo grado ha rilevato che, sulla base dei documenti versati in atti, emergeva che il contributo in conto impianti di Euro 775.000,00 era stato concesso dalla Regione Siciliana alla società Azzurra s.r.l., in via provvisoria, con decreto del Dirigente del Servizio n. 1876 del 6/12/2004, fissando in 24 mesi il termine per l’ultimazione del programma di investimenti, poi prorogato al 13/5/2008. Completato il programma de quo, solo con nota del 23/4/2009, la società trasmetteva all’Irfis la documentazione finale di spesa, peraltro mancante della documentazione bancaria comprovante l’apporto dei mezzi propri, richiesta nello stesso decreto di concessione provvisoria, per cui l’Irfis proponeva all’Assessorato la revoca delle agevolazioni. Con nota 1/2/2010, venivano trasmesse dalla società le copie contabili bancarie mancanti, talchè con D.D.G. 15 giugno 2011, n. 2654/3, venivano concesse le agevolazioni richieste. Tuttavia, ritenuto che l’onere di certificazione della spesa avrebbe dovuto essere adempiuto nei termini inderogabili prescritti dalle fonti comunitarie e, comunque, non oltre il 30/6/2009, mancando nella fattispecie la certificazione delle spese in tempo utile, l’Assessorato con il D.D.G. 7 giugno 2013, n. 1166/4, annullava in autotutela, il decreto di concessione definitiva del contributo.

1.3. Così ricostruita la vicenda, la Corte territoriale ha ritenuto che non potesse imputarsi alcuna responsabilità nè all’Assessorato nè all’Irfis in ordine alla mancata erogazione del contributo, atteso che il mancato inserimento del progetto di Azzurra s.r.l. era dipeso esclusivamente dal ritardo nella trasmissione del programma di investimenti e della documentazione finale di spesa che avrebbe dovuto essere completata entro e non oltre il 30/6/2009 (mentre nel caso di specie la certificazione di spesa era intervenuta solo nel febbraio 2010).

1.4. In questa sede, quindi, la ricorrente spende nuovamente le difese svolte nei precedenti gradi di merito, ribadendo che il ritardo sarebbe imputabile ai convenuti. Tuttavia, non si confronta con la sentenza impugnata, addirittura omettendone qualsiasi riferimento, in particolare – per come dianzi riportato – là dove ha ritenuto accertato che la società avesse integrato tardivamente la documentazione necessaria, a fronte della conoscenza dei termini perentori del bando. Talchè, il motivo deve ritenersi inammissibile, per quanto rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine all’onere di specificità derivante dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base al quale il ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve indicare non solo le norme di legge di cui intende lamentare la violazione ed esaminarne il contenuto precettivo, ma anche raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che esse contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla S.C. il compito di individuare i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (in tal senso, Cass., Sez. U., Sentenza n. 23745 del 28/10/2020; v. anche Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4905 del 24/2/2020; Sez. 3, Sentenza n. 13066 del 5/6/2007).

2. Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: artt. 1218,1375 e 1460 c.c.; artt. 112 e 115 c.p.c.; violazione di norme in materia di diritti di credito ed obbligazioni pecuniarie; norme in materia di contributi pubblici; violazione del principio del chiesto e del pronunciato. Omesso esame di fatti decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. La Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare che le circostanze opposte dal debitore al fine di giustificare il proprio inadempimento all’obbligo di erogazione del contributo erano già state più volte ritenute dal medesimo debitore non ostative alla concessione. Ciò era stato dedotto dalla società ricorrente con il terzo motivo d’appello, che la Corte di merito non avrebbe esaminato; e, peraltro, rileverebbe anche quale fatto decisivo poichè, nel corso del procedimento amministrativo di concessione del contributo, l’Assessorato aveva dato atto espressamente del mancato mantenimento dell’impegno di spesa e del presunto ritardo nella trasmissione dei documenti da parte della ricorrente, ritenendolo in ogni caso non influente, con libera e inequivoca manifestazione di volontà inserita nel decreto di concessione definitiva della agevolazione.

2.1. Il motivo è inammissibile sotto tutti i profili dedotti.

2.2. Innanzitutto, quanto alla dedotta violazione – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – degli artt. 1218, 1375 e 1460 c.c., vale qui ribadire quanto rilevato in ordine all’inammissibilità del primo motivo di ricorso, in quanto la ricorrente non individua in che punto e in che termini la sentenza impugnata avrebbe violato le norme indicate

2.3. Quanto alla denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 7662 del 2/4/2020; in senso conforme, ex plurimis, Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 20718 del 13/8/2018; Sez. 5 -, Ordinanza n. 29191 del 6/12/2017; Sez. 1, Sentenza n. 5351 dell’8/3/2007). Nel caso di specie, accertato che la società aveva integrato tardivamente la documentazione necessaria, la Corte ha implicitamente rigettato il terzo motivo di gravame, non attribuendo rilevanza probante alle dichiarazioni dell’Assessorato e dell’Irfis (inviate alla società nei passaggi intermedi del procedimento amministrativo) rispetto al diritto al contributo, in mancanza dei presupposti oggettivi per la sua concessione, accertati poi definitivamente dalla PA.

2.4. Vieppiù, col presente mezzo, piuttosto che un’omessa pronuncia, la ricorrente lamenta il mancato esame di documenti rispetto ai quali avrebbe dovuto dedurre la “decisività”, cui non può supplire la mera dichiarazione di principio svolta in tal senso, poichè la denuncia deve contenere l’indicazione delle specifiche ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. Invero, le note, le relazioni e le osservazioni rese dall’Assessorato e dall’Irfis avrebbero dovuto essere in grado di offrire la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze e documenti che hanno determinato il convincimento della Corte territoriale (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 16812 del 26/6/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19150 del 28/9/2016; Sez. 5, Sentenza n. 25756 del 5/12/2014).

2.5. Ciò posto, il motivo è inammissibile ove la doglianza viene prospettata anche ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame di un fatto decisivo, vertendosi in ipotesi di cd. “doppia conforme”, in violazione del principio di cui all’art. 348 ter c.p.c., applicabile al caso di specie.

3. Con il terzo motivo si denuncia la “Violazione dell’art. 112 del codice di

procedura civile (principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) Violazione della L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. E (cd. legge abolitrice del contenzioso amministrativo) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Nonostante l’espressa richiesta avanzata in tal senso dall’appellante, la Corte d’Appello avrebbe omesso di disapplicare D.Dirig. 7 giugno 2013, con cui l’Assessorato ha disposto, nel corso del giudizio, l’annullamento del decreto di concessione definitiva del contributo, così violando le nome e i principi in materia di esercizio dei poteri di autotutela, alla luce dei quali i provvedimenti di concessione dei contributi possono essere annullati unicamente in presenza di un inadempimento del concessionario alle proprie obbligazioni, e non per ragioni attribuibili alla stessa autorità erogante.

3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 6.

3.2. La questione prospettata non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, talchè la ricorrente avrebbe dovuto indicare come e dove era già stata dedotta nelle precedenti fasi di merito (cfr. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019; Sez. L, Sentenza n. 20518 del 28/7/2008; Sez. 1, Sentenza n. 28480 del 22/12/2005). Di contro, nel ricorso e, in specie, solo nella parte relativa allo svolgimento del processo, si rinvengono degli stralci dell’atto di appello, mentre mancano gli opportuni riferimenti agli atti di parte del primo grado, ove la questione avrebbe dovuto già essere rilevata, nonchè agli atti successivi, ove la questione doveva essere riproposta.

4. Con il quarto motivo si denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1224 c.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. La sentenza viene censurata là dove ha rigettato la domanda di risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’erogazione del contributo. Di contro, per effetto dell’accoglimento dei precedenti motivi, dall’illegittimo rifiuto ad adempiere da parte dei convenuti dovrebbe discendere immediatamente il diritto dell’attuale ricorrente al risarcimento del danno da mancata erogazione. Peraltro, il rilievo del giudice di secondo grado per cui il decreto di concessione definitiva non fu mai inviato alla Corte dei Conti per la registrazione sarebbe smentito dalla documentazione in atti.

4.1. Il quarto motivo è assorbito dall’inammissibilità dei precedenti. Ed invero, la Corte territoriale ha rigettato la domanda risarcitoria rilevando che la società non aveva dimostrato il danno da legittimo affidamento ingenerato dalla P.A. e ciò in quanto il decreto di assegnazione in via definitiva non era stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e, pertanto, non aveva assunto alcuna efficacia; nonchè perchè, essendo nel frattempo intervenuto il decreto di revoca del finanziamento già concesso in via provvisoria, in via di autotutela, la società si sarebbe comunque trovata nella condizione di avere oramai affrontato gli oneri finanziari derivanti da impegni di spesa già assunti, con la conseguenza che nessun danno può dirsi prodotto e quindi risarcibile. A tali ragioni, comunque, si aggiunge la considerazione, assorbente di ogni altra questione, che l’accertamento della non imputabilità del ritardo alla condotta dei convenuti, in ragione del mancato rispetto dei termini perentori del bando da parte della stessa società che, in quanto non adeguatamente impugnato, risulta definitivo, non essendosi adeguatamente evidenziati i profili di illegittimità da cui sarebbe affetto

5. Con il quinto motivo si denuncia la “Violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. La ricorrente chiede la riforma della sentenza impugnata là dove ha condannato l’appellante alle spese del secondo grado e ha confermato la compensazione delle spese del primo; ciò, per effetto dell’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso. L’ultimo motivo di ricorso è assorbito dal rigetto dei precedenti, presupponendone invece l’accoglimento.

6. Conclusivamente la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese in favore di IRFIS s.p.a.; nulla per le spese per l’Assessorato delle attività produttive della Regione Siciliana.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente Azzurra s.r.l. alle spese in favore di IRFIS s.p.a., liquidate in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge;

nulla per le spese per l’Assessorato delle attività produttive della Regione Siciliana;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

 

 

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